IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996,  con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  denominazione  di  origine protetta "Prosciutto di Parma", nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  13  ottobre  1998,  con  il  quale  l'organismo
"Istituto  Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione   e   designazione  protetta"  e'  stato  autorizzato  ad
espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92,  per la denominazione di
origine protetta "Prosciutto di Parma";
  Visto  il  decreto  12  novembre  2001,  con  il quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
"Istituto  Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione   e   designazione   protetta."  e'  stata  prorogata  di
centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001;
  Vista la comunicazione del Consorzio del prosciutto di Parma datata
8  novembre  2001,  con  la  quale  viene  rinnovata  la designazione
dell'organismo  di  controllo  "Istituto  Parma  Qualita'  - Istituto
consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di
prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione
protetta." con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c;
  Considerato che l'organismo di controllo "Istituto Parma Qualita' -
Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione  protetta."  ha  dimostrato  di  aver  adeguato  in modo
puntuale  il  piano  di controllo predisposto per la denominazione di
origine  protetta "Prosciutto di Parma" allo schema tipo di controllo
trasmessogli  con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo
numero   65367  e  di  possedere  la  struttura  idonea  a  garantire
l'efficacia  dei  controlli  sulla  denominazione di origine protetta
predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  "Prosciutto di
Parma";
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  ad  espletare  le funzioni di controllo, previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione  di origine "Prosciutto di Parma", registrata in ambito
europeo  come  denominazione di origine protetta con regolamento (CE)
della  Commissione  n.  1107/96  del  12 giugno 1996, rilasciata, con
decreto 13 ottobre 1998, all'organismo privato di controllo "Istituto
Parma   Qualita'   -  Istituto  consortile  per  il  controllo  e  la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione  e designazione protetta" in seguito denominato "Istituto
Parma  Qualita'",  con  sede  in  Langhirano  (Parma),  via  Roma  n.
82/b-82/c,  e prorogata con decreto 12 novembre 2001 fino al 12 marzo
2002, e' rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.