L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative:
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Sasa Assicurazioni
Riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Trieste, Riva Tommaso Gulli n.
12, ed i successivi provvedimenti autorizzativi:
  Viste  le  delibere  assunte  in data 31 marzo 2001 e 4 maggio 2001
dalle    assemblee   straordinarie   degli   azionisti   della   Sasa
Assicurazioni   Riassicurazioni   S.p.a.,   che  hanno  approvato  le
modifiche   apportate  ad  alcuni  articoli  dello  statuto  sociale,
nonche',  da  ultimo, la delibera assunta in data 25 luglio 2001, che
ha   condotto  all'adozione  di  un  intero  nuovo  testo  statutario
(perfezionato  nella  redazione sotto il profilo tecnico-giuridico ed
aggiornato alle piu' recenti disposizioni legislative);
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;

                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale della Sasa
Assicurazioni  Riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Trieste, con le
modifiche apportate agli articoli:
  Art.  1  (Denominazione). - Riformulazione dell'articolo in tema di
denominazione  sociale: "E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione   SASA   Assicurazioni  Riassicurazioni  S.p.a.,  senza
vincoli di rappresentazione grafica".
  Art.  2  (Sede).  -  Riformulazione  dell'articolo  in tema di sede
sociale: La societa' ha sede legale in Trieste, Riva Tommaso Gulli n.
12.
  Soppressione  del  riferimento  alle  sedi secondarie dell'impresa,
gia' site in Roma - via Lucullo n. 14/16, Milano (Piazza Meda n. 3) e
Genova  (Piazza Borgo Pila n. 40, Torre A), in quanto ora non piu' in
essere.
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  tema  di
istituzione  di  ulteriori  strutture, in aggiunta alla sede, in capo
all'impresa:  "Nei modi di legge possono essere istituite, modificate
o  soppresse  sedi  secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e
uffici".
  Abrogazione  dell'ex  comma finale in tema di domicilio dei soci in
quanto  confluito,  con  modifiche,  nell'attuale  art. 27 (Domicilio
degli azionisti).
  Art. 3 (Oggetto). - Riformulazione dell'articolo in materia di:
    a) esercizio   dell'attivita':   "La   societa'  ha  per  oggetto
l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, dell'assicurazione e della
riassicurazione in tutti i rami danni".
  Soppressione   del   riferimento   alle   modalita'   di  esercizio
dell'attivita', come in precedenza rappresentate "... sia da sola che
congiuntamente ad altri ... etc.";
    b) operazioni  connesse  all'attivita'  assicurativa:  "Essa, con
esclusione  di  qualsiasi  altra  attivita' commerciale, puo' inoltre
compiere    le    connesse   operazioni   commerciali,   industriali,
finanziarie,    mobiliari    e   immobiliari,   di   investimento   e
disinvestimento, tra le quali la prestazione di fidejussioni ed altre
garanzie   sotto   qualsiasi   forma,  l'assunzione  di  interesse  e
partecipazioni in altre societa' e la rappresentanza o la gestione di
queste ultime".
  Art.  4  (Durata).  -  In  relazione  alla  durata  della societa',
soppressione,  dal  testo,  della seguente espressione: "... e potra'
essere  prorogata  una  o piu' volte con deliberazione dell'assemblea
degli azionisti".
  Art.  5  (Misura del capitale). - Nuova determinazione del capitale
sociale  in  euro 38.734.000 diviso in n. 38.734.000 azioni da euro 1
nominali  cadauna  [a  seguito  di  conversione  in euro del capitale
sociale di L. 75.000.000.000].
  Inserimento  nuovo art. 6 (Aumento del capitale). - Possibilita' di
creazione,  oltre  che  di azioni ordinarie, di azioni aventi diritti
diversi, a loro volta convertibili in azioni ordinarie.
  Inserimento  nuovo  art.  7  (Azioni).  -  Disciplina delle azioni:
nominative  quando cio' sia prescritto dalle leggi vigenti ovvero, in
caso   diverso,   qualora   interamente  liberate,  nominative  o  al
portatore, a scelta e a spese dell'azionista.
  Ex  art.  6,  rinumerato  art.  8  (Assemblee  degli  azionisti). -
Riformulazione dell'articolo: "Le assemblee, regolarmente convocate e
costituite,  rappresentano  l'universalita' di tutti gli azionisti, e
le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei
limiti della legge e del presente statuto";
  Art.    9   (Intervento   e   rappresentanza   nell'assemblea).   -
Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  materia di
diritto  di  intervento e rappresentanza in assemblea: "Hanno diritto
di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti che abbiano depositato,
almeno  cinque  giorni  prima  del giorno fissato per l'assemblea, le
loro azioni presso la sede sociale o gli istituti o gli enti indicati
nell'avviso  di convocazione. Ogni azionista puo' farsi rappresentare
nell'assemblea nei modi di legge";
  Ex  art.  7,  rinumerato  art.  10 (Convocazione). - Riformulazione
dell'articolo in materia di:
    a) luoghi   di   convocazione   dell'assemblea:  "L'assemblea  e'
convocata  dall'organo  amministrativo sia presso la sede sociale sia
altrove, purche' in Italia ...";
    b) modalita'  di  convocazione: "L'assemblea e' inoltre convocata
sia  in  via  ordinaria  sia  in via straordinaria ogni qualvolta sia
ritenuto  opportuno  dagli  amministratori  e nei casi previsti dalla
legge";
    c) termini  di  convocazione  dell'assemblea  ordinaria  ai  fini
dell'approvazione  del bilancio: "L'assemblea e' convocata ... in via
ordinaria  per  l'approvazione  del  bilancio almeno una volta l'anno
entro il 30 aprile ...".
  Nuova disciplina in materia di:
    a) proroga del termine di approvazione del bilancio: possibilita'
di  prorogare  il termine ordinario di approvazione del bilancio sino
al  30  giugno,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di legge, quando
particolari   esigenze   lo   richiedano  ovvero  quando  l'attivita'
riassicurativa  sia  esercitata in misura rilevante [gia' ex art. 24,
periodo finale, quivi confluito con integrazioni e modifiche];
    b) convocazione  dell'assemblea  a  cura  del collegio sindacale:
possibilita'  di convocazione dell'assemblea anche da parte di almeno
due  sindaci,  previa  comunicazione  al  presidente del consiglio di
amministrazione.
  Ex   art.   10,   rinumerato   art.   11   (Assemblea  ordinaria  e
straordinaria).   -   Riformulazione   dell'articolo  in  materia  di
validita'  di  costituzione dell'assemblea e delle sue deliberazioni:
"Per   la   validita'   della   costituzione  e  delle  deliberazioni
dell'assemblea,  sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di
legge".
  Soppressione  dell'ex periodo finale in tema di verbale assembleare
in quanto confluito, con modifiche, nell'attuale art. 12.
  Abrogazione   dell'ex   art.   12  (Assemblea).  -  Competenze  del
presidente dell'assemblea.
  Ex  art.  11,  rinumerato  art.  12  (Presidenza dell'assemblea). -
Riformulazione dell'articolo in materia di:
    a) soggetto  preposto  a  presiedere  l'assemblea, in assenza del
presidente   del   consiglio   di  amministrazione:  "l'assemblea  e'
presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso
di assenza di questo, dal vice presidente piu' anziano di nomina e, a
parita', da quello piu' anziano di eta'; in mancanza e' presieduta da
altra persona che sia stata designata dalla assemblea";
    b) nomina  del  segretario  e  redazione del verbale assembleare:
"l'assemblea,  su  proposta  del presidente, nomina il segretario che
puo' essere scelto anche tra i non azionisti ... nei casi di legge, o
quando  cio'  e' ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il
verbale  e'  redatto  da un notaio designato dallo stesso presidente,
nel qual caso non e' necessaria la nomina del segretario";
    c) sottoscrizione  del  verbale  assembleare:  "Le  deliberazioni
dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente
e dal notaio o dal segretario".
  Nuova  disciplina  in  tema di nomina di scrutatori: "... lo stesso
presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli anche
al  di  fuori  degli  azionisti  o  dei  rappresentanti di azionisti"
[disciplina  in parte traslata, con modifiche, dall'ex art. 13, quivi
confluito].
  Art.  13  (Votazioni).  -  Riformulazione  dell'articolo  con nuova
disciplina  in tema di modalita' di votazione: "Le votazioni si fanno
di regola per alzata di mano".
  Art.   14   (Consiglio   di   amministrazione).   -  Riformulazione
dell'articolo in materia di:
    a) composizione del consiglio di amministrazione: "la societa' e'
amministrata  da  un  consiglio  formato  di  un numero di componenti
variabile  da  sette  a quindici, secondo la determinazione che viene
fatta dall'assemblea";
    b) mancanza  di uno o piu' amministratori in corso di esercizio -
effetti:  "Se  nel  corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'
amministratori  si  provvede  secondo  le  norme  relative del codice
civile";
    c) mancanza della maggioranza degli amministratori: "Qualora, per
dimissione  od  altre  cause,  venisse a mancare la maggioranza degli
amministratori,  l'intero  consiglio si intendera' dimissionario e si
dovra' convocare l'assemblea per le nuove nomine";
    d) durata in carica degli amministratori e nuove nomine nel corso
del  triennio:  "Gli  amministratori  durano in carica tre esercizi e
sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono
con quelli gia' in carica all'atto della loro nomina".
  Art.  15  (Cariche sociali). - Riformulazione dell'articolo in tema
di nomina del presidente del consiglio, del/dei vice presidente e del
segretario:   "il  consiglio,  ove  l'assemblea  non  vi  abbia  gia'
provveduto,  nomina fra i suoi componenti un presidente. Puo' inoltre
nominare  uno  o  piu'  vice  presidenti ... puo' infine designare un
segretario, scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso".
  Nuova  disciplina  in  tema di possibilita' di nomina di uno o piu'
amministratori  delegati,  a  cura  del  consiglio [trasposizione, in
merito,  della  preesistente  disciplina di cui all'ex art. 20, quivi
confluita con modifiche].
  Soppressione  dell'ex  comma finale relativo all'individuazione dei
soggetti  preposti  al  rilascio,  agli effetti di legge, di copie ed
estratti di atti sociali, e relative modalita'.
  Art.  16  (Riunioni  del consiglio). - Riformulazione dell'articolo
con nuova disciplina in materia di:
    a) modalita'  e  tempi  di raduno del consiglio: "Il consiglio si
aduna presso la sede della Societa' o altrove, purche' in Europa, con
periodicita'  almeno  trimestrale  ...  Inoltre il consiglio si aduna
ogni  qualvolta  la  maggioranza  degli amministratori in carica o un
vice presidente o un amministratore delegato ne facciano richiesta";
    b) soggetti   preposti   alla  convocazione  del  consiglio:  "la
convocazione  deve essere effettuata dal presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, da un vice presidente ...";
    c) soggetti  preposti alla presidenza del consiglio: "le adunanze
sono  presiedute  dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal
vice  presidente  piu' anziano di nomina e, a parita', da quello piu'
anziano  di  eta'.  In  assenza,  sono presiedute dall'amministratore
delegato  piu' anziano di nomina e, a parita', da quello piu' anziano
di   eta'.   In   mancanza,   la   presidenza  e'  assunta  da  altro
amministratore designato dal consiglio";
    d) modalita'  e  tempi  di convocazione anche in caso di urgenza:
"La  convocazione  deve  essere effettuata ... mediante comunicazione
scritta  inviata  almeno  cinque  giorni  prima di quello fissato per
l'adunanza,  salvo i casi di urgenza per i quali sara' sufficiente il
preavviso di un giorno".
  Nuova disciplina in materia di:
    a) obbligo  di  informativa  al  collegio sindacale, da parte del
consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,   su   quelle  in  potenziale  conflitto  di  interesse.
Modalita'   dell'informativa,   anche   in  presenza  di  particolari
circostanze;
    b) possibilita'  di convocazione del consiglio di amministrazione
anche  da  parte  di  almeno  due  sinda-ci,  previa comunicazione al
presidente del consiglio medesimo;
    c) possibilita'  di tenuta delle adunanze del consiglio anche per
audiovideoconferenza:   condizioni   ed   effetti  [traslazione,  con
riformulazione  ed integrazioni, della preesistente disciplina di cui
all'ex art. 17, commi finali].
  Art. 17 (Deliberazioni del consiglio). - In tema di validita' delle
deliberazioni    del    consiglio,    sostituzione    della    parola
"Amministratori"  nonche'  introduzione delle parole "la seduta" dopo
la  seguente espressione: "... in caso di parita', prevale il voto di
chi presiede ...". Traslazione, con riformulazione e modifiche, della
preesistente  disciplina di cui all'ex art. 18 in tema di verbali del
consiglio [articolo pertanto ora abrogato].
  Abrogazione  dell'ex  art. 18 (Amministrazione - Rappresentanza). -
Verbali del consiglio [disciplina ora confluita nell'attuale art. 17,
comma finale, con riformulazione e modifiche].
  Ex   art.   19,  rinumerato  art.  18  (Poteri  del  consiglio).  -
Riformulazione   dell'articolo   in  tema  di  poteri  attribuiti  al
consiglio  per  l'amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  della
societa'.
  Ex   art.   20,   rinumerato   art.   19  (Comitato  esecutivo).  -
Riformulazione  dell'articolo,  con  integrazioni  e soppressioni, in
tema  di  possibilita'  di  nomina,  da  parte  del  consiglio, di un
comitato  esecutivo,  scelta  dei suoi componenti, determinazione del
loro  numero,  delega di attribuzioni, membri di diritto del predetto
Organo, modi e termini di convocazione, validita' delle deliberazioni
e modalita' di redazione dei verbali.
  Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 20, del riferimento alla
nomina  del segretario del comitato, alla possibilita' di delega, per
il  consiglio,  di  parte  delle  proprie  attribuzioni  e  poteri al
presidente  e  ad altri suoi membri, alla possibilita' di nominare un
amministratore delegato e un direttore generale nonche' alla facolta'
di  conferire  mandati  e  procure speciali a consiglieri, dipendenti
della  societa'  e terzi per determinati atti o categorie di atti [in
quanto  previsioni  talora confluite, con riformulazioni e modifiche,
in altri articoli del nuovo testo statutario];
  Inserimento  nuovo  art. 20 (Direttori). - Disciplina in materia di
competenze   del   consiglio,   con   particolare   riferimento  alla
possibilita'  di nominare uno o piu' direttori generali, condirettori
generali  e  vice  direttori  generali,  con  determinazione dei loro
poteri,  attribuzioni ed eventualmente dei compensi; previsione della
possibilita',  per  i  medesimi  soggetti  nominati, di assistere, su
richiesta,  alle adunanze del consiglio ed eventualmente del comitato
esecutivo  [disciplina  in parte mutuata, con integrazioni, dal testo
di cui all'ex art. 20, relativamente alla possibilita' di nomina, per
il consiglio, di un direttore generale];
  Art.  21  (Rappresentanza  sociale). - Riformulazione dell'articolo
con  nuova  disciplina  in  materia  di  rappresentanza  legale:  "La
rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi e in giudizio
spetta  al presidente del consiglio di amministrazione, oltreche', se
nominati,  a  ciascuno  dei  vice  presidenti  e degli amministratori
delegati".
  Nuova  disciplina:  possibilita',  per ciascuno dei soggetti cui e'
conferita  la  rappresentanza  legale  della  societa',  di  compiere
determinate attivita', individuate in via analitica, senza necessita'
di    alcuna    deliberazione    autorizzativa   del   consiglio   di
amministrazione,  ivi  compreso  l'affidamento  delle responsabilita'
dell'organizzazione   e   della  conduzione  di  determinati  settori
dell'attivita'   aziendale   a   dipendenti   della   societa',   con
attribuzione ai medesimi delle necessarie facolta'.
  Soppressione,  dal  testo  di  cui all'ex art. 21, della disciplina
relativa  agli  effetti delta firma del vice presidente nonche' della
possibilita',  per  il  consiglio  di  amministrazione, di conferire,
determinandone  i  limiti,  il  potere  di  rappresentanza e di firma
sociale ad uno o piu' amministratori, a dipendenti della societa' o a
terzi.
  Abrogazione  dell'ex  art. 22 (Amministrazione - Rappresentanza). -
Competenze  dell'assemblea  in  materia  di  compenso  globale  annuo
spettante  ai  membri  del  consiglio  e del comitato, in aggiunta al
rimborso  delle  spese  sostenute  dai  medesimi  in ragione del loro
ufficio: effetti.
  Ex  art.  23,  rinumerato  articoli 22  e  23 (Sindaci) e (Nomina e
retribuzione). Riformulazione dell'articolo in materia di:
    a) composizione  e nomina del collegio sindacale, ivi compreso il
presidente,  e retribuzione: "Il collegio sindacale si compone di tre
membri  effettivi  e  due  supplenti  ...  La nomina dei sindaci, ivi
compresa  quella  del  presidente  del  collegio  sindacale  ... e la
determinazione  della  loro  retribuzione  e'  fatta dall'assemblea a
tenore di legge";
    b) durata in carica e rieleggibilita' dei sindaci, attribuzioni e
doveri:  "Essi restano in carica per tre esercizi annuali quindi sino
all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salvo
diverse  disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni
ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge".
  Nuova disciplina (art. 23) in materia di:
    a) criteri per la nomina del presidente del collegio sindacale;
    b) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
    c) in  relazione al requisito di professionalita' di cui all'art.
1,  comma  2, lettera b) e c) del decreto ministeriale 30 marzo 2000,
n.  162,  individuazione  delle  materie  e  dei settori di attivita'
strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa;
    d) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo
degli incarichi per i sindaci.
  Art.  24  (Esercizi  sociali).  -  Riformulazione  dell'articolo in
materia  di  esercizio  sociale: "L'esercizio sociale si chiude al 31
dicembre  di  ogni  anno".  Introduzione  del  soggetto preposto alla
redazione del bilancio annuale.
  Soppressione   dell'ex   periodo  finale  in  tema  di  termini  di
approvazione  del  bilancio di esercizio e relativa proroga in quanto
confluito, con modifiche ed integrazioni, nell'attuale art. 10.
  Inserimento nuovo art. 25 (Acconti dividendi). - Introduzione della
possibilita',  per la societa', di deliberare il pagamento di acconti
sul dividendo, nel rispetto delle disposizioni di legge.
  Ex  art.  25,  rinumerato  art.  26  (Ripartizione  degli utili). -
Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  materia di
ripartizione  degli  utili  di  bilancio:  "Gli  utili risultanti dal
bilancio   approvato  dall'assemblea,  fatta  deduzione  della  quota
assegnata  alla  riserva  legale  nella misura minima stabilita dalla
legge,  saranno  ripartiti come segue: - a disposizione del consiglio
di  amministrazione  il 5% del residuo; - a disposizione del comitato
esecutivo  il  3%  dell'ulteriore  residuo. La rimanenza alle azioni,
salva la facolta' dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte,
l'assegnazione  a  riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo od
ancora la destinazione a quegli altri scopi che essa ritenga conformi
agli interessi sociali".
  Inserimento nuovo art. 27 (Domicilio degli azionisti). - Disciplina
del  domicilio  degli  azionisti, quale risultante dal libro soci, ai
fini  di  qualsiasi  comunicazione  sociale  [gia'  ex  art. 2, comma
finale, ora abrogato in quanto quivi confluito con modifiche].
  Ex  art.  26,  rinumerato  art. 28 (Liquidazione). - Riformulazione
dell'articolo  in materia di liquidazione della societa': "In caso di
scioglimento  della Societa', si provvede per la sua liquidazione nei
modi  stabiliti  dalla  legge.  Il  liquidatore  o i liquidatori sono
nominati,  a  norma  di  legge, dall'assemblea degli azionisti che ne
determina poteri e compensi".
  Inserimento   nuovo  art.  29  (Rinvio  alle  norme  di  legge).  -
Disciplina   del   rinvio   alle   norme  di  legge  per  quanto  non
espressamente previsto in statuto.".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 febbraio 2002
                                             ll presidente: Manghetti