L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 18 aprile 2002;
  Premesso che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) tra i compiti trasferiti
all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  vi  e' quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma
3,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991)
le  integrazioni  tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori
non  trasferite  all'Enel  (di  seguito:  imprese elettriche minori),
sulle basi di bilanci certificati;
  Visti:
    la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la legge n. 10/1991;
    la legge n. 481/1995;
    i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie speciale - n. 90 del
5 dicembre  1944, e 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  124  del  29 maggio 1946 e loro
successive modifiche e integrazioni;
    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile
1947,  n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 217 del 22 settembre 1947 e loro
successive modifiche e integrazioni;
    il  decreto  legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 6 marzo 1948, recante
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
    il  provvedimento  CIP  13 gennaio  1987,  n. 2, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987, con
il  quale  la  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico e' stata
investita   della   responsabilita'  dell'istruttoria  relativa  alla
determinazione  delle  integrazioni tariffarie spettanti alle imprese
elettriche minori non trasferite all'Enel;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;
    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 novembre   1996,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31
del   7 febbraio  1997,  recanti  la  determinazione  delle  aliquote
definitive  per  l'anno  1991 nonche' l'importo spettante a titolo di
acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;
  Viste:
    la  delibera  dell'Autorita'  30 maggio  1997,  n.  61/97 recante
disposizioni  generali  in materia di svolgimento di procedimenti per
la  formazione  delle  decisioni  di  competenza  dell'Autorita'  (di
seguito delibera n. 61/97);
    la   deliberazione   dell'Autorita'   21 maggio  1998,  n.  48/98
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 131
dell'8 giugno  1998, recante determinazione delle aliquote definitive
per   gli   anni  1991,  1992,  1993,  1994  e  1995  ai  fini  della
corresponsione  da  parte  della  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico   dell'integrazione   tariffaria   spettante  alle  imprese
elettriche  minori non trasferite all'Enel (di seguito: deliberazione
n. 48/98);
    le   sentenze  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate
in data febbraio 2000;
    la  delibera  dell'Autorita'  26 luglio  2000, n. 132/00, recante
disposizioni  alla  Cassa conguaglio in materia di istruttorie per la
determinazione  delle  aliquote per gli anni 1991 e seguenti, ai fini
della  corresponsione  delle  integrazioni  tariffarie spettanti alle
imprese elettriche minori (di seguito: delibera n. 132/00);
    la  delibera  dell'Autorita'  4 ottobre  2000,  n. 182/00 recante
disposizioni  alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico in
materia  di  aggiornamento  bimestrale  dell'aliquota di integrazione
tariffaria  corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non
trasferite all'Enel S.p.a.;
    la  nota dell'Autorita' del 27 febbraio 2001, (prot. Autorita' n.
PB/M01/368/md),  con  cui  gli  uffici della medesima Autorita' hanno
comunicato  alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico che le
istruttorie  di  cui  alla  delibera n. 132/00 richiedevano di essere
approfondite  ed  integrate  da parte della medesima Cassa conguaglio
(di seguito: nota dell'Autorita' 27 febbraio 2001);
  Viste:
    le  comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di seguito: Cassa conguaglio) all'Autorita' 12 giugno 1997 (prot. n.
384), 24 novembre 1997 (prot. n. RIS 699), 18 febbraio 1998 (prot. n.
RIS 90) e del 27 febbraio 1998 (prot. n. RIS 122);
    la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorita' 13 dicembre
2000  (prot. n. 2041, prot. Autorita' n. 016356 del 15 dicembre 2000)
(di seguito: comunicazione della Cassa conguaglio 13 dicembre 2000);
    la  comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorita' 5 dicembre
2001,   (prot.  n.  2031)  (di  seguito:  comunicazione  della  Cassa
conguaglio 5 dicembre 2001);
    la  comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorita' 4 febbraio
2002.   (prot.  n.  0104)  (di  seguito:  comunicazione  della  Cassa
conguaglio 4 febbraio 2002);
    la  comunicazione  della  Cassa conguaglio all'Autorita' 15 marzo
2002 (prot. n. 383);
  Considerato che:
    la  deliberazione  n.  48/98  e'  stata  annullata  con  le sopra
richiamate  sentenze  del  tribunale  amministrativo regionale per la
Lombardia,  sezione  II,  15 luglio  1999,  n.  588, 589 e 590, tutte
depositate  in  data  5 febbraio  2000,  con la motivazione che nella
determinazione   della   misura   dell'integrazione   tariffaria   da
riconoscere  alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non
solo  il  ripianamento  delle  perdite  di  bilancio  derivanti dalla
produzione  di energia elettrica a costi obiettivamente svantaggiati,
"ma  anche  la  componente  di utile di impresa, nella misura e sulla
scorta  dei  criteri  che  restano  rimessi  alla  valutazione e alla
elaborazione tecnica dell'organo competente";
    con  comunicazione  della  Cassa  conguaglio  13 dicembre 2000 la
medesima  Cassa  conguaglio ha trasmesso all'Autorita' le istruttorie
per  la  determinazione  delle  integrazioni  spettanti  alle imprese
elettriche  minori  per gli anni dal 1991 al 1997, effettuate tenendo
conto di quanto previsto dalla delibera n. 132/00;
    con  la comunicazione della Cassa conguaglio del 5 dicembre 2001,
sono   state   trasmesse   all'Autorita'   le   istruttorie   per  la
determinazione  delle integrazioni spettanti a sei imprese elettriche
minori per gli anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:
      SIE Isola del Giglio;
      SEP Isola di Ponza;
      Impresa industrie elettriche Germano;
      SEL Lipari;
      SEA Isola di Favignana;
      ICEL Isola di Levanzo;
    con la comunicazione della Cassa conguaglio 4 febbraio 2002, sono
state  trasmesse  all'Autorita'  le istruttorie per la determinazione
delle  integrazioni spettanti a due imprese elettriche minori per gli
anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:
      SNIE Nola;
      SIPPIC Capri;
    dall'analisi   della   documentazione   trasmessa   dalla   Cassa
conguaglio con le predette comunicazioni 5 dicembre 2001 e 4 febbraio
2002  e'  emersa la necessita' di procedere ad alcuni approfondimenti
istruttori;
    con  la  comunicazione della Cassa conguaglio 15 marzo 2002, sono
stati   trasmessi   all'Autorita'   gli   approfondimenti  istruttori
richiesti;
  Ritenuto opportuno che:
    l'Autorita'  determini  le  aliquote  definitive  di integrazione
relativamente  agli  anni  1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e
1998  per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per le
quali si dispone della necessaria documentazione;
    la   determinazione   delle   nuove   aliquote   di  integrazione
provvisoria si applichi con decorrenza dal 1 gennaio 1999;
  Ritenuto  altresi' opportuno rinviare la determinazione delle nuove
aliquote  di  integrazione  provvisoria  per  l'impresa elettrica SEA
Favignana  ad  ulteriori  approfondimenti  istruttori da compiersi da
parte della Cassa conguaglio;

                              Delibera:

  1.  Di  determinare,  ai  fini  della corresponsione da parte della
Cassa   conguaglio   per   il   settore  elettrico  dell'integrazione
tariffaria  spettante  ad  imprese  elettriche  minori non trasferite
all'Enel,  nonche'  ai  fini  della  quantificazione  degli eventuali
conguagli,  le  aliquote  definitive  relative  agli anni 1991, 1992,
1993,  1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ciascuna delle imprese sotto
elencate,  per  ogni  kWh  venduto, come rappresentato nella allegata
tabella 1.
  2. Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per
l'anno  1999  e  seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori
non  trasferite all'Enel di cui alla tabella 1, a titolo di acconto e
salvo  conguaglio,  l'integrazione  tariffaria  calcolata  sulla base
dell'ultima aliquota definitiva approvata.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (www.autorita.energia.it) affinche'
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
    Milano, 18 aprile 2002
                                                 Il presidente: Ranci