L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 aprile 2002;
  Premesso  che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas (di
seguito:  l'Autorita),  ai  sensi  dell'art.  3, comma 3, del decreto
legislativo  16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999),  "prevede  [omissis] l'obbligo di utilizzazione prioritaria
dell'energia   elettrica   prodotta  a  mezzo  di  fonti  energetiche
rinnovabili";
  Premesso  che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,
11 novembre   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  292  del  14 dicembre  1999,  recante  direttive per
l'attuazione  delle  norme  in  materia di energia elettrica da fonti
rinnovabili  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3, dell'art. 11 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n. 79 (di seguito: decreto ministeriale
11 novembre   1999),  prevede  per  l'energia  prodotta  da  impianti
alimentati  da  fonti  rinnovabili, entrati in esercizio a seguito di
nuova  costruzione,  potenziamento,  rifacimento  o riattivazione, in
data   successiva   al   1   aprile  1999,  misure  di  promozione  e
incentivazione per i primi otto anni di esercizio;
  Visti:
    la decisione della Commissione europea 31 luglio 1991, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 gennaio 1992,
n. C23, (di seguito: decisione 31 luglio 1991);
    la  direttiva 2001/1977/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
27 settembre  2001,  sulla promozione dell'energia elettrica prodotta
da    fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato   interno
dell'elettricita';
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   25 settembre   1992,   pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  235  del  6 ottobre  1992,  di
approvazione della convenzione tipo prevista dall'art. 22 della legge
9  gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo piano
energetico  nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche
ed   elettrodotti,   idrocarburi   e   geotermia,   autoproduzione  e
disposizioni  fiscali  (di seguito: decreto ministeriale 25 settembre
1992);
    il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (di
seguito:  il  CIP)  29 aprile  1992,  n. 6, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  170 del 12 maggio 1992, recante
prezzi  dell'energia  elettrica  relativi a cessione, vettoriamento e
produzione  per  conto  dell'ENEL,  parametri relativi allo scambio e
condizioni   tecniche   generali   per   l'assimilabilita'   a  fonte
rinnovabile (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
    la   deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per  la
programmazione  economica  19 novembre 1998, n. 137, pubblicata nella
Gazzetia  Ufficiale  -  serie  generale - n. 33 del 10 febbraio 1999,
recante  linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle  emissioni  dei  gas  serra  (di seguito: deliberazione CIPE n.
137/98);
    il decreto ministeriale 11 novembre 1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   21 novembre   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 280 del 30 novembre 2000, recante
cessione  dei  diritti  e delle obbligazioni relativi all'acquisto di
energia  elettrica  prodotta  da  altri operatori nazionali, da parte
dell'ENEL  S.p.a.  al  Gestore  della  rete di trasmissione nazionale
S.p.a.;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo
2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71
del  25 marzo  2002, recante modifiche e integrazioni del decreto del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, concernente
direttive   per  l'attuazione  delle  norme  in  materia  di  energia
elettrica  da  fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n. 79 (di seguito: decreto ministeriale
18 marzo 2002);
    la   deliberazione  dell'Autorita'  26  giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno 1997, come successivamente modificata e integrata;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 ottobre  1997,  n.  108/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 255 del
31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
    la   deliberazione   dell'Autorita'  8  giugno  1999,  n.  82/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 189 del
13 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 82/99);
    la   deliberazione   dell'Autorita'   16 marzo  2000,  n.  56/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 74 del
29 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 56/00);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di vendita
dell'energia  elettrica  approvato  con  deliberazione dell'Autorita'
18 ottobre  2001,  n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n.
277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre
2001, e successive modificazioni e integrazioni;
  Considerato che:
    l'art.  22, comma 5, della legge n. 9/1991, attribuisce al CIP la
definizione  di  prezzi  relativi  alla  cessione della nuova energia
elettrica  prodotta  dagli  impianti  che utilizzano fonti di energia
considerate  rinnovabili  o  assimilate,  ai  sensi  della  normativa
vigente assicurando prezzi incentivanti;
    con decisione 31 luglio 1991, la Commissione europea ha approvato
la concessione di aiuti di Stato ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991,
n. 9 e n. 10;
    l'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede,
tra  l'altro,  che "Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di
cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta
dai  produttori  a  prezzi  determinati  dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato";
    la deliberazione CIPE n. 137/98 ha fissato obiettivi di riduzione
delle  emissioni  che  assegnano  alla produzione di energia da fonti
rinnovabili un contributo importante;
    le  misure  di  promozione  e  incentivazione della produzione di
energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  previste dall'art. 11 del
decreto   legislativo  n.  79/1999,  e  richiamate  in  premessa,  si
applicano  ai  soli  impianti  di  produzione  entrati in esercizio o
ripotenziati,  limitatamente  alla producibilita' aggiuntiva, in data
successiva  all'entrata  in  vigore del medesimo decreto legislativo,
non  comprendendo  gli  impianti  esistenti  di produzione di energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili  le  cui  convenzioni  di  cessione
destinata  siano  scadute,  negli  impianti che non abbiano usufruito
degli incentivi previsti dal provvedimento CIP n. 6/92;
    tra  gli impianti non contemplati dalle misure di promozione e di
incentivazione  rientrano  gli  impianti  idroelettrici esistenti, ad
acqua  fluente  e a bacino, con potenza nominale media annua fino a 3
MW;
    con riferimento alla deliberazione n. 82/99, i soggetti esercenti
gli  impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media annua
fino  a  3  MW e le loro associazioni rappresentative hanno segnalato
all'Autorita'  che, poiche' la deliberazione medesima rideterminava i
prezzi  di  cessione  dell'energia  elettrica  per  i  soli  impianti
idroelettrici  ad  acqua  fluente,  allo scadere delle convenzioni di
cessione  destinata  alla  societa'  ENEL S.p.a. e, a decorrere dal 1
gennaio  2001,  alla  societa'  Gestore  della  rete  di trasmissione
nazionale  S.p.a.  (di  seguito: Gestore della rete), agli impianti a
bacino  sarebbero  stati  applicati  i prezzi di cessione di cui alla
deliberazione  n. 108/97 che non garantiscono livelli di economicita'
e  redditivita'  degli  impianti  tali  da consentire il mantenimento
degli stessi impianti in esercizio;
    i  soggetti  di  cui al precedente alinea hanno segnalato, per il
motivo sopraindicato, la necessita' di estendere i prezzi di cessione
dell'energia  elettrica  previsti  dalla deliberazione n. 82/99 anche
agli impianti a bacino, lamentando una disparita' di trattamento;
    i decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002 prevedono
per  l'energia  prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,
entrati  in  esercizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento,
rifacimento  o  riattivazione,  in  data successiva al 1 aprile 1999,
misure  di  promozione  e  incentivazione  per  i  primi otto anni di
esercizio;
    l'Autorita'  con  la  deliberazione  n.  82/99 ha rideterminato i
prezzi  di  cessione  dell'energia  elettrica prodotta dagli impianti
idroelettrici  ad  acqua  fluente  con potenza fino a 3 MW al fine di
garantire  la copertura dei costi di produzione dei medesimi impianti
in  condizioni  di  economicita'  e  redditivita',  con effetto dal 1
settembre 1999;
    l'Autorita'   con   la   deliberazione   n.   56/00   ha   esteso
l'applicazione della deliberazione n. 82/99 con decorrenza dalla data
in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi
di  cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II
e  III  del  provvedimento  CIP  n.  6/92, al fine di assicurare agli
impianti  idroelettrici  ad  acqua  fluente  con potenza fino a 3 MW,
relativamente  alle  cessioni  di  energia  elettrica non regolate da
convenzioni  di  cessione  destinata  stipulate  ai sensi del decreto
25 settembre 1992, la copertura dei costi di produzione in condizioni
di economicita' e di redditivita';
    l'Autorita'  con  la  deliberazione n. 56/00 ha riconosciuto agli
impianti  titolari di convenzioni di cessione destinata, stipulate ai
sensi  del  decreto  di cui al precedeni alinea e scadute nel periodo
compreso tra la data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni
in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica
di  cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di
entrata  in vigore della deliberazione n. 82/99, i prezzi di cessione
dell'energia  elettrica  previsti  dalla  deliberazione  n.  82/99, a
decorrere dalla scadenza delle convenzioni medesime;
    gli  impianti  idroelettrici  a bacino con potenza nominale media
annua  fino a 3 MW, presentano costi di produzione uguali o superiori
a quelli degli impianti idroelettrici ad acqua fluente;
  Ritenuto che:
    per  effetto  dei  numerosi  interventi  di  manutenzione,  anche
straordinaria,    l'energia   elettrica   prodotta   dagli   impianti
idroelettrici  oggetto della presente deliberazione costituisca nuova
produzione ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;
    l'energia  prodotta dagli impianti idroelettrici con potenza fino
a 3 MW costituisca una forma di energia di significativo valore sotto
il   profilo   della   tutela   dell'ambiente  poiche'  tale  energia
sostituisce  in  generale  quella  prodotta  a  mezzo  di altre fonti
con maggiore   impatto  negativo  sull'ecosistema  e  contribuisce  a
ridurre  il  carico  sulla  rete  elettrica  nazionale, contenendo le
perdite di trasmissione, trasformazione distribuzione;
    sia  opportuno  ridefinire  i  prezzi  di  cessione del l'energia
elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici, ad acqua fluente e a
bacino,  con  potenza  fino  a 3 MW che garantiscano la copertura dei
costi di produzione in condizioni di economicita' redditivita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai  fini della presente deliberazione si applicano le seguenti
definizioni:
    Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    Gestore  della  rete e' il soggetto di cui all'art. 3 del decreto
legislativo   n.   79/1999,   concessionario   delle   attivita'   di
trasmissione e di dispacciamento;
    potenza   nominale   media   annua  e'  la  potenza  nominale  di
concessione  di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata
media  annua,  detratto  il  minimo  deflusso  vitale,  per  il salto
idraulico teorico;
    ore  piene sono l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di
medio carico, come definite dal provvedimento CIP n. 45/90;
    ore  vuote  sono  le  rimanenti  ore  dell'anno  solare  che  non
rientrano nella precedente definizione di ore piene;
    parametro  P  e'  la media del rapporto tra le ore piene e le ore
annue del periodo 2002-2010, pari a 0,409 (40,9%);
    parametro   Ct   e'  il  costo  unitario  variabile  riconosciuto
dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che
utilizzano  combustibili  fossili  commerciali,  di  cui al comma 6.5
della deliberazione n. 70/97;
    legge  n.  9/1991  e'  la  legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 13 del 16 gennaio
1991;
    decreto   25 settembre   1992   e'   il   decreto   del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 235 del
6 ottobre 1992;
    decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
    decreto  ministeriale 11 novembre 1999 e' il decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  11 novembre  1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;
    provvedimento  CIP  n.  45/90  e'  il  provvedimento del Comitato
interministeriale  dei  prezzi  19 dicembre  1990,  n. 45, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - supplemento ordinario, n.
90 del 29 dicembre 1990;
    provvedimento  CIP  n.  6/92  e'  il  provvedimento  del Comitato
interministeriale  dei  prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992;
    deliberazione  n.  70/97  e'  la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1997;
    deliberazione  n.  82/99  e'  la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 189 del 13 agosto
1999;
    deliberazione  n.  56/00  e'  la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  16 marzo 2000, n. 56/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000;
    testo   integrato   e'  il  testo  integrato  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi  di  trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
approvato   con  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.
228/01,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 277 alla Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  297  del 22 dicembre 2001 e sue
successive modificazioni e integrazioni.