IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio
1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra   le  altre,  della  indicazione  geografica  protetta  "Pesca  e
Nettarina  di  Romagna" nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  28  gennaio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1999, con il
quale  l'organismo  di  controllo  "Check  Fruit  S.r.l." con sede in
Bologna,  via  J. Barozzi, n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di
Romagna";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 5 febbraio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  non  ha  ancora  esaminato  lo  schema tipo di controllo
relativo  alle denominazioni protette della filiera "ortofrutticoli e
cereali  non  trasformati",  in  relazione  al  quale dovranno essere
riformulati  i  piani  di controllo di detti prodotti a denominazione
protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita'
uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive
aree di produzione e che conseguentemente si potra' procedere a detto
adeguamento  solo  dopo  l'espressione del parere positivo del citato
gruppo tecnico;
  Considerato che il C.S.O. - Centro servizi ortofrutticoli, con nota
del  22 ottobre  2001,  ha  comunicato  di aver deliberato il rinnovo
della  designazione  del  "Check  Fruit  S.r.l."  quale  organismo di
controllo  e  di  certificazione  ai  sensi  del  citato  art. 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  l'indicazione  geografica  protetta  "Pesca e
Nettarina  di Romagna" anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della   predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Check  Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, con
decreto  28  gennaio  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  n.  29,  del  5 febbraio 1999, ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di
Romagna",  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n.
134/98  del  20 gennaio 1998, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 5 febbraio 2002.