L'AUTORITA'

   Nella sua riunione del Consiglio del 24 aprile 2002;
   Visto  l'art.  1, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1996,
n.  650,  ai  sensi  del  quale  il  Garante per la radiodiffusione e
l'editoria  determina  con  proprio provvedimento i dati contabili ed
extracontabili,  nonche'  le  notizie,  che  i  soggetti operanti nei
settori   dell'editoria   quotidiana  e  periodica  e  dell'emittenza
radiotelevisiva  sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e
sistematica;
   Visto  il  decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
dell'11  febbraio  1997,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 38
della  Gazzetta  Ufficiale  n.  43 del 21 febbraio 1997, il quale, in
applicazione   della   predetta  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,
disciplina    contenuti,   modalita'   e   termini   delle   suddette
comunicazioni  di sistema ed al quale sono allegati modelli e quadri,
per   assolvere   agli   obblighi   di   informativa,   da  inoltrare
all'Autorita' entro il 31 luglio di ogni anno;
   Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo"   ed,   in
particolare,  l'art.  1,  comma 6, lettera c), numero 9, della stessa
legge  n.  249/97, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita' per le
garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
   Vista  la  legge  30  aprile 1998, n. 122, recante disposizioni in
materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere
europee;  Vista  la  delibera  dell'Autorita'  per  le garanzie delle
comunicazioni  n.  9/99  con  cui  e'  stato approvato il regolamento
concernente  la  promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee;
   Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le  garanzie  delle
comunicazioni  n.  237/00/CONS  che ha modificato il predetto decreto
del  Garante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2000;
   Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le  garanzie  delle
comunicazioni  n.  194/01/CONS che ha modificato il predetto decreto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001;
   Visto il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro
degli   operatori   di   comunicazione,  approvato  con  delibera  n.
236/01/CONS,  e  successive  modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, ed in particolare l'art. 36;
   Considerata  la necessita' di modificare le disposizioni attuative
dell'informativa  di sistema di cui all'art. 1, commi 28, 29, 30, del
decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  545,  convertito  con legge 23
dicembre  1996,  n.  650,  in  modo  da  renderla pienamente conforme
all'impianto del nuovo registro degli operatori di comunicazione;
   Ritenuto  che,  al  fine  di attuare una opportuna semplificazione
degli  adempimenti  cui  sono  tenuti  gli  operatori del settore, e'
necessario  sostituire  e  integrare  i  modelli  e  i  quadri di cui
all'allegato  del  decreto  11  febbraio  1997  del  Garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria, cosi' come modificato a tali fini dalla
citata  delibera  n.  194/01/CONS; Udita la relazione del Commissario
relatore dott. Giuseppe Sangiorgi;

                              Delibera:
                               Art. 1.
           Obbligo della Informativa economica di sistema
   1.  I  soggetti  esercenti  l'attivita'  di  radiotelevisione,  le
imprese  concessionarie  di  pubblicita',  le imprese di produzione o
distribuzione  di  programmi  radiotelevisivi, le imprese editrici di
giornali  quotidiani,  periodici  o  riviste, le agenzie di stampa di
carattere  nazionale,  i  soggetti esercenti l'editoria elettronica e
digitale,  cosi'  come  definiti all'art. 2, comma 1, del regolamento
per  l'organizzazione  e  la  tenuta  del registro degli operatori di
comunicazione, adottato con delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 30 giugno 2001, n.
150, sono obbligati all'invio della Informativa economica di sistema.
   2.  I  soggetti  che,  pur  esclusi dall'elenco di cui all'art. 2,
comma  1,  del  regolamento  per  l'organizzazione  e  la  tenuta del
registro  degli  operatori  di  comunicazione, esercitano l'attivita'
radiotelevisiva  sulla  base  di  un provvedimento giurisdizionale di
natura  cautelare,  sono  tenuti agli stessi obblighi dei soggetti di
cui al comma precedente.
   3.  L'Informativa  economica di sistema, deve essere inviata entro
il  31  luglio  di  ogni  anno  ed e' riferita ai dati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
   4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, il termine
per  l'invio  dell'Informativa  economica  di  sistema e' fissato per
l'anno 2002 al 30 settembre.