IL DIRIGENTE
                del Dipartimento della salute umana,
                 della sanita' pubblica veterinaria
                    e dei rapporti internazionali
  Visto il decreto ministeriale in data 26 ottobre 2001, con il quale
l'azienda  ospedaliera  "Ospedale policlinico consorziale" di Bari e'
stata  autorizzata  ad  espletare attivita' di trapianto di fegato da
cadavere, a scopo teraupetico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  "Ospedale  policlinico  consorziale"  di  Bari  in  data
14 febbraio  2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione
di  un  sanitario nell'equipe gia' autorizzata all'espletamento delle
predette attivita', con il sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno
1977,  n.  409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione  della
sopracitata legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 novembre
1994,  n.  694,  che  approva  il  regolamento  recante  norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  8 agosto 2001 del Ministro della salute nonche'
le  ordinanze  in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita' alle disposizioni recate dalla ordinanza
12  giugno  1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali,
di  limitare  la  validita'  temporale dell'autorizzazione, fino alle
determinazioni  che  la  regione Puglia adottera', ai sensi dell'art.
16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  "Ospedale policlinico consorziale" di Bari,
e'  autorizzata  ad includere nell'equipe responsabile dell'attivita'
di  trapianto  di  fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al
decreto ministeriale del 26 ottobre 2001, il seguente sanitario:
    Ialongo  dott. Paolo, dirigente medico di primo livello presso il
dipartimento   di   chirurgia   generale   e   trapianto   di  fegato
dell'Ospedale policlinico universitario di Bari.