IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, cosi' come modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Universita' degli studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale tra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per gli anni 1999-2000 viene a fissarsi in complessive L. 42.411.000.000, delle quali L. 38.540.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, come si evince dall'allegato A; Vista la nota n. 0001579/E del 16 agosto 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Universita' degli studi di Trento; Viste le note n. 001579 del 22 maggio 2001 e n. 12290 del 23 agosto 2001, con le quali il presidente della giunta provinciale di Trento, il presidente dei consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' degli studi di Trento manifestano l'intesa; Ritenuto, pertanto, che all'Universita' degli studi di Trento occorre corrispondere, per il medesimo periodo, la somma complessiva di L. 3.871.000.000; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Per i motivi di cui alle premesse, nei confronti dell'Universita' degli studi di Trento viene quantificato il saldo del contributo per gli anni 1999 e 2000 in complessive L. 3.871.000.000, da corrispondere in una prima rata di L. 1.270.000.000 e in una ulteriore rata di L. 2.601.000.000.