Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe, pubblicato nella
suddetta Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
    alla pag. 60, all'art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione
e di prevenzione):
      al  comma  2, dove e' scritto: "...nell'allegato VIII-sexties o
in   loro  assenza,  con  metodiche  appropriate  o  con  particolare
riferimento...",  leggasi:  "...nell'allegato  VIII-sexies  o in loro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento...";
      al  comma  6,  dove e' scritto: "6. Il datore di lavoro mette e
disposizione...",   leggasi:   "6.   Il  datore  di  lavoro  mette  a
disposizione...";
    alla  pag. 63,  all'art. 72-terdecies (Adeguamenti normativi), al
comma  2,  dove  e' scritto: "2. Con uno e piu' decreti...", leggasi:
"2. Con uno o piu' decreti...";
    alla  pag. 64  all'ALLEGATO  VIII-quater  (art.  72-ter, comma 1,
lettera  e)),  riguardante  "VALORI  LIMITE  BIOLOGICI  OBBLIGATORI E
PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA":
      al  punto  1.,  dove  e' scritto: "1. Il monitoraggio biologico
comprende  la misurazione del livello di piombo nel sangue (PdB)...",
leggasi:  "1.  Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del
livello di piombo nel sangue (PbB)...";
      al  punto  2.,  al  secondo  alinea,  dopo: "2. La sorveglianza
sanitaria  si  effettua  quando:",  dove  e'  scritto: "- nei singoli
lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore
a  40&greco;mg  Pd/100  ml  di  sangue.",  leggasi:  "-  nei  singoli
lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore
a 40&greco;mg Pb/100 ml di sangue.".
    Avvertenza:   Il  presente  "Errata-corrige"  tiene  conto  delle
correzioni  apportate  nell'"Avviso  di  Rettifica"  pubblicato  alla
pag. 62 di questa stessa Gazzetta Ufficiale.