IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Vista  la  legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visto,  in  particolare  l'art.  1,  comma 1, lettera d) e comma 2,
della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici
interventi  di  carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di
formazione ed aggiornamento professionale, nonche' per il trattamento
domiciliare  dei  soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del succitato
programma;
  Considerato  che, in base all'art. 1, comma 6, della predetta legge
n.  135/1990,  il  finanziamento degli interventi considerati avviene
con quote annuali del FSN di parte corrente, vincolate allo scopo;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive
modifiche  ed  integrazioni, concernente il riordino della disciplina
in  materia  sanitaria,  a  norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
  Visto  l'art 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna  al  finanziamento  del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446  che  prevede  che  questo Comitato, su proposta del Ministro
della  sanita',  d'intesa  con  la Conferenza Stato-Regioni, deliberi
annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a titolo di
acconto, delle quote del FSN di parte corrente;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra l'altro, che le Province autonome di Trento e di
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994,  e  dell'art.  1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Viste  le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
  Viste  le  proprie  delibere  n.  53  del  25 maggio 2000 (Gazzetta
Ufficiale  n.  172  del  25 luglio  2000)  e  n. 32 dell'8 marzo 2001
(Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  5 giugno  2001), relative al FSN,
ripartizione  quota  di parte corrente 2000 e 2001, con le quali sono
state   accantonate   somme  quantificate  rispettivamente  in  2.139
miliardi di lire per il 2000 e 2.608 miliardi di lire per il 2001;
  Tenuto  conto  di  quanto  proposto  dal  Ministero della salute in
merito  all'assegnazione  alle  regioni interessate della somma di 95
miliardi  di lire, di cui 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di
formazione  ed aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero
per  malattie  infettive e per ammalati di AIDS e 60 miliardi di lire
per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta
del 6 dicembre 2001;
  Considerato  che  la  regione  Sicilia  non ha ancora comunicato al
Ministero della salute di aver provveduto all'attivazione dei servizi
di   assistenza  domiciliare  e  che,  pertanto,  l'erogazione  della
relativa  quota  e' subordinata alla verifica, da parte del Ministero
medesimo, di tale condizione;
  Ritenuto  di  procedere  alla  ripartizione sulla base dei medesimi
criteri adottati nei due anni precedenti ed in particolare:
    per  un  importo di 35 miliardi di lire, tenendo conto del numero
di  posti  letto di day-hospital e di degenza ordinaria allestiti per
le  malattie  infettive  (aggiornati  all'anno 1999) e del numero dei
casi  di  AIDS  (aggiornati al 30 giugno 2001) pesati rispettivamente
per il 70% e per il 30%;
    per il rimanente importo di 60 miliardi di lire, sulla base della
distribuzione  territoriale  del complessivo numero di 2.100 posti di
assistenza  domiciliare, previsto dalla legge n. 135/1990 e al numero
dei casi di AIDS, pesati in parti uguali;

                              Delibera:
  1.  A  valere sulle residue disponibilita' del FSN 2000-2001, parte
corrente,  e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva
di  95  miliardi  di lire (euro 49.063.405,41) per ciascun anno cosi'
finalizzata:
    35 miliardi di lire per lo svolgimento dei corsi di formazione ed
aggiornamento professionale;
    60  miliardi  di lire per il trattamento a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS.
  2.  La  quota  relativa  alla  regione  Sicilia  verra' erogata dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  non appena acquisita dal
Ministero   della   salute  la  comunicazione  relativa  all'avvenuta
attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella regione
medesima.
  3. Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte
integrante della presente deliberazione.
    Roma, 21 dicembre 2001

                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrata alla Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1   Economia e finanze, foglio n. 366