IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno
1990  che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni
di pollame, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno
1991,   modificato   da  ultimo  dal  regolamento  CE  n.  1072/2000,
concernente  l'applicazione  del succitato regolamento CEE n. 1906/90
e, in particolare, gli articoli 14-bis e 14-ter;
  Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1984 relativo alle modalita'
di  applicazione  del  regolamento  CEE n. 2967/76 concernente talune
norme  circa il tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e
surgelati;
  Vista  la  legge  4  luglio  1985,  n.  343,  recante  le  sanzioni
amministrative  conseguenti  alla  violazione delle norme relative al
tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato;
  Considerato  che  il regolamento CEE n. 2967/76 e' stato abrogato e
che  e'  necessario  aggiornare  le  norme  nazionali alla luce della
vigente normativa comunitaria del settore;
  Considerato che l'art. 14-bis, punto 13, del regolamento n. 1538/91
demanda  agli  Stati  membri l'adozione delle modalita' di esecuzione
dei  controlli sul tenore d'acqua dei polli e tacchini interi freschi
destinati  al  sezionamento, dei polli interi congelati o surgelati e
di  taluni  tagli  di  pollo  e  tacchino, ai sensi dell'art. 14-ter,
paragrafo 1), lettere da a) a g) del medesimo regolamento;
  Considerato  che  e'  opportuno  precisare  alcune  indicazioni che
riguardano  le operazioni di controllo e che stabiliscono l'organismo
deputato  al  controllo,  i  soggetti  sottoposti  ai  controlli,  la
frequenza   degli   stessi,   gli  stadi  di  commercializzazione  da
controllare,  le  modalita'  di esecuzione del prelievo dei campioni,
delle analisi, ecc;
  Ritenuto    opportuno    individuare   l'organismo   di   controllo
nell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  il  quale  deve  tra
l'altro rappresentare con il proprio ufficio di Modena il laboratorio
di riferimento presso l'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente la
riorganizzazione del Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma del Ministero stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Organismo di controllo
  I  controlli  sull'osservanza  delle  disposizioni  della normativa
comunitaria  e  nazionale sul tenore d'acqua delle carni di pollame e
sulle  misure  prescritte  dai  regolamenti  comunitari  a carico dei
macelli,  sono  demandati all'Ispettorato centrale repressione frodi,
di  seguito  denominato  "organismo  di  controllo",  che li effettua
utilizzando  le  proprie  strutture  periferiche secondo le modalita'
stabilite dall'Ispettorato stesso ai sensi delle normative vigenti in
materia.