IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Vista  la legge 5 giugno 1962, n. 616, "Sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare";
  Visti  gli  articoli 6 e 192 del relativo regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Vista  la  legge  23  maggio  1980,  n.  313, con la quale e' stata
ratificata  la  convenzione  internazionale  SOLAS  `74  e successivi
emendamenti;
  Vista  la  circolare dell'IMO MSC/CIRC 699 in data 17 luglio 1995 e
relativo  annesso  contenente  le  "Linee  guida  revisionate  per le
istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri";
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  emanare  disposizioni applicative
delle  raccomandazioni  contenute  nella  predetta circolare IMO allo
scopo  di  darne  attuazione,  fissando  le modalita' ed il contenuto
delle informazioni minime di sicurezza da fornire ai passeggeri delle
unita' veloci in servizio di linea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende:
    a) per  "unita'  veloce  da  passeggeri":  un'unita'  veloce come
individuata  nel  secondo  comma  della regola 1 del capitolo X della
"Convenzione  Solas del 1974", come modificata, che trasporti piu' di
dodici passeggeri;
    b) per "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
      1)  il  comandante,  ne'  un  membro dell'equipaggio, ne' altra
persona  impiegata  o  occupata  in qualsiasi qualita' a bordo di una
nave per i suoi servizi;
      2) un bambino di eta' inferiore ad un anno.