IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,  componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996, il quale individua i dati personali "sensibili";
  Considerato  che  i  soggetti privati e gli enti pubblici economici
possono  trattare  i  dati  sensibili  solo  previa autorizzazione di
questa  Autorita'  e,  ove  necessario, con il consenso scritto degli
interessati;
  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996);
  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi
titolari del trattamento;
  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di   quelle   in   scadenza  il  31  gennaio  2002,  armonizzando  le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Ritenuto opportuno che anche tali nuove autoriz-zazioni provvisorie
siano  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 31 marzo 1998 n. 501, in relazione alla
prevista  emanazione  del  testo  unico della normativa in materia di
protezione  dei  dati personali, in attuazione della legge n. 127 del
2001;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone;
  Considerato  che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato  da  parte  di soggetti operanti in diversi settori di
attivita' economiche di seguito individuate;
  Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
adottato  con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Gaetano Rasi;

                              Autorizza

il  trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della
legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita
sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
                               Capo I
Attivita'  bancarie,  creditizie, assicurative, di gestione di fondi,
                del settore turistico, del trasporto.

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione:
    a) imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita' bancaria e
creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in
stato di liquidazione coatta amministrativa;
    b) societa' ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di
assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
    c) societa' ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in
particolare  per  la  gestione o l'intermediazione di fondi comuni di
investimento o di valori mobiliari;
    d) societa'  ed  altri  organismi che emettono carte di credito o
altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
    e) imprese  che svolgono autonome attivita' strettamente connesse
e  strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative
alla  rilevazione  dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni
massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo
smistamento  della corrispondenza, nonche' alla gestione di esattorie
o tesorerie;
    f) imprese  che operano nel settore turistico o alberghiero o del
trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici.
2) Finalita' del trattamento.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata, anche senza richiesta,
limitatamente  ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere
agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1)
assumono,  nel  proprio  settore  di  attivita',  al  fine di fornire
specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  anche per adempiere o per esigere
l'adempimento  ad  obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla
normativa  comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti
collettivi,  o  prescritti  da  autorita' od organi di vigilanza o di
controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti.
  Il  trattamento  avente  tali  finalita'  puo'  riguardare anche la
tenuta  di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari
e   di   altri   documenti   necessari   per   espletare  compiti  di
organizzazione  o  di  gestione  amministrativa di imprese, societa',
cooperative o consorzi.
3)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili  attinenti ai
soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in
misura  strettamente  pertinente  a  quanto  specificamente richiesto
dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed
informato. Nei medesimi limiti, e' possibile trattare dati relativi a
terzi,   allorche'   non  sia  altrimenti  possibile  procedere  alla
fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
4) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente
pertinenti  al  perseguimento  delle  finalita' di cui al punto 2), a
soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza
ed  assistenza  o societa' controllate e collegate ai sensi dell'art.
2359  del  codice  civile,  nonche',  ove  necessario,  ai  familiari
dell'interessato.
  I   titolari   del   trattamento,   anche  ai  fini  dell'eventuale
comunicazione  ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in
accoglimento  di  una  richiesta  dell'interessato (art. 13, comma 1,
lettera c), n. 4) legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei
destinatari  delle  comunicazioni  effettuate, recante un'annotazione
delle specifiche categorie di dati comunicati.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.
                               Capo II
                         Sondaggi e ricerche

1)  Soggetti  ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.
  Imprese,  societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati,
ai  soli  fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di
mercato o di altre ricerche campionarie.
  Il  sondaggio  o  la  ricerca  devono  essere  effettuati per scopi
puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.
2)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i dati attinenti ai soggetti che
abbiano  manifestato  il  proprio  consenso  informato  e che abbiano
risposto  a  questionari  o  ad  interviste effettuate nell'ambito di
sondaggi  di  opinione,  di  ricerche  di mercato o di altre ricerche
campionarie.
  Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.
  I  dati  personali di natura sensibile possono essere trattati solo
se  il  trattamento  di dati anonimi non permette al sondaggio o alla
ricerca di raggiungere i suoi scopi.
3) Conservazione dei dati.
  Il  trattamento  successivo  alla  raccolta  non deve permettere di
identificare  gli  interessati,  neanche  indirettamente, mediante un
riferimento ad una qualsiasi altra informazione.
  I  dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti
o  resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase
contestuale    alla   registrazione   dei   campioni   raccolti.   La
registrazione  deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in
cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.
  Entro  tale  ambito  temporale,  resta ferma la possibilita' per il
titolare   della   raccolta,   nonche'  per  i  suoi  responsabili  o
incaricati,  di  utilizzare  i  dati  personali al fine di verificare
presso gli interessati la veridicita' o l'esattezza dei campioni.
4) Comunicazione dei dati.
  I dati sensibili non possono essere ne' comunicati ne' diffusi.
  I  campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati
o  diffusi  in  forma individuale o aggregata, sempreche' non possano
essere  associati,  anche  a  seguito  di trattamento, ad interessati
identificati o identificabili.
                              Capo III
                  Attivita' di elaborazione di dati

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  Imprese,  societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati,
titolari  autonomi  di  un'attivita'  svolta  nell'interesse di altri
soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni
di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.
2) Prescrizioni applicabili.
  Il trattamento e' regolato dalle autorizzazioni:
    a) n.  1/2002,  rilasciata  il  31  gennaio  2002, concernente il
trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di
un  rapporto  di  lavoro qualora le finalita' perseguite siano quelle
indicate al punto 3) di tale autorizzazione;
    b) n.  4/2002,  rilasciata  il  31  gennaio  2002, riguardante il
trattamento  dei  dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e
di  altri  soggetti equiparati, qualora le finalita' perseguite siano
quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
                               Capo IV
                Attivita' di selezione del personale

1)  Soggetti  ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata, anche senza richiesta,
alle  imprese,  alle societa', agli istituti e agli altri organismi o
soggetti  privati,  titolari autonomi di un'attivita' svolta anche di
propria  iniziativa  nell'interesse  di  terzi,  ai  soli  fini della
ricerca o della selezione di personale.
2)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.
  Il trattamento puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione
di  un  rapporto  di  lavoro  o  di  collaborazione,  solo se la loro
raccolta  e'  giustificata  da  scopi  determinati  e legittimi ed e'
strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
  Il  trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute dei
familiari  o  dei  conviventi  dei  candidati  e'  consentito  con il
consenso  scritto  degli  interessati  e  qualora  sia finalizzato al
riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in
particolare   ai   fini   di   un'assunzione   obbligatoria   o   del
riconoscimento di un titolo derivante da invalidita' o infermita', da
eventi bellici o da ragioni di servizio.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
  Il  trattamento  deve  riguardare le sole informazioni strettamente
pertinenti  a  tale  finalita', sia in caso di risposta a questionari
inviati  anche  per  via  telematica, sia nel caso in cui i candidati
forniscano  dati  di  propria  iniziativa,  in particolare attraverso
l'invio di curricula.
  Non e' consentito il trattamento dei dati:
    a) idonei  a  rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;
    b) inerenti  a  fatti  non  rilevanti  ai  fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
    c) in  violazione  delle  norme in materia di pari opportunita' o
volte a prevenire discriminazioni.
3) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed
etnica  possono  essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti
al  perseguimento delle finalita' di cui ai punti 1) e 2), a soggetti
pubblici   o   privati  che  siano  specificamente  menzionati  nella
dichiarazione di consenso dell'interessato.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.
                               Capo V
                   Mediazione a fini matrimoniali

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata, anche senza richiesta,
alle  imprese,  alle societa', agli istituti e agli altri organismi o
soggetti   privati   che   esercitano,   anche   attraverso   agenzie
autorizzate,  un'attivita'  di  mediazione  a  fini matrimoniali o di
instaurazione di un rapporto di convivenza.
2) Finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini
dell'esecuzione  dei  singoli incarichi conferiti in conformita' alle
leggi e ai regolamenti.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati sensibili attinenti alle
persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.
  Non  e' consentito il trattamento di dati relativo a persone minori
di  eta'  in  base  all'ordinamento  del  Paese  di  appartenenza  o,
comunque, in base alla legge italiana.
4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati e le sole operazioni che
risultino  indispensabili  in relazione allo specifico profilo o alla
personalita'  descritto  o  richiesto  dalle  persone  interessate al
matrimonio o alla convivenza.
  I   dati   devono   essere   forniti   personalmente  dai  medesimi
interessati.
  L'informativa   preliminare  al  consenso  scritto  deve  porre  in
particolare  evidenza  le  categorie  di dati trattati e le modalita'
della loro comunicazione a terzi.
5) Comunicazione dei dati.
  I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti
all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.
  I   titolari   del   trattamento,   anche  ai  fini  dell'eventuale
comunicazione  ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in
accoglimento  di  una  richiesta  dell'interessato (art. 13, comma 1,
lettera  c),  n.  4),  della legge n. 675/1996), devono conservare un
elenco   dei  destinatari  delle  comunicazioni  effettuate,  recante
un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
  L'eventuale  diffusione  anche  per  via  telematica di taluni dati
sensibili  deve  essere  oggetto di apposita autorizzazione di questa
Autorita'.
6) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  ulteriori  obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti,  in  particolare  nell'ambito della legge penale e della
disciplina  di  pubblica  sicurezza, nonche' in materia di tutela dei
minori.
                               Capo VI
              Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

  Per  quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:
1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.
  Il  trattamento  dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve
essere  effettuato  anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2002,
rilasciata il 31 gennaio 2002.
  Il  trattamento  dei  dati  genetici  non  e'  consentito  nei casi
previsti dalla presente autorizzazione.
2) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente   con   logiche   e   forme  di  organizzazione  dei  dati
strettamente   correlate   alle   finalita'  indicate  nei  capi  che
precedono.
  La  comunicazione  di  dati all'interessato deve avvenire di regola
direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando
quanto  previsto  dall'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996), in
plico  chiuso  o  con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da
parte  di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di
distanze di cortesia.
  Resta  inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi
dell'art.  10,  commi  1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i
dati sono raccolti presso terzi.
3) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera  e)  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili
possono  essere  conservati  per  un  periodo  non superiore a quello
necessario  per  perseguire  le  finalita'  ovvero per adempiere agli
obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi. A tal fine,
anche   mediante   controlli   periodici,   deve   essere  verificata
costantemente  la  stretta  pertinenza  e  la  non eccedenza dei dati
rispetto  al  rapporto,  alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce  di  propria  iniziativa.  I dati che, anche a seguito delle
verifiche,  risultano  eccedenti o non pertinenti o non necessari non
possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma  di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione  e'  prestata  per  l'essenzialita'  dei  dati  riferiti a
soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le
prestazioni e gli adempimenti.
  Restano  fermi  i  diversi  termini di conservazione previsti dalle
leggi o dai regolamenti.
  Resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  nel capo II in materia di
sondaggi e di ricerche.
4) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
5) Norme finali.
  Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da
norme  di  legge  o  di regolamento che stabiliscono divieti o limiti
piu'  restrittivi  in  materia di trattamento di dati personali e, in
particolare:
    a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
    b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.
  Restano  altresi'  fermi  gli obblighi deontologici, previsti anche
dai  codici  deontologici  e di buona condotta adottati in attuazione
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  467/2001,  nonche'  gli
obblighi  di  legge  che  vietano la rivelazione senza giusta causa e
l'impiego  a  proprio  o  altrui  profitto  delle notizie coperte dal
segreto professionale.
  Resta  ferma,  infine,  la  possibilita' di diffondere dati anonimi
anche aggregati.
6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio
2002 fino al 30 giugno 2003.
  Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione
il  trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute
nella precedente autorizzazione n. 5/2000, il titolare deve adeguarsi
ad esse entro il 31 maggio 2002.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002

                            Il presidente
                               Rodota'


                             Il relatore
                                Rasi


                       Il segretario generale
                             Buttarelli