Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n.331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto l'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per alcune categorie di persone fisiche per le quali risultano applicabili gli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri ; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 marzo 2002; DECRETA: Art. 1 (Approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita) 1. Sono approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita. Tali criteri si applicano a partire dall'anno 2001, limitatamente alle attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1.A e nei confronti dei contribuenti che svolgono esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi di settore ovvero queste e attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. 2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica e delle tabelle delle incidenze delle variabili sui ricavi indicate nell'allegato 1, nonche' delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruita' dei ricavi dichiarati e' effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate. 3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi aziendali assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. Tali valutazioni sono effettuate solo in presenza di indicatori comuni alle diverse attivita' esercitate. 4. Per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, occorre: a) indicare, separatamente, i ricavi relativi alle diverse attivita' esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita; b) attribuire alle diverse attivita' esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo; c) indicare, in maniera indistinta, i dati del personale e quelli contabili che non e' possibile ripartire tra le diverse attivita' esercitate ovvero tra le diverse unita' di produzione o di vendita. L'attribuzione di tali componenti alle singole attivita' o alle singole unita' di produzione o di vendita e' effettuata in via automatica dal programma informatico realizzato in base alle disposizioni approvate con il presente decreto.