L'AUTORITA' Nella sua riunione del Consiglio del 24 aprile 2002; Visto l'art. 1, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonche' le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica; Visto il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, il quale, in applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 650, disciplina contenuti, modalita' e termini delle suddette comunicazioni di sistema ed al quale sono allegati modelli e quadri, per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare all'Autorita' entro il 31 luglio di ogni anno; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa legge n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante disposizioni in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni n. 9/99 con cui e' stato approvato il regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto del Garante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni n. 194/01/CONS che ha modificato il predetto decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001; Visto il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, approvato con delibera n. 236/01/CONS, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, ed in particolare l'art. 36; Considerata la necessita' di modificare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'art. 1, commi 28, 29, 30, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro degli operatori di comunicazione; Ritenuto che, al fine di attuare una opportuna semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, e' necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cosi' come modificato a tali fini dalla citata delibera n. 194/01/CONS; Udita la relazione del Commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi; Delibera: Art. 1. Obbligo della Informativa economica di sistema 1. I soggetti esercenti l'attivita' di radiotelevisione, le imprese concessionarie di pubblicita', le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale, cosi' come definiti all'art. 2, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, adottato con delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2001, n. 150, sono obbligati all'invio della Informativa economica di sistema. 2. I soggetti che, pur esclusi dall'elenco di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, esercitano l'attivita' radiotelevisiva sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, sono tenuti agli stessi obblighi dei soggetti di cui al comma precedente. 3. L'Informativa economica di sistema, deve essere inviata entro il 31 luglio di ogni anno ed e' riferita ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, il termine per l'invio dell'Informativa economica di sistema e' fissato per l'anno 2002 al 30 settembre.