IL DIRETTORE GENERALE
        per le politiche agroalimentari ufficio vitivinicolo

  Visto il regolamento (CE) 1493/99 del Consiglio, del 14 luglio 1999
relativo  alla  organizzazione  comune nel mercato vitivinicolo e, in
particolare,  l'art.  27,  paragrafo 8 che prevede la possibilita' di
assolvere   agli   obblighi   della  distillazione  obbligatoria  dei
sottoprodotti  della  vinificazione  ritirando, previo controllo ed a
condizioni da determinare i sottoprodotti della vinificazione;
  Visto   il   regolamento  (CE)  1623/2000  della  Commissione,  del
25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE)
1493/99   per   quanto   riguarda  i  meccanismi  di  mercato  e,  in
particolare, l'art. 50;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 25 del 7 novembre
2001  recante  modalita'  per il rispetto dell'obbligo dei produttori
vinicoli  di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di
inviarle alla distruzione sotto controllo;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 3 agosto 1993 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 196 del 21 agosto
1993  relativo  all'approvazione  del  disciplinare di produzione dei
vini  D.O.C.  "Colli  di  Conegliano"  che fissa, tra l'altro, per la
tipologia "Torchiato di Fregona" limiti produttivi particolari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  162 del
12 febbraio  1965  recante norme per la repressione delle frodi nella
preparazione  dei mosti, vini e aceti e, in particolare, gli articoli
20 e 36;
  Vista l'istanza avanzata da alcuni produttori di vino D.O.C. "Colli
di  Conegliano  -  Torchiato di Fregona" volta ad ottenere una deroga
all'obbligo  di  consegna  in  distillazione  dei sottoprodotti della
vinificazione,  in  considerazione  della limitata quantita' prodotta
nonche' del particolare procedimento produttivo utilizzato;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dall'Ispettorato  centrale
repressione frodi con nota n. 22475 del 16 aprile 2002;
  Considerate  le  difficolta'  connesse all'adempimento dell'obbligo
della  distillazione  dei  sottoprodotti della vinificazione ottenuti
dalla produzione sopraindicata;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE)
n.   1623/2000,   i   produttori  che  ottengono  successivamente  al
31 dicembre  2001  vino  D.O.C.  "Colli  di Conegliano - Torchiato di
Fregona",  secondo  quanto stabilito dal decreto prefettizio previsto
dagli articoli 20 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1965,  possono  adempiere  l'obbligo  previsto  all'art.  27  del
regolamento (CE) 1493/99 avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni
contenute  nel  presente  decreto,  della  deroga  del  ritiro  sotto
controllo dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione della D.O.C.
medesima.