IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                 e per il coordinamento dei servizi
                     di informazione e sicurezza
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195, cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  decreto legislativo 31 marzo 2000, n.
129,  recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto  di  impiego del personale di Polizia e delle Forze armate",
emanati in attuazione dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130,
e  dell'art.  2  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, il primo, nonche'
dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il secondo;
  Visti  gli  articoli  1,  2  e  7 del citato decreto legislativo n.
195/1995  e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le
procedure  negoziali e di concertazione - da avviare e sviluppare con
carattere  di  contestualita'  -  ai  fini della adozione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente,
il  personale  delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e
quello  delle  Forze  armate,  con  esclusione dei dirigenti civili e
militari,  nonche'  del  personale  di leva e di quello ausiliario di
leva;
  Visti  in  particolare  gli  articoli  2  e  7 del predetto decreto
legislativo  n.  195/1995  e successive modifiche ed integrazioni che
dettano  norme  per  la  individuazione  delle  delegazioni  di parte
pubblica  e,  per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento
civile, delle delegazioni sindacali della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
  Visto  l'art.  2  del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,  e  successive  modifiche  ed integrazioni e, in particolare, il
comma 1, lettera a), in base al quale il decreto del Presidente della
Repubblica,  che  conclude  le  procedure  di disciplina del rapporto
d'impiego  delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e' emanato a
seguito  di  accordo  sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro
per  la  funzione  pubblica  e  per  il  coordinamento dei servizi di
informazione   e   sicurezza,   che   la  presiede,  e  dai  Ministri
dell'interno,   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  ora Ministro dell'economia e delle finanze, della difesa,
delle  finanze,  ora  Ministro  dell'economia  e delle finanze, della
giustizia   e   delle   politiche   agricole   e   forestali,  o  dai
Sottosegretari   di   Stato,  rispettivamente,  delegati,  e  da  una
delegazione    sindacale    composta    dai    rappresentanti   delle
organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale del
personale  della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria
e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  individuate  con decreto del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  ora  Ministro per la funzione
pubblica  e  per  il  coordinamento  dei  servizi  di  informazione e
sicurezza,  in  conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego   in   materia   di   accertamento  della  rappresentativita'
sindacale;
  Visto  l'art.  7,  comma  12, del decreto legislativo n. 195/1995 e
successive  modifiche  ed  integrazioni  che  recita  "La  disciplina
emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma
11,  ha  durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per
quelli  retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai
precedenti  decreti,  e conserva efficacia fino all'entrata in vigore
dei decreti successivi";
  Viste   le  disposizioni  sulla  rappresentativita'  sindacale  nel
pubblico  impiego  recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare
dall'art.  47-bis,  comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 i cui
principi  sono  ora  codificati  nel testo dell'art. 43, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  165/2001,  che ammette "alla contrattazione
collettiva  nazionale  le  organizzazioni  sindacali  che abbiano una
rappresentativita'  non inferiore al cinque per cento, considerando a
tal  fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale..." e
che,  inoltre,  statuisce  che "Il dato associativo e' espresso dalla
percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto    al    totale   delle   deleghe   rilasciate   nell'ambito
considerato..." e altresi', che "Il dato elettorale e' espresso della
percentuale  dei  voti  ottenuti  nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie   del  personale,  rispetto  al  totale  dei  voti  espressi
nell'ambito considerato";
  Visto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento
della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena
applicazione  nei  confronti  del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile,  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 195/1995 e successive modifiche e integrazioni
solo  con  riferimento  al dato associativo, non disponendo questo di
forme   di   rappresentanza   elettiva,   e  che  di  conseguenza  le
organizzazioni  sindacali  legittimate  a partecipare alla trattativa
riguardante  il  personale  in  parola  sono  quelle  che  hanno  una
rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento  del  dato
associativo;
  Visto  l'art.  33,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   254   del   16  marzo  1999  secondo  il  quale  le
amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile
"inviano,  entro  il  31  marzo  di  ciascun anno, i dati complessivi
relativi  alle  deleghe  per  la riscossione del contributo sindacale
alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  della
funzione  pubblica..."  accertate alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente;
  Vista  la nota n. 557/RS/S.53/0124 dell'8 gennaio 2002 con la quale
il Ministero dell'interno ha richiesto al Dipartimento della funzione
pubblica    un    parere    sulla    rilevazione,   ai   fini   della
rappresentativita',    delle   deleghe   sindacali   riguardanti   la
federazione   "Italia   sicura",   in   presenza  del  recesso  della
organizzazione   federata  rinnovamento  sindacale  -  medio  tempore
denominatasi  rinnovamento  sindacale per l'UGL - nonche' della nuova
aggregazione "Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL",
costituita,  successivamente  al  recesso  in  parola, ad opera della
predetta organizzazione recedente e dalla organizzazione CONSAP;
  Viste  le note con le quali il Ministero dell'interno, il Ministero
della  giustizia ed il Ministero delle politiche agricole e forestali
hanno  trasmesso  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  i dati
certificati  relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi
sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2001, con riguardo alle
organizzazioni  sindacali  esponenziali degli interessi del personale
della  Polizia  di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato;
  Preso  atto  che  le amministrazioni dell'interno e delle politiche
agricole,  con  le  note  di  cui al punto immediatamente precedente,
hanno  rispettivamente fatto presente che non risultano certificati i
dati  delle  federazioni  "Italia  sicura"  e  "Federazione  CONSAP -
Rinnovamento  sindacale per l'UGL", in attesa del parere richiesto al
Dipartimento della funzione pubblica sulla problematica relativa alle
federazioni  indicate,  nonche'  i  dati  riguardanti  la UIL - Corpo
forestale  dello Stato, tenendo comunque presente che, anche soltanto
con  i  dati non in contestazione, sia l'organizzazione CONSAP che la
UIL-PA/Corpo  forestale dello Stato sono in possesso del requisito di
rappresentativita' prescritto;
  Ritenuto   opportuno   acquisire,   attesa  la  complessita'  e  la
delicatezza  delle  questioni  inerenti  le  menzionate  associazioni
"Italia  sicura"  e  "Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per
l'UGL",   il   parere   del  Consiglio  di  Stato,  nonche',  per  le
contestazioni    sollevate    in   sede   di   certificazione   dalla
organizzazione  UIL-PA/Corpo  forestale dello Stato, la deliberazione
del  costituendo Comitato paritetico, previsto dall'art. 33, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999;
  Ritenuta  l'urgenza  di  procedere,  nelle more di acquisizione dei
predetti  pareri,  all'avvio  delle  procedure  di  negoziazione e di
concertazione  afferenti  al  quadriennio  2002-2005, per gli aspetti
normativi,  ed  al  biennio  2002-2003,  per gli aspetti retributivi,
sulla  base  delle  note  citate  dei  Ministeri dell'interno e delle
politiche agricole e forestali di trasmissione dei dati relativi alle
deleghe  sindacali  e  cio'  allo  scopo di non incidere su interessi
meritevoli  di considerazione di tutto il personale interessato e con
riserva di adottare i provvedimenti conseguenti ai pareri stessi;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
agosto  2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per
il  coordinamento  dei  servizi  di  informazione  e sicurezza, on.le
Franco  Frattini,  e'  stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla
"attuazione  ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,..." e
ad  esercitare  "...  tutte  le competenze attribuite da disposizioni
normative  direttamente  al Ministro e al Dipartimento della funzione
pubblica";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi' come modificato
ed  integrato  dal  decreto  legislativo  31 marzo  2000, n. 129, che
partecipa  alle  trattative per la definizione dell'Accordo sindacale
per  il  quadriennio  2002-2005,  per gli aspetti normativi, e per il
biennio  2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il
personale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile, e' composta
dalle  seguenti  associazioni  sindacali maggiormente rappresentative
sul  piano  nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:
    a) Polizia di Stato:
      1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);
      2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);
      3) Federazione SILP per la CGIL-UILPS;
      4) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia-Uniti per la base);
      5) S.I.A.P. (Sindacato italiano appartenenti Polizia);
      6)  COISP  (Coordinamento  per  l'indipendenza  sindacale delle
Forze di polizia);
      7)  Federazione  CONSAP  -  Rinnovamento  sindacale  per  l'UGL
(ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa);
      8)  Italia  sicura  (ammessa con riserva, per le motivazioni di
cui in premessa);
    b) Corpo della polizia penitenziaria:
      1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria);
      2)    OSAPP    (Organizzazione   sindacale   autonoma   Polizia
penitenziaria);
      3) CISL-FPS/ Polizia penitenziaria;
      4) CGIL-FP/ Polizia penitenziaria;
      5) UIL-PA/ Polizia penitenziaria;
      6)    SINAPPE    (Sindacato    nazionale    autonomo    Polizia
penitenziaria);
      7) Federazione sindacati autonomi C.N.P.P.-SiA.P.Pe.-UGL/FNP;
      8) Si.A.L.Pe.-ASIA;
      9) S.A.G.-P.P.;
    c) Corpo forestale dello Stato:
      1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale);
      2) CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;
      3)  UIL-PA/Corpo  forestale  dello Stato (am-messa con riserva,
per le motivazioni di cui in premessa);
      4)  SAPECOFS  (Sindacato  autonomo  personale  Corpo  forestale
Stato);
      5) UGL/Corpo forestale dello Stato;
      6) CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 marzo 2002
                                                Il Ministro: Frattini