Fatto:  constatazione  di  mancato codice di autoregolamentazione
dichiarato idoneo;
    Deliberazione:  formulazione  di provvisoria regolamentazione, ai
sensi  dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Motivazione: regolamentazione dei servizi minimi essenziali.
    La  commissione  su  proposta  del  prof.  Magrini,  ha  adottato
all'unanimita' la seguente delibera:

                              Premesso
      1)  che  il servizio taxi e' un servizio pubblico essenziale ai
sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.  146/1990  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nella  parte  in  cui  risponde  ad
esigenze  di  assoluta necessita' ed urgenza di spostamento di utenti
non  in  grado  di  usufruire  di  altri  mezzi di trasporto pubblico
(delibera del 22 ottobre 1998, n. 98/691);
      2)   che,   attualmente,   la   disciplina   delle  prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di astensione collettiva dal
servizio  dei  taxi  ai  fini  di  protesta  o  di  rivendicazione e'
contenuta  nel  Codice  di  autoregolamentazione per il servizio taxi
approvato  dal  Direttivo nazionale dell'Associazione Confartigianato
taxi  in data 19 novembre 1998, valutato idoneo dalla commissione con
delibera 3 dicembre 1998 n. 98/815;
      3)  che  ai  sensi  dell'art.  2-bis  della  legge n. 146/1990,
introdotto  dalla  legge  n.  83/2000,  allo  scopo  di  disciplinare
l'astensione  collettiva  dalle  prestazioni ai fini di protesta o di
rivendicazione   di  categoria,  da  parte  di  lavoratori  autonomi,
professionisti   o  piccoli  imprenditori,  che  incida  sui  servizi
essenziali  di cui all'art. 1 della medesima legge, le associazioni o
gli  organismi  di rappresentanza delle categorie interessate debbono
adottare  codici  di  autoregolamentazione che realizzino, in caso di
astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui al citato art. 1;
      4) che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 83/2000, decorsi sei
mesi  dall'entrata  in  vigore della stessa legge, qualora i predetti
codici  di  autoregolamentazione  non siano stati ancora adottati, la
Commissione  di  garanzia,  sentite  le parti interessate nelle forme
previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  delibera la provvisoria
regolamentazione;
      5)   che  con  nota  del  7 giugno  2001,  prot.  n.  5040,  la
Commissione   ha   richiesto  alle  Associazioni  Casa,  Claai,  Cna,
Confartigianato Taxi, Uti (Taxi), Lega cooperative ed Anci di fornire
tempestivamente  informazioni  circa  lo  stato  di avanzamento delle
procedure     necessarie     per    l'adozione    del    codice    di
autoregolamentazione  delle  astensioni collettive degli esercenti il
servizio  taxi  conforme  a  quanto  stabilito  dall'art. 2-bis della
citata legge n. 146/1990, introdotto dalla legge n. 83/2000;
      6)   che   con  nota  dell'8 giugno  2001,  prot.  n.  606,  la
Confartigianato  ha  risposto  ricordando di avere gia' provveduto ad
inviare,  in data 25 novembre 1998, il codice di autoregolamentazione
per  il servizio taxi del 19 novembre 1998, citato nel premesso della
presente delibera;
      7)  che,  ad  un  anno  dall'entrata  in  vigore della legge n.
83/2000, l'adeguamento della disciplina del settore del servizio taxi
sinora  vigente,  allo  scopo  di  garantire  in  caso  di astensione
collettiva   il   contemperamento   con   i   diritti  della  persona
costituzionalmente  tutelati  di  cui  all'art.  1,  della  legge  n.
146/1990, e' divenuto ormai improrogabile;
      8)  che  in  data  24 ottobre  2001 la Commissione ha aperto la
procedura  ex  art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990,
come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000,  notificando  alle parti
interessate  la  delibera  n.  01/111,  relativa  alla proposta sulle
prestazioni indispensabili nel settore del servizio taxi;
      9) che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle
parti  per  l'invio  di  osservazioni e che durante tale periodo sono
pervenute   alla   Commissione   le   osservazioni   formulate  dalla
Confartigianato, con nota del 30 ottobre 2001, prot. n. 1029;
      10) che, in particolare, la Confartigianato, con detta nota del
30 ottobre  2001,  ha  comunicato  di approvare le modifiche proposte
dalla  Commissione al codice di autoregolamentazione delle astensioni
collettive  nel  servizio  taxi  del  19 novembre  1998,  di cui alla
delibera n. 01/111 sopra citata;
      11)  che  con  nota  del  14 dicembre  2001, prot. n. 11117, la
Commissione  ha  chiesto  alle organizzazioni dei consumatori e degli
utenti  riconosciute  ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio
1998,  n. 281, di esprimere, entro quindici giorni, il proprio parere
in  merito alla proposta sulle prestazioni indispensabili nel settore
del  servizio taxi, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
      12)  che  a tale richiesta ha risposto, nel termine di quindici
giorni,  con  nota  del  17 dicembre  2001,  prot. n. 356/2001/CP/tt,
l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori - Adoc,
esprimendo parere favorevole.
Considerato      che, come gia' rilevato nella delibera n. 98/815 del
3 dicembre  1998, il codice di autoregolamentazione del servizio taxi
attualmente  vigente  risulta  non idoneo con riferimento ai seguenti
punti:
      non  risultano  indicati  specificamente  i  destinatari  degli
obblighi   di   preavviso  e  di  comunicazione  delle  modalita'  di
sospensione del servizio in caso di astensione collettiva;
      e'   consentita   la  revoca  dell'astensione  collettiva,  non
motivata   dal   raggiungimento   di   accordi   con  le  controparti
interessate,  fino  a  ventiquattro  ore  prima  della data della sua
prevista  effettuazione,  con  grave nocumento della possibilita', da
parte   degli   utenti,   di   conoscere   con  ragionevole  anticipo
l'effettuazione o meno delle agitazioni annunciate;
      la regola dell'intervallo tra astensioni collettive non prevede
l'osservazione  dell'intervallo  stesso  nella  proclamazione  di una
successiva  astensione  da  parte  di qualsiasi soggetto proclamante,
secondo  il  criterio del cosiddetto intervallo oggettivo, necessario
per  assicurare  una ragionevole continuita' del servizio pubblico in
questione;
      manca   nel   codice  un  richiamo  all'apparato  sanzionatorio
successivamente introdotto dalla legge n. 83/2000.
Formula        ai  sensi  dell'art.  13,  lettera  a), della legge n.
146/1990,   come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000  la  seguente
regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre  misure di cui all'art. 2-bis, comma 2, legge n. 146/1990, come
modificata  dalla  legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi (e
parti  in  grassetto  indicano  le  modifiche  apportate al codice di
autoregolamentazione per il servizio taxi del 19 novembre 1998).
                               Art. 1.
                        Ambito di intervento
    1.  Il presente codice di comportamento si applica agli operatori
del  settore  taxi,  con riferimento alle astensioni collettive dalle
prestazioni a fini di protesta o di rivendicazione di categoria.