IL PRESIDENTE
             del Consiglio superiore della magistratura

  Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195;
  Visto  il  testo  attualmente  vigente  del regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
  Vista  la  delibera in data 21 marzo 2002 con la quale il Consiglio
superiore della magistratura ha modificato il secondo comma dell'art.
11,  il  secondo  e  quarto  comma  dell'art.  20  ed  il primo comma
dell'art. 23 del regolamento interno;
                              Decreta:
  Il  secondo comma dell'art. 11 del Regolamento interno e' formulato
come segue:
  "2.  L'Ufficio studi provvede alla pubblicazione del Notiziario del
Consiglio,  all'organizzazione  e  direzione  della biblioteca e alla
pubblicazione delle massime della sezione disciplinare".
  Il secondo e quarto comma dell'art. 20 del Regolamento interno sono
formulati come segue:
  "2.  Il Consiglio, su proposta della sesta commissione, delibera in
ordine a forma, struttura, periodicita' e destinatari del Notiziario;
  4.  La  richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dalla
seduta cui si riferisce".
  Il  primo  comma  dell'art. 23 del Regolamento interno e' formulato
come segue:
  "1.  La  Commissione referente competente individua i posti vacanti
che  devono  essere  coperti  e, salva l'adozione di ulteriori idonee
forme  di pubblicita' atte a garantire la generalita' e tempestivita'
dell'informazione,   ne  richiede  la  pubblicazione  sul  bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia".
    Roma, addi' 3 aprile 2002
                               CIAMPI

                                    Il segretario generale
                         del Consiglio superiore della magistratura
                                             Pratis