IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio

  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni  e,  in  particolare,  gli articoli 2 e 4 della medesima
legge,  per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi   e   l'individuazione   delle   unita'  organizzative
responsabili della relativa istruttoria;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega per la riforma della
pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  lo  statuto dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'art. 66 del
citato  decreto  legislativo  n.  300/1999, nonche' il regolamento di
amministrazione,  entrambi  pubblicati nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 21 agosto 2001;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,   di   approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
  Visto  il  decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 288 del 10
dicembre  1994,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  di  attuazione  degli articoli 2 e 4 della
legge  7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini e dei
responsabili   dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  del
Ministero delle finanze;
  Considerata  la  necessita',  a  seguito  del  processo  di riforma
organizzativa  che  ha interessato il Ministero delle finanze e delle
modifiche   procedurali  intervenute  nelle  materie  attualmente  di
competenza  dell'Agenzia  del  territorio,  di  procedere  al riesame
complessivo dei procedimenti amministrativi, dei tempi di conclusione
degli  stessi e dei relativi responsabili, nonche' all'individuazione
degli organi competenti all'emanazione dei provvedimenti finali, gia'
determinati  con  il  decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, e
successive modifiche;

                             A d o t t a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.   Il   presente  regolamento  sostituisce,  per  i  procedimenti
amministrativi   di   competenza   dell'Agenzia  del  territorio,  il
precedente adottato con decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678,
e  successive  modificazioni, e si applica ai procedimenti da emanare
obbligatoriamente, a iniziativa di parte o d'ufficio.
  2.  I  procedimenti  di  cui  al  comma l devono concludersi con un
provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun
procedimento,   nella   tabella   allegata,   che  costituisce  parte
integrante   del  presente  regolamento  e  che  contiene,  altresi',
l'indicazione     dell'unita'    organizzativa    responsabile    del
procedimento,  dell'organo che adotta il provvedimento finale nonche'
delle  principali  fonti normative. In caso di mancata inclusione del
procedimento  nell'allegata  tabella,  lo  stesso  si concludera' nel
termine  previsto  da  altra  fonte legislativa o regolamentare, o in
mancanza,  nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241.