Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917,  recante  l'approvazione  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi;
   Visto  l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
   Visto  il  medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n.331
del  1993  che  prevede  che  gli studi di settore sono approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
   Visto  l'articolo  10,  della  legge  8  maggio  1998, n. 146, che
individua  le  modalita'  di  utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
   Visto,  in  particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146  del  1998,  il  quale  prevede che con i decreti di approvazione
degli  studi  di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n.  195,  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
   Visto  il  proprio  decreto  10 novembre 1998, che ha istituito la
Commissione  di  esperti  prevista  dall'articolo  10, comma 7, della
legge   n.   146   del  1998,  integrata  e  modificata  dal  decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
   Visti  i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati
approvati  gli  studi di settore relativi ad attivita' economiche nel
settore  delle  manifatture,  del  commercio,  dei  servizi  e  delle
attivita' professionali;
   Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
che  ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e  della  programmazione  economica  e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
   Visto  il  decreto  del  Direttore generale del Dipartimento delle
Entrate  24  dicembre  1999,  concernente le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
   Visto l'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  ha  previsto  la  facolta' di avvalersi del regime fiscale delle
attivita'  marginali  per  alcune categorie di persone fisiche per le
quali risultano applicabili gli studi di settore;
   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita'  degli studi di settore nei confronti dei contribuenti
che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  d'impresa ovvero una o piu'
attivita'  in  diverse  unita' di produzione o di vendita in presenza
delle  quali  si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei
parametri ;
   Acquisito  il parere della predetta Commissione di esperti in data
6 marzo 2002;
                              DECRETA:
                               Art. 1
             (Approvazione di criteri per l'applicazione
               degli studi di settore ai contribuenti
            che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
            ovvero una o piu' attivita' in diverse unita'
                     di produzione o di vendita)
   1.  Sono  approvati  i  criteri  per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o  di  vendita.  Tali  criteri si applicano a partire dall'anno 2001,
limitatamente   alle   attivita'   indicate   nella  tabella  di  cui
all'allegato  1.A  e  nei  confronti  dei  contribuenti  che svolgono
esclusivamente  attivita'  per  le  quali  si  applicano gli studi di
settore  ovvero  queste  e attivita' di vendita di generi soggetti ad
aggio o a ricavo fisso.
   2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi
necessari  alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi
sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica e delle
tabelle   delle   incidenze   delle  variabili  sui  ricavi  indicate
nell'allegato  1,  nonche' delle note tecniche e metodologiche, delle
tabelle   dei   coefficienti   e  della  lista  delle  variabili  per
l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai
decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruita'
dei  ricavi  dichiarati  e'  effettuata  prendendo  in considerazione
l'insieme delle attivita' esercitate.
   3.  Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto   ai  valori  minimi  e  massimi  aziendali  assumibili  con
riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. Tali
valutazioni  sono  effettuate  solo  in presenza di indicatori comuni
alle diverse attivita' esercitate.
   4.  Per  l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, occorre:
   a) indicare, separatamente, i ricavi relativi alle diverse
   attivita' esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di
vendita;
   b)  attribuire  alle  diverse  attivita'  esercitate  ovvero  alle
diverse  unita' di produzione o di vendita, i componenti direttamente
afferenti  e  quelli  promiscui  ripartiti  in  base  al  criterio di
prevalenza nell'utilizzo;
   c)  indicare, in maniera indistinta, i dati del personale e quelli
contabili  che  non  e'  possibile ripartire tra le diverse attivita'
esercitate  ovvero  tra le diverse unita' di produzione o di vendita.
L'attribuzione  di  tali  componenti  alle  singole  attivita' o alle
singole  unita'  di  produzione  o  di  vendita  e' effettuata in via
automatica   dal   programma  informatico  realizzato  in  base  alle
disposizioni approvate con il presente decreto.