L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 marzo 2002,
  Premesso che:
    l'art.  23,  commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.  164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni
per  il  mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della
legge  17  maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  142  del  20 giugno 2000 (di seguito: decreto
legislativo  n.  164/2000)  prevede  che  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) determini le tariffe per
lo  stoccaggio  minerario,  strategico  e  di modulazione, in modo da
assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
    con  la  deliberazione 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nel
sito  internet  dell'Autorita'  e  in  corso  di  pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   (di   seguito:
deliberazione  n.  26/02),  l'Autorita'  ha  emanato  criteri  per la
determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale;
    ai  sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 26/02, ai
fini  della  determinazione  delle  tariffe relative all'anno termico
2002-2003, l'impresa di stoccaggio trasmette, entro il 18 marzo 2002,
una   proposta  contenente  i  corrispettivi  unitari  di  stoccaggio
calcolati  ai  sensi  dell'art.  7  della medesima deliberazione, con
indicazione della tipologia di servizi che intende offrire;
    ai  sensi dell'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 26/02, le
proposte  si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci
in senso contrario entro il 28 marzo 2002;
    ai  sensi  dell'art.  13,  comma 3, della deliberazione n. 26/02,
l'impresa   di   stoccaggio   pubblica  i  corrispettivi  unitari  di
stoccaggio  con  indicazione  del  servizio offerto entro il 1 aprile
2002;
    ai  sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della deliberazione n. 26/02,
le  imprese  che,  alla  data di entrata in vigore del provvedimento,
svolgono  il  servizio  di  stoccaggio in campi con pressione massima
inferiore al 90 per cento della pressione iniziale, hanno facolta' di
chiedere  all'Autorita'  la  determinazione delle tariffe per singolo
campo  o,  nel  caso  che  non  esercitino  tale  facolta', fissano e
pubblicano   le   tariffe  fino  al  termine  del  primo  periodo  di
regolazione;
    le  societa'  Stoccaggi  Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit) e
Edison  T&S  S.p.a.  (di  seguito:  Edison  T&S)  sono attualmente le
imprese che svolgono il servizio di stoccaggio nel sistema del gas in
Italia;
    con  nota  in  data 20 marzo 2002 (prot. Autorita' n. 6122 del 21
marzo  2002),  l'Edison  T&S  ha comunicato che svolge il servizio in
campi con pressione massima inferiore al 90 per cento della pressione
iniziale e non intende avvalersi della facolta' sopra richiamata;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
  Visti:
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   del   27 marzo  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito:
decreto ministeriale 27 marzo 2001);
    la deliberazione n. 26/02;
  Vista  la  relazione  di  stima per il conferimento effettuato, con
decorrenza  1 novembre 2001, dall'Eni S.p.a. e dalla Snam S.p.a. alla
Stogit, trasmessa all'Autorita' in data 13 novembre 2001, nell'ambito
del  procedimento  avviato dall'Autorita' con delibera 3 agosto 2000,
n.  147/00  (di  seguito:  Relazione  di  stima  per  il conferimento
trasmessa il 13 novembre 2001);
  Considerato che:
    con  nota  in  data  18  marzo 2002 (prot. Autorita' n. 5985), la
Stogit   ha   trasmesso   all'Autorita'   la   proposta  relativa  ai
corrispettivi  di  cui  all'art.  7 della deliberazione n. 26/02, con
indicazione  della  tipologia  di  servizi che intende offrire e, tra
l'altro,  ha  chiesto conferma che il costo riconosciuto del capitale
netto  di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della deliberazione n.
26/02,  pari all'8,33%, sia un tasso di remunerazione medio ponderato
reale pre-tasse;
    la  verifica  della  proposta  di  cui al precedente alinea ne ha
evidenziato  l'incoerenza  con taluni criteri definiti dalla medesima
deliberazione, in particolare:
      a) contrasto  con  l'art. 3, comma 5, lettera a), che individua
gli  incrementi  patrimoniali  annuali relativi alle immobilizzazioni
dei  campi  di  stoccaggio  attivi alla data di entrata in vigore del
provvedimento, in quanto la Stogit ha inserito nel capitale investito
il valore dei cespiti relativi al campo di Alfonsine, che attualmente
risulta in stato di conservazione e chiuso ad attivita' operative;
      b) contrasto  con l'art. 3, comma 5, lettera h), che prevede il
calcolo  del valore del gas al netto di eventuali fondi di rettifica,
in quanto la Stogit ha calcolato il valore del gas senza operare tale
detrazione;
      c) contrasto  con  l'art.  3,  comma  6, che prevede il calcolo
degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti solo sui cespiti di
cui  alla  tabella  1  della  medesima  deliberazione  e presenti nel
bilancio di chiusura del 2000 e che, pertanto, non include il calcolo
dell'ammortamento  per il cushion gas, ove per cushion gas si intende
il  quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei
giacimenti  in  fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre
nel  giacimento  e  che ha la funzione di consentire l'erogazione dei
restanti  volumi  senza  pregiudicare  nel  tempo  le caratteristiche
minerarie  dei  giacimenti  di  stoccaggio,  in  quanto  la Stogit ha
inserito  il cushion gas tra i cespiti sui quali sono stati calcolati
gli ammortamenti tecnico-economici;
    con  nota  in  data 20 marzo 2002 (prot. Autorita' CDM/M02/1115),
gli  uffici  dell'Autorita'  hanno  inviato  alla Stogit richieste di
approfondimenti  in  ordine  ai  profili  evidenziati  nel precedente
alinea,  precisando  che  il costo riconosciuto del capitale netto di
cui  all'art.  3,  comma 2, lettera b), della deliberazione n. 26/02,
pari  all'8,33%,  e'  un tasso di remunerazione medio ponderato reale
pre-tasse;
    con  nota  in  data  22  marzo 2002 (prot. Autorita' n. 6277), la
Stogit  ha  trasmesso  all'Autorita'  gli  approfondimenti richiesti,
integrazioni  e  una  nuova  proposta  relativa  ai corrispettivi (di
seguito:   nuova  proposta  tariffaria)  in  sostituzione  di  quella
trasmessa con la nota del 18 marzo 2002;
    nella nuova proposta tariffaria:
      a) la    Stogit    ha   riconosciuto   l'inesattezza   relativa
all'inserimento   nel  capitale  investito  del  valore  dei  cespiti
relativi al campo di Alfonsine;
      b) con   riferimento   al   valore   del   gas,  la  Stogit  ha
sostanzialmente  confermato  l'impostazione della proposta tariffaria
del 18 marzo 2002, precisando che:
        "nessuna  rettifica e' stata calcolata con riferimento a tale
valore,  dato  che il bilancio non accoglie nessun fondo di rettifica
del valore del gas";
        "il  fondo  imposte  differite  e'  da  considerarsi  fra  le
passivita'  e  non  fra  le  poste  rettificative  dell'attivo.  Esso
rettifica,  al  pari  dei  debiti  finanziari, il valore dell'impresa
Stogit S.p.a. e non dell'azienda che essa gestisce";
      c) con riferimento all'inclusione del cushion gas tra i cespiti
sui  quali calcolare gli ammortamenti tecnico-economici, la Stogit ha
sostanzialmente  confermato  l'impostazione della proposta tariffaria
trasmessa  con  la nota del 18 marzo 2002, precisando che: "i criteri
di    calcolo    dell'ammortamento    sono    strettamente   connessi
all'attribuibilita'  o  meno al cushion gas di un valore residuo alla
scadenza della concessione di stoccaggio ... Poiche' al termine della
concessione   cessano  i  diritti  del  concessionario  sull'area  di
stoccaggio, il valore del cushion gas ivi presente non puo' dal punto
di   vista   del  concessionario  e  della  sua  azienda  che  essere
considerato  pari  a zero, proprio perche' la concessione e' scaduta.
L'attuale  quadro normativo non permette di discostarsi dal principio
generale  (ribadito  per  le  concessioni  minerarie dall'art. 43 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), secondo il quale, nel caso di
concessione,   la   scadenza   della  stessa  determina  la  gratuita
devoluzione  all'ente concedente delle pertinenze del bene o servizio
oggetto di concessione. A tali pertinenze deve essere necessariamente
assimilato  il  cushion  gas,  che,  per  la  funzione stessa ad esso
attribuita  dal  decreto legislativo n. 164/2000, non puo' non essere
trasferito al concessionario di stoccaggio subentrante";
  Considerato che:
    l'argomentazione  portata  dalla  Stogit,  a conferma della nuova
proposta  tariffaria,  di cui al punto b) del precedente considerato,
con riferimento al valore del gas, afferisce al piu' generale profilo
della   valutazione   riguardante   la   remunerazione  del  capitale
investito, la quale risponde ai seguenti principi:
      a) ai fini della determinazione della congrua remunerazione del
capitale   investito,   occorre   fare  riferimento  alla  situazione
economica   e   finanziaria   dell'impresa   di   stoccaggio   e  non
esclusivamente alla situazione contabile;
      b) il  capitale  investito  e'  rappresentato  dal totale delle
risorse   impiegate  nella  gestione  dell'impresa,  che  sono  state
reperite attraverso l'indebitamento a breve e a lungo e attraverso il
patrimonio netto;
      c) le  fonti  di finanziamento che devono trovare remunerazione
sono,  pertanto,  costituite  dall'ammontare  complessivo  dei debiti
onerosi e dal patrimonio netto;
    dai  principi  sopra  delineati  discende  che  il  fondo imposte
differite,  che  nasce  dal disallineamento tra il valore civilistico
delle  attivita'  conferite  e  il  valore  attribuito  alle medesime
attivita' secondo criteri fiscali, e che non matura interessi o altri
oneri  finanziari,  non puo' essere assimilato ai debiti e, pertanto,
remunerato. Esso assolve esclusivamente alla funzione di iscrivere le
imposte di competenza dell'esercizio che si renderanno esigibili solo
in futuro;
    di  conseguenza,  con  riferimento al valore del gas, il capitale
immobilizzato  deve  essere calcolato, ai sensi dell'art. 3, comma 5,
lettera  h),  della  deliberazione  n.  26/02, individuando il valore
iscritto  nel  bilancio  di  chiusura  del  2001,  al netto del fondo
imposte  differite  relativo  al  valore del gas, come asseverato dal
parere  di tecnici esperti esterni dell'Autorita' (prot. Autorita' n.
4743);
    a sostegno di quanto sopra indicato, la relazione di stima per il
conferimento   trasmessa   il   13   novembre  2001,  contraddice  le
argomentazioni    sviluppate   nella   nuova   proposta   tariffaria,
dichiarando  che  "la costituzione del fondo imposte differite assume
questa  duplice  funzione:  di  rettifica  riduttiva  del  valore  di
conferimento  e  di  rettifica  positiva  dei  risultati futuri della
conferitaria";
    l'argomentazione  portata  dalla  Stogit,  a conferma della nuova
proposta  tariffaria,  di cui al punto c) del precedente considerato,
con  riferimento  all'inserimento  del  cushion gas tra i cespiti sui
quali   sono  stati  calcolati  gli  ammortamenti  tecnico-economici,
afferisce  al  piu'  generale  profilo  della valutazione riguardante
l'identificazione dei cespiti da sottoporre ad ammortamento, la quale
risponde ai seguenti principi:
      a) ai  sensi dei principi contabili nazionali e internazionali,
possono  essere  considerati beni ammortizzabili i beni che hanno una
vita  utile  limitata  e  hanno  un valore residuo inferiore al costo
storico di acquisizione;
      b) l'art.  13,  comma  9,  del  decreto legislativo n. 164/2000
prevede,  in  caso  di  assegnazione  di  una  nuova  concessione  di
stoccaggio  a  un  operatore  diverso  dal  titolare  della  relativa
concessione  di  coltivazione, il riconoscimento a quest'ultimo di un
adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con
decreto    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,  sentita  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas;
      c) l'art.  8,  comma  1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001
prevede che, qualora alla scadenza della concessione di stoccaggio il
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  non
accordi la richiesta di proroga, in caso di attribuzione della stessa
concessione   a   un  nuovo  operatore,  al  titolare  precedente  e'
riconosciuto,  a  carico del nuovo operatore, il corrispettivo di cui
all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000;
      d) l'art.  8,  comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001,
prevede  che  nel caso alla scadenza la concessione di stoccaggio non
sia  attribuita  ad  altro  operatore,  il  titolare precedente ha il
diritto  di  estrarre  e di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 3,
del  decreto legislativo n. 164/2000, del totale del gas presente nel
giacimento  nei livelli non piu' adibiti a stoccaggio, fermo restando
l'obbligo di ripristino del sito;
    dai principi sopra delineati discende che il cushion gas non puo'
essere  oggetto  di ammortamento, in quanto il volume di tale gas non
viene  modificato  dall'attivita' di stoccaggio e il valore economico
del gas non si riduce nel tempo, ma puo' essere recuperato al termine
della  concessione,  ai  sensi  dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto
ministeriale  27  marzo  2001,  o  la  stessa concessione puo' essere
rinnovata nel tempo;
    di conseguenza, per quanto riguarda l'inserimento del cushion gas
tra i cespiti sui quali calcolare gli ammortamenti tecnico-economici,
tali  ammortamenti  devono  essere  calcolati,  ai sensi dell'art. 3,
comma  6,  della  deliberazione  n.  26/02,  sul  valore  lordo delle
immobilizzazioni  delle  singole categorie di cespiti di cui all'art.
3,   comma   5,   lettera  c),  della  medesima  deliberazione,  come
ulteriormente  asseverato  dal  parere  di  tecnici  esperti  esterni
dell'Autorita'  (prot.  Autorita'  n.  4743)  e, pertanto, non devono
includere l'ammortamento del cushion gas;
    a  sostegno  di  quanto sopra indicato, possono essere portate le
affermazioni   della   Stogit   nella   relazione  di  stima  per  il
conferimento   trasmessa   il   13 novembre  2001,  nella  quale,  in
contraddizione  con le argomentazioni sviluppate nella nuova proposta
tariffaria,   si   dichiara   che  "e'  stata  cosi'  sostanzialmente
equiparata   la   situazione   del   titolare  della  concessione  di
coltivazione  in  fase di avanzata coltivazione a quella del titolare
di  concessione  di  stoccaggio  gia'  titolare  di  una preesistente
concessione di coltivazione. Da quanto precede si puo' dedurre che al
diritto  derivante  dalle  concessioni di coltivazione il legislatore
attribuisca  un  valore  economico  ...  Il valore di tale diritto di
concessione  che viene conferito con il ramo d'azienda, in carenza di
parametri   di  mercato  oggettivi,  e'  determinato  prendendo  come
parametro  valutativo  la  quantita' di gas mai estratto presente nei
giacimenti, costituito dalle riserve primarie residue";
    inoltre, la contraddizione segnalata nel precedente alinea emerge
con maggiore evidenza dalla nuova proposta tariffaria stessa, laddove
nella  relazione  sulla  gestione relativa al bilancio 2001, allegata
alla  nuova  proposta medesima, si richiamano i riferimenti normativi
del  decreto  legislativo  n.  164/2000 e del decreto ministeriale 27
marzo  2001,  di  cui  alle  precedenti  lettere  c)  e  d),  con una
conseguente contraddizione interna alla nuova proposta tariffaria;
  Considerato  che i profili relativi alla tipologia del servizio, di
cui  alla  deliberazione n. 26/02, devono essere valutati nell'ambito
dei  previsti procedimenti per l'approvazione dei contratti in deroga
di  cui  all'art. 11 della medesima deliberazione, che prevede, nelle
more dell'adozione del codice di stoccaggio di cui all'art. 12, comma
7,   del  decreto  legislativo  n.  164/2000,  modalita'  semplici  e
flessibili   di   accesso  al  servizio  di  stoccaggio,  nonche'  la
possibilita'  di  stipula  di  contratti  in  deroga  alle condizioni
previste  dai  medesimi articoli, da trasmettere all'Autorita' per la
verifica delle clausole ivi contenute;
  Ritenuto che sia necessario:
    rigettare   la   proposta   tariffaria  della  Stogit,  trasmessa
all'Autorita'  in  data  22  marzo  2002 (prot. Autorita' n. 6277) in
quanto difforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 26/02;
    dare certezza agli utenti del sistema del gas in concomitanza con
l'avvio  del  nuovo anno termico per il servizio di stoccaggio di gas
naturale  e  procedere alla determinazione delle tariffe che dovranno
essere  applicate  dalla  Stogit  per il medesimo servizio per l'anno
termico  2002-2003, muovendo dalla proposta tariffaria della Stogit e
apportandovi  le  modifiche necessarie per realizzare la coerenza con
le disposizioni di cui alla deliberazione n. 26/02;

                              Delibera:
  Di  rigettare  la  proposta  tariffaria  presentata  dalla societa'
Stoccaggi  Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit), con nota trasmessa
all'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas in data 22 marzo 2002
(prot.  Autorita'  n.  6277),  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, della
deliberazione della medesima Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di
seguito:  deliberazione  n. 26/02), avente ad oggetto i corrispettivi
unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa;
  Di  determinare i corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte
della   tariffa,   ai   sensi  dell'art.  7  della  sopra  richiamata
deliberazione  n.  26/02, che dovranno essere applicati dalla Stogit,
nei   valori   definiti   dalla   tabella  1,  allegata  al  presente
provvedimento;
  Di  notificare alla Stogit, con sede legale in via San Salvo n. 1 -
20097  San  Donato  Milanese,  in  persona  del legale rappresentante
pro-tempore,  il  presente provvedimento, mediante plico raccomandato
con avviso di ricevimento;
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione;
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il   termine   di   giorni   sessanta  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento.
    Milano, 26 marzo 2002
                                                 Il presidente: Ranci