IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001  "Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari" ed, in particolare l'art. 13, comma 5;
  Vista  la  nota  in data 27 febbraio 2002 con la quale il Ministero
degli  affari  esteri  -  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo suggerisce, per una maggiore corrispondenza con le finalita'
della  normativa  e  con  i  bisogni di studenti provenienti da Paesi
particolarmente  svantaggiati,  di  integrare  l'elenco  dei  Paesi a
"basso  sviluppo  umano"  cosi' come definito in base agli indicatori
statistici  elaborati  per  il  2001  dall'United Nations Development
Program,  con  quello  determinato  in ambito Nazioni Unite dei Paesi
meno   avanzati   caratterizzati   da   problemi   di   sottosviluppo
particolarmente gravi;
  Considerata  l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la
pubblicazione  dei  bandi  e  la  tempestiva  erogazione dei relativi
interventi da parte delle regioni e delle province autonome;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della  valutazione  della  condizione  economica, gli
organismi  regionali  di  gestione  applicano  le disposizioni di cui
all'art.  13,  comma  5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  9  aprile  2001,  citato  in  premesse,  agli  studenti dei
seguenti Paesi:
    Afghanistan,  Angola,  Bangladesh,  Benin,  Bhutan, Burkina Faso,
Burundi,  Cambogia,  Capo  Verde,  Chad,  Comoros,  Congo  Repubblica
democratica  del,  Costa  d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti,
Guinea,  Guinea  Bissau,  Guinea  Equatoriale,  Haiti,  Kiribati, Lao
Peoples  Dem.  Rep.,  Laos,  Lesotho,  Liberia,  Madagascar,  Malawi,
Maldives,   Mali,   Mauritania,  Mozambico,  Myanmar,  Nepal,  Niger,
Nigeria,  Pakistan,  Repubblica  Centro  Africana, Rwanda, Samoa, Sao
Tome  and  Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia,
Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia.