IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'art.  1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente:  "Modifiche  ed  integrazioni  della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Eva Concepcion Gerace, nata a Anoia
(Reggio  Calabria)  il 24 aprile 1950, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del titolo accademico professionale
argentino  di  psicologo  di cui e' in possesso dal 25 febbraio 1986,
come  attestato  dal  certificato  di  iscrizione  al  registro della
matricola  tenuto  dal  Ministero  della  salute  argentino,  ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
psicologo e di psicoterapeuta;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito presso l'Universidad
Nacional  di  Mar  de  La  Plata  (Argentina) il 29 novembre 1977, il
titolo accademico di licenciada en psicologia;
  Considerato  infine,  che  e'  in  possesso  di un'ampia esperienza
professionale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 9 novembre 2001 e del 19 febbraio 2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nelle sedute sopra indicate;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  - sezione A dell'albo professionale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Considerato  che,  per  quanto  concerne  la  psicoterapia,  non ha
dimostrato  di  essere  in  possesso  di  una  formazione  accademica
assimilabile  a  quella  richiesta in Italia e che non si riscontrano
dati significativi nell'esperienza professionale documentata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Eva Concepcion Gerace, nata a Anoia (Reggio Calabria)
il  24 aprile  1950,  cittadina  italiana,  e' riconosciuto il titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  - sezione A - e l'esercizio
della professione in Italia.