IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  per  la difesa delle piante
coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi
servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato
con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,   in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato  la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in
attuazione   della   direttiva  91/683/CEE,  istituisce  il  Servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue
modificazioni;
  Vista  la  decisione della Commissione n. 2001/664/CE del 16 agosto
2001  che  modifica  la  decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che
autorizza  gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure
d'emergenza  contro  la  propagazione  dello Pseudomonas solanacearum
(Smith)  Smith,  causa  del  marciume  bruno della patata, per quanto
riguarda l'Egitto;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 31 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Le  patate  da  consumo  di  Solanum  tuberosum  L.  originarie
dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica
italiana.
  2.  Le  patate  di  cui  al comma 1 devono essere provenienti dalle
"zone  indenni da organismi nocivi", definite ai sensi dell'art. 2, a
condizione  che  siano rispettate le misure di cui al successivo art.
3,  applicabili  ai  tuberi  coltivati  in dette zone. A tali fini e'
verificato   l'elenco   delle  "zone  indenni  da  organismi  nocivi"
riconosciute,  comprendente  i  dati  di  identificazione, comunicato
dalla  Commissione  europea  e  relativo  al  riconoscimento da parte
dell'Egitto di dette zone.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti sono valide per la
campagna  d'importazione 2001/2002. Dette misure, inoltre, cessano di
essere  applicate  quando la Commissione U.E. notifichera' agli Stati
membri  piu'  di  cinque  intercettazioni  del  batterio  Pseudomonas
solanacearum in partite di patate introdottenella Comunita', e che le
intercettazioni  hanno  dimostrato  che  il  metodo d'identificazione
delle   "zone   indenni  da  organismi  nocivi"  o  le  procedure  di
sorveglianza  ufficiale  in  Egitto  non  sono  stati  sufficienti  a
prevenire  il rischio di introduzione del batterio in questione nella
Comunita'.