IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21  settembre  2001,  che  delega le funzioni del coordinamento della
protezione  civile,  di  cui  alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto l'art. 45, commi 1 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000,
17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e'
stato  dichiarato  lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta,
Piemonte,   Liguria,   Toscana,  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Veneto,
Friuli-Venezia  Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e
Bolzano,   in   conseguenza   dei  gravissimi  eventi  alluvionali  e
conseguenti  dissesti  idrogeologici  ripetutamente  verificatisi nei
rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  dicembre  2001  e  14  gennaio  2002  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 22 del 2 gennaio 2001 con i
quali  e'  stato  prorogato lo stato di emergenza nelle regioni Valle
d'Aosta,   Piemonte,  Liguria,  Toscana,  Emilia-Romagna,  Lombardia,
Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia e Puglia e nelle province autonome di
Trento  e  Bolzano,  in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali
nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 12
settembre  2000  e  2  ottobre 2000 concernenti lo stato di emergenza
nella regione Calabria;
  Viste  le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 246 del 20
ottobre  2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n.
3093  dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  266  del  14  novembre 2000, n. 3095 del 23
novembre  2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282
del  2  dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre
2000,  n.  3110 del 1 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  55  del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10
maggio  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  116  del  21 maggio  2001,  n.  3141 del 2 luglio 2001,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161
del  13  luglio  2001,  n.  3146 del 15 agosto 2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 198 del 27 agosto
2001,  n.  3150  del  18  ottobre  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;
  Viste  le ordinanze n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre
2000  e  n.  3088  del  3 ottobre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000;
  Visto  il  decreto-legge  12  ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre
2000;
  Viste  le  segnalazioni  fatte  pervenire  dalle regioni e province
autonome  sopra  indicate  relativamente  agli  ulteriori  fabbisogni
finanziari   per   gli  interventi  necessari  al  superamento  delle
emergenze  dichiarate  a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno
2000  di  cui  ai  citati  decreti  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  la ripresa delle attivita' produttive, il ripristino in
condizioni   di  sicurezza  delle  infrastrutture  danneggiate  e  la
riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite;
  Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per la prosecuzione degli interventi prioritari piu' urgenti per il
ripristino,   in   condizioni   di  sicurezza,  delle  infrastrutture
danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonche' per
l'avvio  alla  normalita'  delle  attivita'  di  vita  e di lavoro in
relazione  agli  eventi  di  cui  alle  ordinanze  n.  3090/2000 e n.
3081/2000,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le regioni e
province   autonome   sono   autorizzate,  in  deroga  ai  limiti  di
indebitamento   posti   dalle   norme   vigenti,  a  contrarre  mutui
quindicennali  con  la  Cassa  depositi  e prestiti o con istituti di
credito  nazionali  ed  esteri  per  i  quali  il  Dipartimento della
protezione  civile  e'  autorizzato  a  concedere  contributi annui a
valere  sugli stanziamenti quindicennali previsti dall'art. 45, commi
1  e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle misure di seguito
indicate.


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                  |  Art. 45,  |  Art. 45,  | Art. 45,
                  |   comma 1  |  comma 1   | comma 4
Regione Provincia | decorrenza | decorrenza | decorrenza
     autonoma     | anno 2002  | anno 2003  | anno 2003
                  |  (euro)    |   (euro)   |  (euro)
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Calabria....      |  2.856.000 |  3.486.000 |    630.000
Emilia-Romagna....|  4.337.000 |  5.293.000 |    957.000
Friuli-Venezia    |            |            |
Giulia....        |  1.100.000 |  1.343.000 |    243.000
Liguria....       |  3.597.000 |  4.390.000 |    793.000
Lombardia....     |  1.121.000 |  1.369.000 |    247.000
Piemonte....      | 10.578.000 | 12.911.000 |  2.333.000
Puglia....        |     42.000 |     52.000 |      9.000
Toscana....       |  2.497.000 |  3.047.000 |    551.000
Valle d'Aosta.... |  2.116.000 |  2.582.000 |    467.000
Veneto....        |  1.544.000 |  1.885.000 |    341.000
Provincia autonoma|            |            |
di Bolzano....    |    952.000 |  1.162.000 |    210.000
Provincia autonoma|            |            |
di Trento....     |    994.000 |  1.214.000 |    219.000
                  |------------|------------|---------------
   Totale . . .   | 31.734.000 | 38.734.000 |  7.000.000