IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 4 della medesima legge, per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione delle unita' organizzative responsabili della relativa istruttoria; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto lo statuto dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 300/1999, nonche' il regolamento di amministrazione, entrambi pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 21 agosto 2001; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, e successive modificazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle finanze; Considerata la necessita', a seguito del processo di riforma organizzativa che ha interessato il Ministero delle finanze e delle modifiche procedurali intervenute nelle materie attualmente di competenza dell'Agenzia del territorio, di procedere al riesame complessivo dei procedimenti amministrativi, dei tempi di conclusione degli stessi e dei relativi responsabili, nonche' all'individuazione degli organi competenti all'emanazione dei provvedimenti finali, gia' determinati con il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, e successive modifiche; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento sostituisce, per i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio, il precedente adottato con decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, e successive modificazioni, e si applica ai procedimenti da emanare obbligatoriamente, a iniziativa di parte o d'ufficio. 2. I procedimenti di cui al comma l devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale nonche' delle principali fonti normative. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.