IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  nel  frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  a  decretare  in  materia  di  norme  costruttive  e
funzionali  dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al
diritto comunitario;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio  1995,  di  recepimento  delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del  27  giugno  1995,  come  da  ultimo  modificato  dal decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  13  maggio  1999, di
recepimento  della  direttiva  98/91/CE,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato
come "decreto sulla omologazione CE";
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30
marzo  1994,  di  attuazione  della direttiva 92/23/CEE del Consiglio
relativa  ai  pneumatici  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi
nonche'  al loro montaggio, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
5  agosto  1974, di recepimento della direttiva 70/157/CE relativa al
livello   sonoro   ammissibile  ed  al  dispositivo  di  scappamento,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del  26  settembre  1974,  come  da ultimo modificato dal decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  13  aprile  2000, di
recepimento  della  direttiva  1999/101/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000;
  Vista   la  direttiva  2001/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27  giugno  2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE
relativa  ai  pneumatici  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi
nonche'  al loro montaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 211 del 4 agosto 2001;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 30
marzo  1994,  di  attuazione della direttiva 92/23/CEE, e' modificato
come segue:
    a) i  termini  "omologazione CEE del componente" ed "omologazione
CEE" sono sostituiti dal termine "omologazione CE";
    b) la  lettera  b),  del comma 1, dell'art. 1 e' sostituita dalla
seguente:
    "b)  per "pneumatico : qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi quelli
invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato all'origine
o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli per i quali
si applica il "decreto sulla omologazione CE . Sono esclusi da questa
definizione i pneumatici da neve chiodati";
    c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2. - 1. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE, alle
condizioni fissate nell'allegato I, ai tipi di pneumatici in possesso
dei  requisiti  di  cui all'allegato II ed e' attribuito un numero di
omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.
  2.  E' consentito il rilascio dell'omologazione CE, alle condizioni
fissate  nell'allegato  I, ai tipi di pneumatici, per quanto riguarda
il  rumore  prodotto  dal contatto dei pneumatici con il rivestimento
stradale,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui all'allegato V ed e'
attribuito  un  numero  di  omologazione  secondo  quanto specificato
nell'allegato I.
  3.  E'  consentito  il  rilascio  dell'omologazione  CE, per quanto
riguarda  i pneumatici, alle condizioni fissate nell'allegato III, ai
veicoli  i cui pneumatici, compreso l'eventuale pneumatico di scorta,
posseggono  i  requisiti  dell'allegato II nonche' quelli relativi ai
veicoli  di  cui  all'allegato  IV  ed  e'  assegnato  un  numero  di
omologazione come specificato nell'allegato III.
  4.  E'  consentito  il  rilascio  dell'omologazione  nazionale, per
quanto  riguarda  i pneumatici, ai veicoli i cui pneumatici, compreso
l'eventuale    pneumatico   di   scorta,   posseggono   i   requisiti
dell'allegato  II,  recano  il  numero di omologazione secondo quanto
specificato  nell'allegato  I  e soddisfano le prescrizioni contenute
negli allegati III e IV.";
    d) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3.  -  1.  I requisiti di cui all'allegato V si applicano ai
pneumatici  destinati ad essere installati sui veicoli utilizzati per
la prima volta dal 1 ottobre 1980 in poi.
  2. I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai:
    a) pneumatici di categorie di velocita' inferiori a 80 km/h;
    b) pneumatici il cui diametro nominale del cerchio e' inferiore o
uguale  a  254 mm (o codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice
25);
    c) pneumatici  di  scorta  provvisori di tipo T quali definiti al
punto 2.3.6 dell'allegato II;
    d) pneumatici   progettati  unicamente  per  essere  montati  sui
veicoli  immatricolati  per  la  prima  volta in data precedente al 1
ottobre 1980.";
    e) il  primo  periodo  del  comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal
seguente:  "Qualora  si  accerti  che  pneumatici  contrassegnati dal
marchio  di  omologazione  di  cui al punto 4 dell'allegato I, che ne
attesta  la  conformita',  o  veicoli omologati ai sensi del presente
decreto  non  sono  conformi  al  tipo  omologato, il Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti adotta i provvedimenti necessari per
garantire la conformita' degli esemplari prodotti.";
    f) l'elenco  degli allegati di cui all'art. 5 e gli allegati sono
modificati conformemente all'allegato al presente decreto.