IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Lupu Sandor Maria Ancuta,
ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  asistent generalist
conseguito   in  Romania  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni ed i limiti temporali
per  l'autorizzazione  all'esercizio in Italia, da parte di cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non  comunitario da parte di cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti   Conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella
fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8 dell'art. 12 del
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art.
14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  assistent  generalist conseguito nell'anno 1993
presso  la  Scuola  postliceale  sanitaria di Pitesti (Romania) dalla
sig.ra  Lupu Sandor Maria Ancuta, nata a Colibasi (Romania) il giorno
16 febbraio  1971  e'  riconosciuto  ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
  2.  La sig.ra Lupu Sandor Maria Ancuta e' autorizzata ad esercitare
in  Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4.  Il  presente  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola