L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visti  il decreto ministeriale del 12 aprile 1989 di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   nei  rami  I  e  V  e
riassicurativa  nel  ramo  I  di cui all'allegato I - tabella A) - al
decreto   legislativo  17  marzo  1995,  n.  174,  ed  il  successivo
provvedimento  ISVAP  n. 43 del 6 settembre 1995 di autorizzazione ad
estendere  l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo VI di cui
al predetto allegato, rilasciati alla Swiss Life (Italia) S.p.a., con
sede in Milano, corso di Porta Romana n. 2;
  Vista  l'istanza in data 17 luglio 2001, con la quale la Swiss Life
(Italia)  S.p.a.  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  ad  estendere
l'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   nel  ramo  III  di  cui
all'allegato  I  - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi documenti integrativi;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del  14  marzo 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa,
si  e'  espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata
presentata dalla Swiss Life (Italia) S.p.a.;
                              Dispone:
  La  Swiss  Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, corso di Porta
Romana  n.  2, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa  nel  ramo  III  di cui all'allegato I - tabella A) - al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 marzo 2002
                                             Il presidente: Manghetti