IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
24  febbraio  1992,  n.  225, si applicano anche con riferimento alla
dichiarazione  dei  grandi  eventi  rientranti  nella  competenza del
Dipartimento della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19  aprile  2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" per
il  "Vertice  mondiale  sull'alimentazione: cinque anni dopo" indetto
dalla   Organizzazione   delle  Nazioni  Unite  per  l'agricoltura  e
l'alimentazione (FAO) che si terra' a Roma dal 10 al 13 giugno 2002;
  Ravvisata   la  necessita'  di  avvalersi  di  ordinanze  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della predetta legge n. 225 del 1992 per il
compimento  di  tutte  le urgenti attivita' finalizzate a predisporre
una  l'ottimale  organizzazione  dell'evento,  ad assicurare adeguata
ospitalita'  alle rappresentanze dei Paesi aderenti alla FAO, nonche'
ai Capi di Stato e di Governo di tutti i continenti che interverranno
al  vertice ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendone la
funzionalita'  degli  spostamenti nell'ambito del territorio comunale
interessato,  in  un  contesto di pieno rispetto delle esigenze della
cittadinanza;
  Tenuto  conto che l'imminenza e la complessita' del "grande evento"
comportano   l'inderogabile  necessita'  di  avvalersi  di  tutte  le
iniziative  per  il  reperimento  urgente  di idonei beni, forniture,
servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita'
in questione;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il prefetto di Roma, commissario delegato, cura la definizione e
l'attuazione  delle  iniziative  dirette  all'acquisizione urgente di
beni, forniture, servizi e strutture comunque necessari e strumentali
per  la  funzionale  organizzazione  del  Vertice  mondiale citato in
premessa e delle connesse manifestazioni.
  2.   Il  prefetto  di  Roma,  commissario  delegato,  ove  ritenuto
necessario,  puo'  esercitare  i  compiti di cui all'art. 4, comma 1,
della legge 8 giugno 2000, n. 149.