IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 10 ottobre 2001, n. 140; Visto il parere favorevole espresso della regione Puglia, comunicato con nota dell'assessorato trasporti n. 26/06100 del 27 dicembre 2001; Visto il parere favorevole dell'ufficio territoriale del Governo di Foggia n. 2975.10.2/Gab del 27 febbraio 2002 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione; Vista la nota n. 534/27-3/78/Gab del 29 marzo 2002 con la quale l'ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1 maggio 2002 al 31 ottobre 2002 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.