IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento CE n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro e di gestire tali informazioni provenienti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 8; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 21 gennaio 2002, con il quale e' stata data attuazione all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; Viste le lettere numeri 704400 e 704401 del 13 dicembre 2001, rispettivamente indirizzate alla Commissione europea e alla Banca centrale europea, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1338/01; Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del medesimo articolo; Decreta: Art. 1. Soggetti obbligati a ritirare le monete in euro 1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le monete denominate in euro sospette di falsita' e le trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le Poste italiane S.p.a.; la Cassa depositi e prestiti; le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi compresi le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130; gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le imprese di assicurazione; i soggetti svolgenti attivita' di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; i soggetti svolgenti attivita' di custodia e trasporto denaro contante di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; le societa' di riscossione dei tributi; gli uffici della pubblica amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.