IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e successive modificazioni; Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1072/2000, concernente l'applicazione del succitato regolamento CEE n. 1906/90 e, in particolare, gli articoli 14-bis e 14-ter; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1984 relativo alle modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 2967/76 concernente talune norme circa il tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati; Vista la legge 4 luglio 1985, n. 343, recante le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme relative al tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato; Considerato che il regolamento CEE n. 2967/76 e' stato abrogato e che e' necessario aggiornare le norme nazionali alla luce della vigente normativa comunitaria del settore; Considerato che l'art. 14-bis, punto 13, del regolamento n. 1538/91 demanda agli Stati membri l'adozione delle modalita' di esecuzione dei controlli sul tenore d'acqua dei polli e tacchini interi freschi destinati al sezionamento, dei polli interi congelati o surgelati e di taluni tagli di pollo e tacchino, ai sensi dell'art. 14-ter, paragrafo 1), lettere da a) a g) del medesimo regolamento; Considerato che e' opportuno precisare alcune indicazioni che riguardano le operazioni di controllo e che stabiliscono l'organismo deputato al controllo, i soggetti sottoposti ai controlli, la frequenza degli stessi, gli stadi di commercializzazione da controllare, le modalita' di esecuzione del prelievo dei campioni, delle analisi, ecc; Ritenuto opportuno individuare l'organismo di controllo nell'Ispettorato centrale repressione frodi, il quale deve tra l'altro rappresentare con il proprio ufficio di Modena il laboratorio di riferimento presso l'Unione europea; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente la riorganizzazione del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma del Ministero stesso; Decreta: Art. 1. Organismo di controllo I controlli sull'osservanza delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale sul tenore d'acqua delle carni di pollame e sulle misure prescritte dai regolamenti comunitari a carico dei macelli, sono demandati all'Ispettorato centrale repressione frodi, di seguito denominato "organismo di controllo", che li effettua utilizzando le proprie strutture periferiche secondo le modalita' stabilite dall'Ispettorato stesso ai sensi delle normative vigenti in materia.