IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di
competenza,  anche  attraverso  l'emissione di certificati di credito
del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel medesimo
articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti del Ministrodell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 19
marzo  2002  ammonta  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, ad euro 31.037 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  emissione  di  certificati di credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24");
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive  modifazioni,  e' disposta l'emissione di una
prima  tranche  di  "CTZ-24", con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza
31 marzo 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Al   termine   della   procedura   di   assegnazione   e'  prevista
automaticamente  l'emissione  della  seconda tranche dei certificati,
per  un  importo  massimo  del  25  per cento dell'ammontare nominale
indicato  al  primo  comma  del  presente articolo, da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle  rispettive
operazioni.