Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Modifiche all'articolo 9 della legge
              23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1
((  01.  Il  comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
  "1.  A  tutti  gli  atti  e  provvedimenti dei procedimenti civili,
penali   ed  amministrativi  ed  in  materia  tavolare,  comprese  le
procedure  concorsuali  e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli
ad  essi  antecedenti,  necessari  o  funzionali, non si applicano le
imposte  di  bollo,  la  tassa  di  iscrizione  a ruolo, i diritti di
cancelleria,  nonche'  i  diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.  Le  copie  autentiche, comprese quelle esecutive, degli
atti  e  dei  provvedimenti  di cui al presente comma richieste dalle
parti  del  procedimento  si intendono esenti dal bollo. I diritti di
cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali". ))
  1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce in giudizio, o che
deposita  il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi,
che  fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e'
tenuta  all'anticipazione  del  pagamento  del  contributo  di cui al
comma 2.  La  parte  che  modifichi  la  domanda  o  proponga domanda
riconvenzionale  o  formuli  chiamata  in  causa  o svolga intervento
autonomo,  cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a
farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo pagamento
integrativo  secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla (( presente legge.". ))
((  2. Al  comma  4  dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "al  pagamento", sono
inserite  le  seguenti:  ",  anche in via provvisionale," e, in fine,
sono  aggiunte  le  parole:  "ed  e'  prenotato  a  debito per essere
recuperato  nei  confronti  della parte obbligata al risarcimento del
danno". ))
  3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono  soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In
caso  di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e'
tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella
tabella 1  allegata  alla  presente  legge.  Ove  non vi provveda, il
giudice  dichiara  l'improcedibilita' della domanda. (( Alla fine del
medesimo  comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione
deve  essere  resa  anche  se la parte e' ammessa alla prenotazione a
debito.  Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella
dichiarazione.  Nell'ipotesi  in cui manchi la dichiarazione circa il
valore  del  procedimento, la causa si presume del valore di cui allo
scaglione  della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla
presente legge.". ))
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  ((  Entro trenta giorni )) dal momento in cui si determina
il  presupposto  del pagamento del contributo o della integrazione ai
sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in
caso  di  omesso  o  insufficiente pagamento del contributo, notifica
alla  parte  l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione
della  tabella 1,  avvertendo  espressamente  che, in caso di mancato
pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione
mediante  ruolo  con  addebito  degli  interessi al saggio legale. ((
L'invito  puo'  essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel
caso  di mancata elezione di domicilio, puo' essere depositato presso
la cancelleria dell'ufficio giudiziario.". ))
  5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "8. Non  sono  soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore,
dall'imposta  di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie  e  natura,  nonche' i procedimenti di rettificazione di stato
civile,  i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari
attivati  in corso di causa, (( i procedimenti esecutivi mobiliari di
valore inferiore ad euro 2.500 )) ed i procedimenti di regolamento di
competenza  e  di  giurisdizione.  Non  sono in ogni caso soggetti al
contributo   di  cui  al  presente  articolo  i  procedimenti,  anche
esecutivi,  di  opposizione e cautelari, in materia di assegni per il
mantenimento  per  la  prole,  nonche' quelli comunque riguardanti la
stessa  e  i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, e
V, del libro quarto del codice di procedura civile.".
((  6. Il  comma  11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
  "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo
2002  ai  procedimenti  iscritti  a  ruolo  o  per  i  quali e' stato
depositato  il  ricorso  a  decorrere  dalla  medesima  data.  Per  i
procedimenti  gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato
il  ricorso  alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' valersi
delle  disposizioni  del  presente  articolo  versando  l'importo del
contributo  di  cui  alla  tabella  1 allegata alla presente legge in
ragione  del  50  per  cento. La parte che si avvale di tale facolta'
effettua  apposita  dichiarazione sul valore del procedimento. Non si
fa  luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di
imposta  di  bollo,  di  tassa  di  iscrizione a ruolo, di diritti di
cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa".
  6-bis.  Dopo  il  comma  11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' aggiunto il seguente:
  "11-bis.  Laddove  la  legislazione  vigente  prevede  il pagamento
mediante  speciali  marche  per  diritti riscossi dalle cancellerie e
segreterie  giudiziarie  per  conto  dello  Stato,  il  pagamento  e'
effettuato mediante marche da bollo ordinarie".
  6-ter.  Il  comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Per  ogni  grado  di giudizio nei procedimenti giurisdizionali
civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma
4,  per  l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo
unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
    a) nulla  e'  dovuto  per  i processi di valore inferiore ad euro
1.033;
    b) euro  62  per  i  processi di valore superiore ad euro 1.033 e
fino ad euro 5.165;
    c) euro  155  per  i processi di valore superiore ad euro 5.165 e
fino ad euro 25.823;
    d) euro  310  per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e
fino ad euro 51.646;
    e) euro  414  per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e
fino ad euro 258.228;
    f) euro  672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e
fino ad euro 516.457;
    g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457".
  7.  Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa
di  fallimento  alla  chiusura  e'  dovuto  il contributo di cui alla
lettera f) del comma 1".
  8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' sostituito dal seguente:
  "4.  Il  contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel
libro  quarto,  titolo I, del codice di procedura civile, compreso il
giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  e  il  giudizio di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla
meta'.  Ai  fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di
sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non
corrisposti  alla  data  di  notifica  dell'atto  di citazione per la
convalida  e quello dei procedimenti di finita locazione si determina
in base all'ammontare del canone per ogni anno". ))
  9. Dopo  il  ((  comma  )) 4  della  tabella 1  allegata alla legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per
i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, (( capo ))
VI,  del codice di procedura civile, e' dovuto il contributo indicato
alla lettera b) del (( comma )) 1 della presente tabella.".
  10. Dopo  il (( comma )) 5, della tabella 1, allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Per  i  procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo  dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto
per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
  11. Dopo  il  (( comma )) 5-bis della tabella 1 allegata alla legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-ter.  Per  i  procedimenti  in  materia  di locazione, comodato,
occupazione  senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 e della Tabella 1
          della  legge  23 dicembre 1999, n. 488 [Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge  finanziaria  2000)] come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
          ((    "Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti
          giudiziari).  -  1.  A  tutti  gli atti e provvedimenti dei
          procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia
          tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
          giurisdizione,   inclusi   quelli   ad   essi  antecedenti,
          necessari  o  funzionali,  non  si  applicano le imposte di
          bollo,  la  tassa  di  iscrizione  a  ruolo,  i  diritti di
          cancelleria,   nonche'  i  diritti  di  chiamata  di  causa
          dell'ufficiale  giudiziario.  Le copie autentiche, comprese
          quelle  esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al
          presente  comma  richieste  dalle parti del procedimento si
          intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si
          applicano ai procedimenti non giurisdizionali. ))
              2.    Nei   procedimenti   giurisdizionali   civili   e
          amministrativi,  comprese  le  procedure  concorsuali  e di
          volontaria  giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
          grado  di giudizio, e' istituito il contributo unificato di
          iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
          nella tabella 1 allegata alla presente legge.
          ((    3. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
          o   che   deposita  il  ricorso  introduttivo  ovvero,  nei
          procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
          la  vendita  dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione
          del  pagamento  del  contributo di cui al comma 2. La parte
          che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale
          o  formuli  chiamata in causa o svolga intervento autonomo,
          cui  consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a
          farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo
          pagamento  integrativo  secondo  gli  importi  ed  i valori
          indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. ))
              4.  L'esercizio  dell'azione  civile  nel  procedimento
          penale  non  e' soggetto al pagamento del contributo di cui
          al  comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
          di  condanna  generica del responsabile. Nel caso in cui la
          parte  civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
          civile   del   responsabile,   ne  chieda  la  condanna  al
          pagamento, (( anche in via provvisionale, )) di una somma a
          titolo  di  risarcimento del danno, il contributo di cui al
          comma  2  e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda,
          in  base al valore dell'importo liquidato nella sentenza ((
          ed   e'  prenotato  a  debito  per  essere  recuperato  nei
          confronti  della parte obbligata al risarcimento del danno.
          ))
              5.  Il  valore  dei  procedimenti, determinato ai sensi
          degli  articoli  10  e  seguenti  del  codice  di procedura
          civile,  deve  risultare  da  apposita  dichiarazione  resa
          espressamente  nelle conclusioni dell'atto introduttivo. ((
          La  dichiarazione  deve  essere  resa  anche se la parte e'
          ammessa  alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione,
          la   ragione  deve  essere  indicata  nella  dichiarazione.
          Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore
          del  procedimento,  la  causa  si presume del valore di cui
          allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1
          allegata alla presente legge.
              5-bis.  Entro  trenta  giorni  dal  momento  in  cui si
          determina  il  presupposto  del  pagamento del contributo o
          della  integrazione  ai  sensi  del comma 3, il funzionario
          addetto  all'ufficio  giudiziario,  in  caso  di  omesso  o
          insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte
          l'invito  al  pagamento  dell'importo dovuto, quale risulta
          dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente
          scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in
          caso  di  mancato pagamento entro il termine di un mese, si
          procedera'  alla  riscossione  mediante  ruolo con addebito
          degli  interessi  al  saggio  legale.  L'invito puo' essere
          inviato  alla  parte  nel  domicilio  eletto o, nel caso di
          mancata  elezione  di  domicilio,  puo'  essere  depositato
          presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. ))
              6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro della
          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sono  approvate  le  variazioni alla misura del
          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente
          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle
          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei
          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il
          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
          versamento  del  contributo  unificato  e  le modalita' per
          l'estensione  dei collegamenti telematici alle rivendite di
          generi  di  monopolio  collocate all'interno dei palazzi di
          giustizia.
              7.  I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
          similari  di  patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
          pagamento del contributo di cui al presente articolo.
          ((    8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
          articolo  i  procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti  di
          competenza  o  di  valore, dall'imposta di bollo, o da ogni
          spesa,  tassa  o  diritto  di  qualsiasi  specie  e natura,
          nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, i
          procedimenti  in materia tavolare, i procedimenti cautelari
          attivati  in  corso  di  causa,  i  procedimenti  esecutivi
          mobiliari   di   valore  inferiore  ad  euro  2.500,  ed  i
          procedimenti    di   regolamento   di   competenza   e   di
          giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo
          di   cui   al   presente  articolo  i  procedimenti,  anche
          esecutivi,  di  opposizione  e  cautelari,  in  materia  di
          assegni  per  il  mantenimento per la prole, nonche' quelli
          comunque  riguardanti  la stessa e i procedimenti di cui al
          titolo  II,  capi  I, II, III, IV e V, del libro quarto del
          codice di procedura civile. ))
              9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi
          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
          milioni.
          ((    10.  (Comma  abrogato  dall'art.  33,  comma 8, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388).
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          dal  1  marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo e per i
          quali  e'  stato  depositato  il  ricorso a decorrere dalla
          medesima  data.  Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo o
          per  i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1
          marzo 2002, una delle parti puo' valersi delle disposizioni
          del  presente articolo versando l'importo del contributo di
          cui  alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione
          del  50  per cento. La parte che si avvale di tale facolta'
          effettua    apposita    dichiarazione    sul   valore   del
          procedimento.   Non   si   fa  luogo  al  rimborso  o  alla
          ripetizione  di quanto pagato a titolo di imposta di bollo,
          di  tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria,
          di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
              11-bis.  Laddove  la  legislazione  vigente  prevede il
          pagamento  mediante  speciali  marche  per diritti riscossi
          dalle  cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello
          Stato,  il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo
          ordinarie.
                                                            Tabella 1
                                                    (Art. 9, comma 2)
              1.   Per   ogni  grado  di  giudizio  nei  procedimenti
          giurisdizionali   civili  e  amministrativi,  fermo  quanto
          disposto  dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione
          civile   in   sede   penale,  il  contributo  unificato  di
          iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
                a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore
          ad euro 1.033;
                b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro
          1.033 e fino ad euro 5.165;
                c) euro  155  per  i  processi di valore superiore ad
          euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
                d) euro  310  per  i  processi di valore superiore ad
          euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
                e) euro  414  per  i  processi di valore superiore ad
          euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
                f) euro  672  per  i  processi di valore superiore ad
          euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
                g) euro  930  per  i  processi di valore superiore ad
          euro 516.457". ))
              2.   I   processi   amministrativi,   quando   non  sia
          determinabile  il  valore  della  domanda,  si  considerano
          ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma
          1 della presente tabella.
              3.  I processi di valore indeterminabile si considerano
          ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma
          1  della  presente  tabella.  Nei  procedimenti  giudiziari
          contenziosi,   il   cui   valore  sia  indeterminabile,  di
          competenza  esclusiva  del  giudice  di pace, il contributo
          unificato  e' dovuto nella misura prevista per lo scaglione
          di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
          ((    3-bis.  Per le procedure fallimentari, dalla sentenza
          dichiarativa  di  fallimento  alla  chiusura  e'  dovuto il
          contributo di cui alla lettera f) del comma 1.
              4.  Il  contributo  dovuto  per i procedimenti speciali
          previsti   nel  libro  quarto,  titolo  I,  del  codice  di
          procedura  civile,  compreso  il  giudizio di opposizione a
          decreto  ingiuntivo  e  il  giudizio  di  opposizione  alla
          sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'.
          Ai  fini  del contributo dovuto, il valore dei procedimenti
          di  sfratto  per morosita' si determina in base all'importo
          dei  canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto
          di  citazione per la convalida e quello dei procedimenti di
          finita  locazione  si  determina  in base all'ammontare del
          canone per ogni anno".
              4-bis.  Per  i procedimenti di volontaria giurisdizione
          nonche' per i procedimenti speciali di cui al libro quarto,
          titolo  II,  capo  VI,  del  codice di procedura civile, e'
          dovuto  il  contributo indicato alla lettera b) del comma 1
          della presente tabella.". ))
              5.  Per  i  procedimenti  di  esecuzione immobiliare e'
          dovuto  esclusivamente  il contributo indicato alla lettera
          c)  del  comma  1  della  presente  tabella.  Per gli altri
          procedimenti  esecutivi, l'importo del contributo dovuto e'
          quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente
          tabella, ridotto alla meta'.
          ((    5-bis.  Per  i  procedimenti di opposizione agli atti
          esecutivi  il  contributo dovuto e' pari ad euro 103,30. Il
          contributo  non  e' dovuto per i procedimenti esecutivi per
          consegna e rilascio.
              5-ter.  Per  i  procedimenti  in  materia di locazione,
          comodato,  occupazione  senza  titolo  e di impugnazione di
          delibere  condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro
          103,30. ))
              6.  Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte
          degli  uffici  giudiziari, e' dovuto un unico diritto fisso
          pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di piu'
          fogli o piu' pagine".
              - Per  opportuna  conoscenza i capi I, II, III, IV, V e
          VI  del  titolo II del libro quarto del codice di procedura
          civile, trattano rispettivamente:
                della separazione personale dei coniugi;
                dell'interdizione e dell'inabilitazione;
                disposizioni     relative    all'assenza    e    alla
          dichiarazione di morte presunta;
                disposizioni  relative  ai  minori, agli interdetti e
          agli inabilitati;
                dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
                disposizioni  comuni  ai  procedimenti  in  camera di
          consiglio.