IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  di  Ateneo,  emanato con decreto del presidente
della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000;
  Visto  il  decreto  31 ottobre 2000 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica concernente l'autorizzazione
all'Universita'  non  statale  legalmente  riconosciuta  della  Valle
d'Aosta  -  Universite' de la Vallee d'Aoste, istituita in attuazione
dell'art.  17,  comma  120,  della  legge  15  maggio 1997, n. 127, a
rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto,  in  particolare, l'art. 8, comma 1, dello statuto di Ateneo
il  quale  dispone  che la revisione dello statuto stesso e' proposta
dal   consiglio  dell'Universita'  o  dal  senato  accademico  ed  e'
deliberata  dai  due  organismi  in  seduta  congiunta, a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti;
  Visto, in particolare, l'art. 46, comma 1, dello statuto di Ateneo,
concernente  le  disposizioni transitorie applicabili alla prima fase
di attuazione dello statuto stesso;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  dell'Universita' n. 11, del 18
febbraio  2002,  avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche allo
statuto  di  Ateneo  (art.  9, comma 2; art. 12, comma 2, lettera g);
art. 37, comma 2)";
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  prot.  n. 924, in data 22 marzo 2002, da cui risulta
che le modifiche sopra richiamate sono esenti da rilievi;
  Ritenuto   di   dover   procedere  all'emanazione  delle  modifiche
suddette;
                              Decreta:
  1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto di Ateneo:
    a) all'art. 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "Lo   statuto   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Il regolamento didattico di
Ateneo,  gli  altri  regolamenti  di  Ateneo  e  i  regolamenti delle
strutture  didattiche  e di ricerca entrano in vigore il quindicesimo
giorno  successivo  alla  loro pubblicazione nel bollettino ufficiale
dell'Universita',  salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto
di emanazione.";
    b) all'art.  12,  comma  2,  la  lettera  g)  e' sostituita dalla
seguente:
      "nomina, con decreto del presidente, il rettore, su una rosa di
tre   nominativi  proposta  dal  senato  accademico,  e  composta  da
professori di prima fascia dell'Universita' e da almeno uno scelto al
di  fuori  dell'Universita'  della  Valle d'Aosta tra personalita' di
alto   valore   culturale   e   scientifico  riconosciuto  a  livello
internazionale;";
    c) all'art. 37, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "I   professori   di   ruolo   sono   nominati   dal  consiglio
dell'Universita',   su   proposta  dei  consigli  di  dipartimento  e
approvazione   da   parte   del   senato   accademico.   Il  relativo
provvedimento esecutivo e' disposto con apposito decreto del rettore.
Nel  caso il consiglio dell'Universita' ritenga di non procedere alla
nomina,  si  da'  luogo  alla  stessa solo se il senato accademico la
riapprovi  a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il
consiglio di dipartimento procede a nuova proposta".
  2.  Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Aosta, 4 aprile 2002
                                                Il rettore: Carluccio