1.  I  Paesi  di  intervento  della  Legge n. 212/92 per l'anno 2002,
individuati (ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 31
marzo  1998  n.  143)  con  delibera  del  CIPE del 28.3.2002, sono i
seguenti:  Albania,  Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina,
Bulgaria,  Croazia,  Egitto,  Estonia,  Federazione  Russa,  Georgia,
Kazakistan,   Kirghizistan,  Lettonia,  Libia,  Lituania,  Macedonia,
Marocco,   Moldova,  Polonia,  Repubblica  Ceca,  Romania,  Serbia  e
Montenegro,   Slovacchia,  Slovenia,  Tajikistan,  Tunisia,  Ucraina,
Ungheria e Uzbekistan.
Con  la  stessa  delibera  si  stabilisce  che, al fine di assicurare
complementarieta'  nell'utilizzo  dei  fondi pubblici disponibili, le
iniziative  presentate  ai sensi della Legge 212/92, non finanziabili
per  carenza  di  fondi,  potranno  essere  finanziate - ove ritenute
valide e compatibili per Paese, obiettivi e tipologie di intervento -
anche   a  valere  sui  fondi  della  Legge  21  marzo  2001,  n.  84
(disposizioni  per  la  partecipazione italiana alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica).
2.  In  applicazione  dell'art.  12  del  decreto  del  Ministro  del
Commercio  con  l'Estero  del  19  aprile  2001 di seguito denominato
"Regolamento", sono approvati:
- il modello della domanda di ammissione al contributo (all.1);
-  la  scheda  tecnica  da  allegare  alla  domanda  di ammissione al
contributo  ai  sensi  dell'art.4,  comma  4,  lettera  a) del citato
Regolamento (all.2);
-  le schede di partecipazione all'iniziativa dei promotori (italiano
e  locale)  dei  partner e degli sponsor, da allegare alla domanda di
contributo  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4, lettera b) del citato
Regolamento (all.3 - modelli a. b. c. d. )
-il  modello della garanzia da prestare ai sensi dell'art.9, comma 6,
del citato Regolamento (all. 4);
-il  modello  del  rendiconto di cui all'art.9 del citato Regolamento
(all. 5).
Al  fine  di  rendere  piu' agevole la presentazione delle domande di
contributo  e  di  facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, sia in
fase  di  concessione  che  di  liquidazione del contributo, i citati
allegati, sono corredati da note esplicative, avvertenze e istruzioni
per   la  compilazione,  cui  il  proponente  deve  obbligatoriamente
attenersi.   Inoltre,   in   presenza   di   dichiarazioni,  impegni,
autorizzazioni e obblighi non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o
modifiche di alcun tipo al testo.
3. In applicazione dell'art. 8, comma 3 del Regolamento sopra citato,
la tipologia delle spese ammissibili, determinata tenendo conto della
prassi degli organismi dell'Unione Europea, e' la seguente:
- Possono essere prese in considerazione soltanto le spese effettuate
e  fatturate  in  data successiva alla presentazione della domanda di
contributo.  Le  tipologie  di  spese  ammissibili possono riguardare
esclusivamente  :  personale,  consulenze,  docenze, viaggi e diarie,
materiali  e  attrezzature  (acquistate  o affittate), pubblicazioni,
traduzioni       ed       interpretariato,       affitto      locali,
amministrazione/organizzazione,   nonche'   altre  voci  relative  ai
servizi da valutare caso per caso.
-  Non  sono  ammesse:  spese  per  ammortamento, spese per interessi
passivi  e per fidejussioni, spese di rappresentanza, fondi destinati
ai  soggetti  partecipanti  ai  corsi  di formazione se aggiuntivi al
rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del
progetto,  IVA o altra tassa equivalente (nei casi sopra richiamati).
Non  sono  ammesse  inoltre  spese relative a tipologie di intervento
diverse  da  quelle  specificatamente  previste  ed  in  particolare:
acquisto, pagamento mutuo, allestimento di base e ristrutturazione di
impianti  immobili  ed  uffici,  apertura  uffici  di  rappresentanza
all'estero,  forniture  di  beni  e attrezzature per il funzionamento
dell'azienda o dell'organismo destinatario dell'intervento.
Nei  singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le
spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto.
-Sono  considerate  spese  "figurative  - in natura" quelle sostenute
all'interno  delle strutture dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e
computate pro-quota a fronte di una specifica destinazione di risorse
umane e materiali (dipendenti, attrezzature, ecc.) al progetto.
Sono  invece considerate "finanziarie" le spese sostenute all'esterno
per  acquisizione  di  beni  e  servizi  esclusivamente  destinati al
progetto.
-  Il progetto deve essere realizzato con personale e strutture degli
organismi  promotori,  italiani e locali, e di eventuali partner. Nel
caso  in  cui essi non abbiano adeguate risorse umane e materiali, e'
possibile  far  ricorso,  per  realizzare  specifici compiti (escluso
pertanto  il  coordinamento)  a consulenti esterni, giustificandone i
motivi  e  fornendo  le  informazioni  necessarie per una valutazione
delle  professionalita' coinvolte (curricula vitae). In ogni caso, le
spese per consulenze esterne non devono superare il 30 % dell'importo
complessivo della voce "retribuzioni".
In  caso di reclutamento di esperti esterni, e' necessario dichiarare
che   nella   scelta   si   e'  tenuto  conto  del  miglior  rapporto
qualita/prezzo  e  nei  relativi  contratti  devono  essere  indicate
dettagliatamente le prestazioni e i costi previsti.
Per  quanto concerne i compensi unitari (un mese = 22 gg. lavorativi)
per  retribuzioni  e  diarie  (per  diem),  si deve far riferimento a
quelli  normalmente fissati dagli organismi internazionali (rif. sito
UE:    http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1 en.htm    e
http://europa.eu.int/comm/europeaid/experts/avis en.htm),       fermo
restando  che  il  relativo  giudizio di pertinenza resta comunque di
competenza dell'Amministrazione.
-  Nel  costo  del  personale  dipendente  rientrano anche i relativi
contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di
categoria.  Il  costo  unitario  relativo a tale personale, ancorche'
dimostrato  con  buste  paga  o  altro, non deve eccedere il compenso
massimo previsto per gli esperti esterni.
-  Nella  voce  "viaggi"  sono  esclusi i trasferimenti che rientrano
nelle  diarie (es. spostamenti urbani). Per i viaggi aerei e' ammesso
il rimborso del costo del biglietto in classe turistica.
-  Le attrezzature devono risultare strumentali alle attivita' e agli
obiettivi del progetto e la relativa spesa, che non deve in ogni caso
superare  il 30% del costo globale dell'iniziativa, puo' essere presa
in  considerazione  solo se i beni in questione restano di proprieta'
del  partner  locale.  Anche  per  tale voce, cosi' come per tutte le
altre acquisizioni di beni e servizi esterni e' necessario dichiarare
che   nella   scelta   si   e'  tenuto  conto  del  miglior  rapporto
qualita/prezzo.
-  Per  quanto  concerne le spese generali di amministrazione, queste
possono  essere  imputate  al  progetto  pro-quota fino ad un importo
massimo  dell'8%  del  costo  totale del progetto. Nei limiti del 3%,
puo' essere indicata una somma forfettaria.
-Tutte  le  spese  relative  al  progetto  devono  essere  oggetto di
contabilita'   separata;   i  relativi  regolamenti  devono  avvenire
attraverso  un unico conto corrente bancario appositamente aperto per
il  progetto ed intestato al soggetto che ha la responsabilita' della
realizzazione del progetto medesimo.
-Per  quanto  concerne  le  eventuali  spese  sostenute dal/i partner
estero/i  per  l'acquisizione  di  beni e servizi, esse devono essere
documentate   secondo   i  regolamenti  locali.  Quelle  relative  al
personale  dipendente  devono essere ugualmente dimostrate con titoli
adeguati.
-  Eventuali  trasferimenti di fondi dal proponente al partner estero
devono essere documentati da bonifico bancario.
4.  Si  ricorda  che  come  previsto  dall'art.  5  del  Regolamento,
l'istruttoria delle domande consiste nella verifica della regolarita'
formale delle stesse e della relativa documentazione allegata.
Le  domande  ritenute  ammissibili  sono  sottoposte  al  Comitato di
valutazione  di  cui  all'art.  6  del regolamento per la valutazione
tecnico-economico   e   sociale  dell'iniziativa.  Detta  valutazione
riguarda  (come  indicato dall'art. 7 lettera a) del Regolamento), la
capacita'   dei   soggetti  coinvolti  ad  attuare  il  progetto,  le
compatibilita'  dell'iniziativa  con  la  realta' locale, la coerenza
degli  obiettivi,  dei  risultati  e  delle  attivita'  previsti,  la
pertinenza, la congruita' e l'opportunita' della spesa, e si conclude
con un giudizio positivo o negativo sulla validita' dell'iniziativa.
Il  giudizio  positivo  puo' anche essere soggetto alla condizione di
riduzione  delle  voci  di  spesa  indicate nel preventivo qualora le
stesse  non  risultino  congrue.  Ottengono  un  giudizio negativo le
iniziative che, sotto il profilo della qualita', abbiano riportato un
punteggio  inferiore  a  42  sessantesimi; queste, in base all'art. 7
comma 2 del Regolamento, sono escluse dalla graduatoria.
I  progetti  ritenuti  validi sono inseriti in graduatoria sulla base
dei  punteggi  riportati  ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (comma
1). Il contributo previsto, pari al 50% delle spese ammesse non puo',
comunque,  eccedere  l'importo  di  € 413.165, 52, e viene assegnato,
secondo  l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento dei fondi. Nel
caso  in cui un progetto sia finanziabile solo parzialmente (progetto
marginale),  il  contributo  e'  limitato  all'ammontare disponibile.
Nell'ipotesi  di  ex-aequo,  l'importo  disponibile  e' suddiviso, in
misura   proporzionale  al  contributo  ottenibile,  tra  i  progetti
parimenti classificati.


                                        Il Direttore Generale
                                  per la promozione degli scambi e
                               l'internazionalizzazione delle imprese
                                        (Gianfranco Caprioli)