IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" per il "Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo" indetto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione (FAO) che si terra' a Roma dal 10 al 13 giugno 2002; Ravvisata la necessita' di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992 per il compimento di tutte le urgenti attivita' finalizzate a predisporre una l'ottimale organizzazione dell'evento, ad assicurare adeguata ospitalita' alle rappresentanze dei Paesi aderenti alla FAO, nonche' ai Capi di Stato e di Governo di tutti i continenti che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendone la funzionalita' degli spostamenti nell'ambito del territorio comunale interessato, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza; Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del "grande evento" comportano l'inderogabile necessita' di avvalersi di tutte le iniziative per il reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile; Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Roma, commissario delegato, cura la definizione e l'attuazione delle iniziative dirette all'acquisizione urgente di beni, forniture, servizi e strutture comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del Vertice mondiale citato in premessa e delle connesse manifestazioni. 2. Il prefetto di Roma, commissario delegato, ove ritenuto necessario, puo' esercitare i compiti di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149.