IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  il  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  ed,  in particolare, la parte III, titolo I, capo II
concernente il reclutamento del personale docente;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998,
concernente  l'ordinamento  delle  classi di concorso a cattedre ed a
posti di insegnamento tecnicopratico e di arte applicata nelle scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Visto  l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla cittadina comunitaria Sanchez Serrano Catalina, nata a
Andujar (Jaen - Spagna), il 25 maggio 1962, nazionalita' spagnola;
  Vista   la   documentazione   prodotta   a   corredo  dell'istanza,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato
decreto  legislativo  n.  115,  relativa ai seguenti titoli posseduti
dall'interessata:
    diploma  di  istruzione  superiore:  "licenciado  en  filosofia y
letras"  -  Division  de  filologia  - seccion: filologia hispa¨nica,
rilasciato  a  Madrid,  in  data  14 novembre 1985, conseguito presso
l'istituzione   pubblica   "Universidad  autonoma  de  Barcelona"  di
Bellaterra (Barcellona);
    titolo  di abilitazione all'insegnamento: "certificado de aptitud
pedagogica",   conseguito  il  25  giugno  1985  presso  "Universidad
autonoma del Barcelona";
  Vista la "dichiarazione di valore in loco" rilasciata dal consolato
generale  d'Italia  in Barcellona, del 19 settembre 2001 e successiva
integrazione del 16 gennaio 2002;
  Rilevato  che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata (art.
1,   comma   1,   citato   decreto   legislativo  n.  115),  in  base
all'ordinamento     scolastico     del    Paese    di    provenienza,
all'insegnamento:  della  lingua  spagnolo nelle scuole di istruzione
secondaria;
  Vista  la  richiesta  formulata  dall'interessata  medesima tesa ad
ottenere   il   riconoscimento   dei   propri  titoli  di  formazione
professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline:
    lingua straniera spagnolo;
    lingue e civilta' straniere spagnolo;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e'
abilitata  nel  Paese  che  ha  rilasciato i titoli (art. 1, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista  la documentazione prodotta relativa alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui  sopra  si riferiscono i
titoli; alla conoscenza della lingua italiana;
  Vista  la  valutazione  espressa  in sede di conferenza di servizi,
indetta  per  quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 115, nella seduta del 25 gennaio 2002;
  Ritenuto  conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i
presupposti  per  il  riconoscimento  atteso  che  i titoli posseduti
dall'interessata  comprovano  una  formazione  professionale  che per
requisiti,  composizione  e  durata  soddisfa le condizioni poste dal
citato decreto legislativo n. 115 per l'insegnamento di:
    lingua   straniera  -  spagnolo  -  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria di primo grado, classe di concorso 45/A;
    lingue  e  civilta'  straniere  -  spagnolo  -  nelle  scuole  di
istruzione secondaria di secondo grado, classe di concorso 46/A;
  Ritenuto infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato
a  misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115)
atteso:
    che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su
materie  sostanzialmente  diverse  sostanzialmente  diverse da quelle
contemplate   nella   formazione   professionale   prescritta   dalla
legislazione vigente;
    che  la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli
non   comprende   attivita'   che   non  esistono  nella  professione
corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;
                              Decreta:
  1. I titoli, citati in premessa dalla cittadina comunitaria Sanchez
Serrano  Catalina, nata a Andujar (Jaen - Spagna), il 25 maggio 1962,
nazionalita'  spagnola,  comprovanti  una formazione professionale al
cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunita' europea
che  li  ha  rilasciati  subordina  l'esercizio  della professione di
insegnante,  costituiscono,  per  la  medesima,  ai  sensi  e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo
di  abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente
nelle  scuole di istruzione secondaria di primo grado della classe di
concorso:  45/A "lingua straniera" - spagnolo; di secondo grado della
classe di concorso 46/A "lingue e civilta' straniere" - spagnolo.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 7 febbraio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli