IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10
recante  norme  in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia;
  Considerato  che  il suddetto art. 10 dispone che il trattamento di
integrazione   salariale,   previa   la   sussistenza  dei  necessari
requisiti,  e'  concesso  per  i  primi tre mesi dall'INPS e che tale
trattamento  e'  prorogabile,  per periodi trimestrali, la cui durata
massima non puo' essere complessivamente superiore ad un quarto della
durata  dei  lavori  necessari  per il completamento dell'opera quale
risulta dalle clausole contrattuali;
  Vista  la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 10;
  Visto  l'art.  6, comma 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la
precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  la  proposta formulata dal Ministero dei lavori pubblici ora
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, che ha trasmesso
l'istanza  di proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione
guadagni  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla Tor di Valle
Costruzioni  S.p.a.  impegnati  nella  realizzazione  dei  lavori  di
completamento  dell'allacciamento  del porto di Olbia alla viabilita'
esterna;
  Sentite  le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro;
  Vista  la  nota  datata  8 agosto  2001,  con  la  quale  l'INPS ha
comunicato di aver autorizzato, in favore dei predetti lavoratori, la
concessione del trattamento di CIGO, come previsto dal citato art. 10
della  legge  n. 223/1991 per il primo periodo trimestrale decorrente
dalle sospensioni, ovvero dal 15 novembre 1999 al 13 febbraio 2000;
  Ritenuto  di accertare la sussistenza dei presupposti normativi per
la  concessione  detta  proroga  del  trattamento  ordinario di cassa
integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione;
                              Decreta:
  E'  accertata  la  sussistenza  dei  presupposti di cui all'art. 10
della  legge  23 luglio  1991  n.  223,  ai  fini  della  proroga del
trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori sospesi a decorrere dal 15 novembre 1999, dipendenti della
Tor  di  Valle  Costruzioni  S.p.a.,  con sede in Roma, impegnata nei
lavori  di  completamento  dell'allacciamento del porto di Olbia alla
viabilita' esterna - cantiere di Olbia (Sassari).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 marzo 2002
                                                  Il Ministro: Maroni