IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto  l'art.  78  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n.  670,  che  approva  il  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
    Visto  l'art.  44  della legge 14 agosto 1982, n. 590, cosi' come
modificato  dall'art.  17,  comma 129, della legge 15 maggio 1997, n.
127,   con   il  quale  si  dispone  che  alla  determinazione  dello
stanziamento  per  il  finanziamento  degli  oneri  di  funzionamento
dell'Universita'  degli studi di Trento si dovra' provvedere mediante
intesa   annuale   tra   il   Governo,  il  presidente  della  giunta
provinciale,  il  presidente  del  consiglio  di amministrazione e il
rettore  dell'Universita'  in  correlazione alla determinazione della
quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai
sensi  dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per
il  Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
    Considerato  che,  in base ai criteri stabiliti dal secondo comma
del  citato  art.  44  della  legge  n. 590 del 1982, l'ammontare del
finanziamento  da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per
gli anni 1999-2000 viene a fissarsi in complessive L. 42.411.000.000,
delle  quali  L. 38.540.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, come si
evince dall'allegato A;
    Vista  la  nota  n.  0001579/E  del  16 agosto 2001 del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  la  quale  vengono definiti i
conteggi e la somma da erogare all'Universita' degli studi di Trento;
    Viste  le  note  n.  001579  del  22 maggio  2001  e n. 12290 del
23 agosto  2001,  con le quali il presidente della giunta provinciale
di  Trento,  il  presidente  dei  consiglio  di  amministrazione e il
rettore dell'Universita' degli studi di Trento manifestano l'intesa;
    Ritenuto,  pertanto,  che  all'Universita'  degli studi di Trento
occorre  corrispondere, per il medesimo periodo, la somma complessiva
di L. 3.871.000.000;
    Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera ii), della legge 12 gennaio
1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella
forma di decreto del Presidente della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2001;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.   Per   i   motivi   di   cui  alle  premesse,  nei  confronti
dell'Universita'  degli  studi  di Trento viene quantificato il saldo
del   contributo   per   gli   anni   1999   e  2000  in  complessive
L. 3.871.000.000,   da   corrispondere   in   una   prima   rata   di
L. 1.270.000.000 e in una ulteriore rata di L. 2.601.000.000.