IL DIRIGENTE
                  della prevenzione - Ufficio XIII

  Visto  il  decreto  ministeriale  21 marzo  2001  con  il quale gli
Istituti fisioterapici ospitalieri "Regina Elena" di Roma, sono stati
autorizzati ad espletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere
a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario degli
Istituti  fisioterapici  ospitalieri  "Regina Elena" in data 13 marzo
2002,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'inclusione  di  un
sanitario  nell'equipe  autorizzata  all'espletamento  delle predette
attivita' con il sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che  la  regione Lazio adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Gli   Istituti   fisioterapici   ospitalieri  "Regina  Elena"  sono
autorizzati  ad includere nell'equipe responsabile delle attivita' di
trapianto  di  fegato  da  cadavere  a  scopo  terapeutico, di cui al
decreto ministeriale 21 marzo 2001, il seguente sanitario:
    Vennarecci dott. Giovanni, dirigente medico, presso il reparto di
chirurgia  digestiva e dei trapianti, Istituto Regina Elena I.F.O. di
Roma.