IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 5 novembre 1968, n. 115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nelle legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 novembre  1996,  n.  608,  ed  in
particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b;
  Vista   la  delibera  CIPE  -  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  -  del  26 gennaio  1996, registrata dalla
Corte  dei  conti il 5 marzo 1996 registro n. 1, foglio n. 63, con la
quale  sono  stati definiti i criteri di priorita' per la concessione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera  b),  della legge n. 488 del
23 dicembre 1999;
  Visto  l'art.  1, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 346 del
24 novembre 2000;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b), e l'art. 4;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro e della
programmazione  economica,  n.  30012,  del 6 giugno 2001, registrato
alla  Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n.
78;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di  autorizzare  la  corresponsione di nuove concessioni
nonche'   di  proroghe  dei  trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria  o  di  mobilita',  anche  in  deroga alle disposizioni
vigenti   in  materia  di  ammortizzatori  sociali,  con  particolare
riferimento alla citata legge n. 223/1991;
  Ritenuto   che  la  proroga  dei  suddetti  trattamenti,  ai  sensi
dell'art.  52,  comma  46,  della citata legge n. 448 del 28 dicembre
2001,  mira  alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego
dei  lavoratori  nelle  attivita'  che verranno avviate nelle aree in
fase   di  reindustrializzazione,  ove  siano  gia'  stati  stipulati
protocolli  d'intesa  o intese di programma con le regioni ovvero con
le parti sociali.
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale -
I.N.P.S.  -  del  19 febbraio  2002  con  la quale si comunica che il
numero  dei  lavoratori  interessati  al  trattamento di mobilita' e'
uguale al precedente anno 2001, e pertanto pari ad un massimo di 800;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate e' prorogato, fino al
31 dicembre   2002,   l'accesso   al   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  di  un  numero  massimo  di  700
lavoratori  dipendenti  dalle  aziende gia' beneficiarie del predetto
trattamento  ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25,
punto  b),  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996,  n. 608 e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'art. 52, comma 46, della
legge  n.  448 del 28 dicembre 2001, nel limite di spesa di 9.977.948
euro (pari a L. 19.320.000.000).