IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli ed alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le  altre,  della  indicazione  geografica protetta "Castagna di
Montella"   nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 26 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  81  dell'8 aprile 1999, con il quale
l'organismo  di  controllo  "Is.Me.Cert.  -  Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare",  con sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro  direzionale  Isola  G/1, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli   sulla   indicazione   geografica  protetta  "Castagna  di
Montella";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dall'8  aprile 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  produzioni  vegetali  sul quale ha espresso
parere  positivo  il  gruppo  tecnico  di  valutazione,  di  cui alla
previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati
i  piani  di  controllo di tutti le produzioni vegetali a indicazione
geografica  protetta,  al  fine  di  soddisfare l'esigenza di fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  26 marzo 1999 per la indicazione geografica protetta
"Castagna  di  Montella" venga adeguato allo schema tipo di controllo
sopra indicato;
  Considerato  che  la  comunita' montana Terminio Cervialto con nota
del 6 febbraio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della
designazione    di    "Is.Me.Cert.   -   Istituto   mediterraneo   di
certificazione  agroalimentare",  con  sede in Napoli, via G. Porto -
Centro  direzionale  Isola  G/1,  quale  organismo  di controllo e di
certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta "Castagna
di  Montella"  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Is.Me.Cert.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare",   con   sede  in  Napoli,  via  G. Porzio  -  Centro
direzionale  Isola  G/1,  con  decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  "Castagna  di
Montella"  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n.
1107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dall'8 aprile 2002.