IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro

  Visto  il  decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visti  i  propri decreti del 7 marzo 2002 che hanno disposto per il
15 marzo 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e
trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di
collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale  11 febbraio  2002 occorre indicare con apposito decreto
il  prezzo  risultante  dall'asta  relativa  all'emissione  dei buoni
ordinari del Tesoro del 15 marzo 2002;

                              Decreta:

  Per  l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2002 il
prezzo  medio  ponderato  e'  risultato  pari a 99,199 per i B.O.T. a
novantuno  giorni  e  a 96,408 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro
giorni.
  La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2002,  ammonta  a  Euro 28.026.446,42 per i
titoli  a  novantuno  giorni  con  scadenza  14  giugno  2002; quella
gravante  sul  corrispondente  capitolo,  per  l'anno 2003, ammonta a
Euro 197.547.341,79 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con
scadenza 14 marzo 2003.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e'  risultato  pari a 98,957 per i
B.O.T.   a   novantuno   giorni   e   a   95,482   per   i  B.O.T.  a
trecentosessantaquattro giorni.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2002
                                    p. Il direttore generale: Cannata