IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Vista  la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
  Visto  l'art.  14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, che
consente  anche  al personale della Guardia di finanza, giudicato non
idoneo  al  servizio  militare  incondizionato,  di  transitare nelle
qualifiche  funzionali  del  personale  civile  del  Ministero  delle
finanze,  secondo  modalita'  e  procedure  da  definire con apposito
decreto interministeriale;
  Vista   la   legge  11 luglio  1980,  n.  312,  sul  nuovo  assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n.  461,  concernente  il  "Regolamento  recante  semplificazione dei
procedimenti  per il riconoscimento della dipendenza delle infermita'
da  causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria  e  dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
  Vista  la  legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni,
recante   nuove   disposizioni  sulle  procedure  da  seguirsi  negli
accertamenti  medico-legali  delle  ferite, lesioni ed infermita' dei
personali   dipendenti   dalle   amministrazioni  militari  ed  altre
amministrazioni dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  15 aprile  1928, n. 1024, concernente la
"Sostituzione  di  un  nuovo regolamento a quello approvato con regio
decreto  22 giugno  1926,  n.  1067,  per  la  esecuzione della legge
11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei personali
dipendenti  dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni
dello Stato";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  riguardante  il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339,  concernente  il  passaggio del personale della Polizia di Stato
non  idoneo  all'espletamento  dei  servizi di polizia ad altri ruoli
dell'amministrazione    della   pubblica   sicurezza   o   di   altre
amministrazioni dello Stato;
  Visto  l'accordo  del  16 febbraio  1999,  riguardante il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei
Ministeri  per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico
2000/2001;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Il  personale  della Guardia di finanza giudicato non idoneo al
servizio  militare  incondizionato  per  lesioni dipendenti o meno da
causa  di  servizio,  transita,  a  domanda ed ai sensi dell'art. 14,
comma  5,  della  legge  28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti
aree  funzionali  del  personale civile del Ministero dell'economia e
delle   finanze,  secondo  le  corrispondenze  definite  nell'annessa
tabella  A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore
impiego.
  2.  La  domanda  deve  essere  presentata, per via gerarchica, alla
direzione   generale  degli  affari  generali  e  del  personale  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, a pena di decadenza, entro
trenta  giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo
di inidoneita'.