Alle Direzioni regionali delle entrate
                              Agli Uffici delle entrate
                              Agli Uffici IVA
                                  e, per conoscenza:
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali - Dipartimento della qualita'
                              dei   prodotti  agro-alimentari  e  dei
                              servizi  -  Direzione  generale  per la
                              qualita' dei prodotti agro-alimentari e
                              la tutela del consumatore
                              Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento della pubblica sicurezza -
                              Direzione  centrale  affari  generali -
                              Servizio   polizia   amministrativa   e
                              sociale
                              Al  Comando  generale  della Guardia di
                              finanza  -  III  Reparto  operazioni  -
                              Ufficio fiscalita'
                              Al   Ministero  dell'economia  e  delle
                              finanze - Dipartimento per le politiche
                              fiscali
                              Al   Ministero  dell'economia  e  delle
                              finanze   -   Servizio   consultivo  ed
                              ispettivo tributario
                              Alle  Direzioni  centrali  dell'Agenzia
                              delle entrate
                              All'UNIRE
                              Al CONI
                              Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie
                              ippiche
                              Alla SNAI servizi S.r.l.
                              Alla SPATI S.r.l.
                              Alla TOTO 2000 S.r.l.
                              Alla Ariston servizi S.r.l.
                              Alla SOGEI S.p.a.
                              Alla Lottomatica S.p.a.
                              Alla Sisal S.p.a.
                              Alla SAGI Sport
                              Al SICS
                              Alla Sesterzi
  Come  e' noto, con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, sono
state  istituite  e disciplinate nuove scom-messe a totalizzatore e a
quota fissa relative ad eventi sportivi di primario rilievo nazionale
ed  internazionale  diversi  da  quelli  gestiti  o  controllati  dal
Comitato  olimpico  nazionale  italiano e dalle scommesse sulle corse
dei cavalli.
  Con  il medesimo decreto e' stata altresi' istituita la scommessa a
totalizzatore   denominata   "Formula   101",   collegata  alle  gare
automobilistiche  internazionali  del  Campionato mondiale di Formula
uno,  organizzate  dalla  Federation  International de l'Automobile -
FIA.
  Con  la  presente  circolare  si  intendono  fornire chiarimenti in
ordine  all'attuale  sistema  di esercizio di dette scommesse a quota
fissa e a totalizzatore, la cui gestione e' stata oggetto di critiche
da parte di alcuni organi della stampa sportiva specializzata.
  In particolare, e' stato rilevato che il criterio di certificazione
dei  risultati degli eventi che costituiscono oggetto delle scommesse
in  questione  sarebbe  diverso  da  quello  utilizzato per l'analoga
scommessa  "Formula 101", prevista dal titolo II dello stesso decreto
ministeriale  n. 278, fondato sulle risultanze dell'ordine di arrivo,
sottoscritto  dai commissari di gara, emesso dopo l'effettuazione, ad
opera  degli  stessi, dei controlli tecnici delle auto, come chiarito
dall'Amministrazione  finanziaria  con  circolare  n.  194/E  del  27
ottobre 2000.
  I  risultati  delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle
sugli  eventi sportivi gestiti dal CONI sono accertati, invece, sulla
base  di  elementi  e  notizie  oggettivamente  riscontrabili  da cui
attingere i risultati al termine della gara e, precisamente, l'ordine
di  arrivo  acquisito  dal  sito Internet ufficiale delle federazioni
sportive e da trasmissioni televisive specializzate.
  Per  una  migliore  comprensione  dei termini della questione e per
stabilire  quale  metodologia  di  convalida  dei  risultati  sia  da
adottare,   appare   opportuno   l'esame   preliminare   delle  norme
riguardanti la materia.
  L'art.  3  del  decreto ministeriale n. 278 del 1999 stabilisce che
"per  l'esercizio  delle scommesse di cui all'art. 1, i concessionari
abilitati  applicano  le  disposizioni  del regolamento approvato con
decreto  del  Ministro  delle  finanze  2  giugno 1998, n. 174, e, in
particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5,
7, 8 ...".
  L'art.  5, comma 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174,
dispone  che  "le  scommesse  possono  avere  per oggetto anche fatti
connessi   alle   competizioni   stesse   purche'   riscontrabili   o
determinabili dai referti arbitrali".
  L'art.  8,  comma 5, dello stesso decreto prevede che "il risultato
oggetto della scommessa e' tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le
modificazioni  al  risultato  conseguito  sul  campo  non influiscono
sull'esito delle scommesse effettuate".
  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  ministeriale  n.  278 del 1999
stabilisce  che  "l'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi
oggetto  di  scommesse e' responsabilita' dei concessionari abilitati
all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali".
  L'art.  11,  comma  6,  del  citato  decreto  n.  278  recita:  "Il
coordinamento   organizzativo  ...  dell'acquisizione  dei  risultati
ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'art. 1
del    presente    regolamento,    relative    alle   medesime   gare
automobilistiche  di  Formula  uno,  e'  riservato,  tramite apposita
convenzione, alla FIA, ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato
allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto".
  L'esame   sistematico  delle  disposizioni  riportate  consente  di
formulare le seguenti considerazioni:
    a) le scommesse automobilistiche in discorso sono strutturalmente
diverse   da   quella   denominata  "Formula  101",  consistente  nel
pronosticare  le  prime  otto vetture classificate nelle gare di gran
premio   del   campionato  del  mondo  di  Formula  1.  Le  scommesse
automobilistiche  in  parola  consistono, infatti, nel pronostico del
vincitore del campionato del mondo (ante post), del vincitore di ogni
gran  premio  (sul  vincente),  di  quale  tra  due concorrenti si e'
piazzato  meglio  (testa  a  testa)  ovvero si e' classificato o meno
(classificato/non classificato).
  La  maggiore  complessita'  e  l'entita'  dei  premi  relativi alla
Formula  101  rispetto alle altre scommesse (piu' elementari rispetto
agli   esiti   oggetto   del   pronostico),   devono  necessariamente
determinare  una  differente  disciplina  tra  le  due  tipologie  di
scommesse,  anche  agli effetti dell'accertamento dei risultati delle
competizioni;
    b) il criterio dell'utilizzo dei risultati al termine della gara,
usato  per  le scommesse sulle corse motociclistiche e per gli eventi
internazionali  inseriti  nei  palinsesti  del  CONI per le scommesse
sportive,  non  ha creato, dopo due anni di applicazione, problemi di
attendibilita'  dei  risultati,  al  di  la'  della eterogeneita' dei
metodi usati;
    c) il  criterio in uso ha il vantaggio di consentire un sollecito
pagamento  delle  vincite  e  l'utilizzo  delle  somme  riscosse  per
ulteriori  giocate,  giovando  quindi alla celerita' ed al volume del
gioco;
    d) il  criterio  predetto  non  presenta,  poi, gli inconvenienti
propri  dell'altro  criterio:  e' di applicazione immediata in quanto
non bisogna aspettare i tempi (due o piu' ore per le gare estere) per
l'emanazione  dell'ordine  di arrivo valido per la scommessa "Formula
101";  non presuppone inoltre gli accordi onerosi, specialmente sotto
il  profilo economico, tra i gestori delle scommesse e le federazioni
internazionali  per  "l'acclaramento  dei  risultati  riguardanti gli
eventi  oggetto  di  scommesse  ... sulla base dei referti arbitrali"
(decreto  ministeriale n. 278/1999, art. 5, comma 3). Appare evidente
che  il rispetto della norma appena richiamata sarebbe di impossibile
attuazione  pratica,  soprattutto se si considera che i concessionari
(attualmente  circa 2000 tra ippici e sportivi) dovrebbero rivolgersi
contemporaneamente alla giuria per acquisire il verdetto ufficiale.
  In   conclusione,   pur   riconoscendosi   l'opportunita'   di  una
regolamentazione  esplicita del metodo attualmente in uso per evitare
contestazioni  e  per  non  disorientare gli scommettitori (oggettivo
riscontro   degli  esiti  delle  gare),  si  ritiene  che  si  debba,
nell'immediato,   fare   applicazione   di   tale   metodo   in   via
interpretativa  e  cioe'  sulla base del rinvio contenuto nell'art. 3
del  decreto ministeriale n. 278 del 1999 agli articoli 5, comma 2, e
8,  comma  5  del  decreto  ministeriale  2  giugno 1998, n. 174, che
disciplina le scommesse sportive gestite dal CONI.
  In  altri  termini,  si  e'  ritenuto  opportuno  privilegiare, nel
conflitto  tra i due gruppi di norme suelencati, l'applicazione delle
disposizioni  che non pregiudicano l'operativita' del gioco, in luogo
di quelle che finirebbero per paralizzarne l'esercizio.
  Le conclusioni suesposte sono state condivise dalla commissione per
la soluzione delle controversie sulle scommesse sportive istituita ai
sensi  dell'art.  38  del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174.
  Si  prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
    Roma, 25 gennaio 2002
                                p. Il direttore dell'Agenzia: Ferrara