IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                   per il Lazio, Abruzzo e Molise
  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5  Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal Comitato direttivo nella
seduta del 5 dicembre 2000, con il quale e' stato disposto: "Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1";
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente;
  Vista la nota inviata in data 21 febbraio 2002, prot. 33993, con la
quale  e'  stata  comunicata  la  causa  ed  il  periodo  di mancato,
funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone;
  Accertato  che  il  mancato  ed irregolare funzionamento del citato
ufficio e' da attribuirsi all'interruzione dell'erogazione di energia
elettrica,  con  conseguente  interruzione  dei  compiti  di istituto
connessi ai servizi della pubblicita' immobiliare e catastale:
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'ufficio;
  Sentito  l'ufficio  del  Garante  del  contribuente con nota datata
22 febbraio 2002, prot. 1841;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la
struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare
funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
                              Decreta:
  Il  periodo  di  irregolare  e  mancato  funzionamento dell'ufficio
provinciale  di  Frosinone  e' accertato come segue: per il giorno 11
febbraio  2002  hanno irregolarmente funzionato le attivita' connesse
ai servizi catastali dalle ore 14,45 alle ore 16,30;
    per  il  giorno  13 febbraio 2002 sono state sospese le attivita'
connesse  ai  servizi della pubblicita' immobiliare e catastali dalle
ore 8 alle ore 10,30;
  Regione  Lazio:  Agenzia  del  territorio  - Ufficio provinciale di
Frosinone.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2002
                                Il direttore compartimentale: Gerbino