IL RETTORE

   Visto l'art. 20 "Consiglio Studentesco" dello statuto di autonomia
dell'Universita' degli studi di Ancona;
   Visto  l'art.  40  "Centri di Servizio di Ateneo" dello statuto di
autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona;
   Considerato  che nell'Universita' degli studi di Ancona sono stati
costituiti,  quali  centri di servizio di Ateneo, il centro di Ateneo
di documentazione, il centro di servizi multimediali ed informatici e
il centro di supporto per l'apprendimento delle lingue;
   Ritenuto  opportuno far partecipare una rappresentanza studentesca
all'interno dei Comitati tecnici scientifici dei centri sopra citati;
   Vista  la  delibera  n.  126  del 20 dicembre 2001 con la quale il
Consiglio  di  amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole alla
modifica  da  apportare  allo  Statuto  di autonomia dell'Universita'
degli  studi  di  Ancona relativamente all'inserimento della suddetta
rappresentanza;
   Vista la delibera n. 47 del 29 gennaio 2002 con la quale il Senato
Accademico  ha  autorizzato  la modifica da apportare allo Statuto di
autonomia   dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  relativamente
all'inserimento della suddetta rappresentanza;
   Vista la nota rettorale Prot. n. 10626 del 18 febbraio 2002 con la
quale  sono  state trasmesse al M.U.R.S.T. le modifiche dello Statuto
dell'Universita' degli studi di Ancona;
   Vista  la  nota Ministeriale prot. n. 789 del 18 marzo 2002 con la
quale  il  M.U.R.S.T.  esaminate  le succitate modifiche allo Statuto
dichiara di non avere osservazioni da formulare;
   Decreta  di  emanare  le  modifiche  allo Statuto dell'Universita'
degli  studi  di  Ancona  e  di trasmetterle al Ministero di grazia e
giustizia  per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale come di
seguito indicato:
   a)  e'  modificato  il comma 3 dell'art. 20 del vigente Statuto in
cui   e'   stata   inserita  la  seguente  frase:  "e  nel  Consiglio
tecnico-scientitico dei Centri di servizio di Ateneo"
   Pertanto  l'art.  20  "Consiglio  Studentesco"  dello  Statuto  di
autonomia dell'Universita' e' cosi' riformulato:
   1.  Il  Consiglio  studentesco,  organo  di  rappresentanza  degli
studenti  a  livello  di  Ateneo,  svolge  funzioni  consultive ed in
particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano
la condizione degli studenti.
   2.  E  composto  da  venti  componenti, piu due rappresentanti per
ciascuna  facolta', designati tra gli studenti eletti nei Consigli di
facolta'.
   3.  II  Consiglio  studentesco  designa,  al  proprio  interno,  i
rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nei Consigli di
amministrazione  dell'Universita'  e  dell'E.R.S.U.  e  nel Consiglio
tecnico scientifico dei Centri di servizio di Ateneo.
   4.   I1   Consiglio  studentesco  elegge  al  proprio  interno  il
presidente e una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
   5.  Le  modalita'  di  designazione sono stabilite dal regolamento
generale d'Ateneo.
   6.  Oltre  ai  pareri  obbligatori cui e' tenuto dallo Statuto, il
Consiglio   studentesco   puo'   esprimere   pareri   sulle  proposte
concernenti le seguenti materie:
   a) piano di sviluppo;
   b)  bilancio  di  Ateneo;  c)  regolamento didattico di Ateneo; d)
determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
   e)  bando delle attivita' culturali studentesche; f) interventi di
attuazione del diritto allo studio.
   7.  Puo'  esprimere,  altresi',  il  proprio  parere su ogni altra
proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli
studenti.
   8.  1  pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi
entro 20 giorni.
   9.  Sui  suddetti  pareri  espressi  dal Consiglio studentesco gli
organi dell'universita' sono tenuti a fornire risposta scritta.
   10.  Il  Consiglio  studentesco inoltre promuove e cura i rapporti
nazionali  ed  internazionali  con  le rappresentanze studentesche di
altri Atenei.
   11.  l'Universita',  compatibilmente  con  le  proprie esigenze di
bilancio  e  con  quanto  espressamente previsto nel bilancio stesso,
garantisce   al   Consiglio   studentesco   le   risorse   necessarie
all'espletamento dei propri compiti.
   b)  e' modificato l'art. 40 del vigente Statuto in cui e' inserito
il comma 2-bis.
   "Il  Comitato  tecnico-scientifico  e' composto, tra gli altri, di
due rappresentanti degli studenti che saranno designati ogni due anni
accademici  in  occasione  del  rinnovo del Consiglio studentesco, ai
sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto".
   Pertanto l'art. 40 "Centri di Servizio di Ateneo" dello Statuto di
autonomia e' cosi' riformulato:
   Per  la  predisposizione  e  la  fornitura di servizi di interesse
generale,  il  Senato  Accademico, a maggioranza dei componenti e con
parere  favorevole  del  Consiglio di amministrazione, puo' istituire
Centri di servizio di Ateneo.
   Sono organi dei centri di servizio:
   il Comitato Tecnico Scientifico
   il Direttore.
   Il Comitato Tecnico Scientifico e' composto, tra gli altri di n. 2
rappresentanti  degli  studenti  che  saranno designati ogni due anni
accademici  in  occasione  del  rinnovo del Consiglio studentesco, ai
sensi dell'art 20 comma 3 dello Statuto.
   Il  Comitato  tecnico  scientifico  elegge  al  proprio interno il
Presidente.
   Il  Direttore  che  partecipa  alle  sedute  del  Comitato tecnico
scientifico  e' nominato dal rettore tra il personale appartenente al
ruolo  speciale  tecnico,  scientifico e delle biblioteche, di II o I
qualifica speciale e puo' essere coadiuvato da responsabili operativi
di polo.
   A  seguito  delle  modifiche  suddette,  nell'allegato  "A"  parte
integrante del presente decreto, si riporta il testo coordinato dello
Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona.

       Ancona, 25 marzo 2002
                                                  II rettore: GOVERNA