IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari ufficio vitivinicolo Visto il regolamento (CE) 1493/99 del Consiglio, del 14 luglio 1999 relativo alla organizzazione comune nel mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 27, paragrafo 8 che prevede la possibilita' di assolvere agli obblighi della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione ritirando, previo controllo ed a condizioni da determinare i sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento (CE) 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di mercato e, in particolare, l'art. 50; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 7 novembre 2001 recante modalita' per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione sotto controllo; Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 21 agosto 1993 relativo all'approvazione del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Colli di Conegliano" che fissa, tra l'altro, per la tipologia "Torchiato di Fregona" limiti produttivi particolari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti e, in particolare, gli articoli 20 e 36; Vista l'istanza avanzata da alcuni produttori di vino D.O.C. "Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona" volta ad ottenere una deroga all'obbligo di consegna in distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, in considerazione della limitata quantita' prodotta nonche' del particolare procedimento produttivo utilizzato; Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato centrale repressione frodi con nota n. 22475 del 16 aprile 2002; Considerate le difficolta' connesse all'adempimento dell'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ottenuti dalla produzione sopraindicata; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1623/2000, i produttori che ottengono successivamente al 31 dicembre 2001 vino D.O.C. "Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona", secondo quanto stabilito dal decreto prefettizio previsto dagli articoli 20 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, possono adempiere l'obbligo previsto all'art. 27 del regolamento (CE) 1493/99 avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, della deroga del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione della D.O.C. medesima.