IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  del 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2001,  n. 401, recante
disposizioni  urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
  Vista  l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della
protezione  civile  n. 2239 del 18 marzo 1992, con la quale, all'art.
1,  e'  stato  disposto  il  finanziamento  complessivo di lire 7.000
milioni  (Euro 3.615.198,29) a favore della prefettura di Novara e in
particolare   la  somma  complessiva  di  lire  1.280  milioni  (Euro
661.064,83)   per  interventi  nei  comuni:  Arizzano,  Armeno,  Bee,
Cannobio,  Cossogno,  Gravellona  Toce, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio,
Ornavasso, Premeno, Trarego Viggiona, Vignone;
  Vista la nota n. 1150/III Sett. del 31 maggio 2001, con la quale la
prefettura  di  Novara  ha  trasmesso la documentazione relativa allo
stato  di  attuazione  del  piano degli interventi da cui risulta una
economia di bilancio per complessive L. 129.660.980 (Euro 66.964,31);
  Considerato  che  la  suddetta  economia  risulta  erogata  per  L.
30.696.190  (Euro  15.853,26)  alla  prefettura  di  Novara  e per L.
98.964.790   (Euro   51.111,05)   risulta   tuttora  disponibile  sul
pertinente  capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
Euro  66.964,31  assegnata alla prefettura di Novara con ordinanza n.
2239 del 18 marzo 1992.
  2.  La somma parziale di Euro 15.853,26 e' versata dalla prefettura
di  Novara  sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, mediante versamento al conto corrente
postale  n.  31617004  intestato alla Tesoreria centrale dello Stato,
riportando  nello apposito spazio per la causale la seguente dicitura
"Somma  da  accreditare  sul  conto  corrente n. 22330 intestato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile  per  l'applicazione  dell'art.  6-bis  del  decreto-legge  n.
343/2001".
  3. La somma complessiva di cui al comma 1 sara' utilizzata ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola