IL DIRIGENTE GENERALE
                  della valutazione dei medicinali
                        e la farmacovigilanza

  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  decreto  UAC/C  n. 28 del 28 maggio 1998 con il quale la
specialita' medicinale "Teslascan" e' stata classificata come segue:
    0,001  MMOL/ML  1  flacone 50 ml - A.I.C. n. 034007017/E (in base
10), 10FTZ9 (in base 32).
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in
L. 238.000 (ex factory, I.V.A. esclusa);
    0,001  MMOL/ML  10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 034007029/E (in base
10), 10FTZP (in base 32).
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in
L. 2.261.000 (ex factory, I.V.A. esclusa);
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 26 marzo 2001
concernente l'estensione delle indicazioni terapeutiche;
  Visto  l'art.  1  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita'  su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la ditta titolare ha chiesto la
rinegoziazione del prezzo alla luce dell'estensione delle indicazioni
terapeutiche;
  Vista  la delibera CIPE del 1 febbraio 2001 recante "Individuazione
dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci";
  Visto il parere espresso in data 19-20 marzo 2002 dalla Commissione
unica del farmaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prezzo  della specialita' medicinale TESLASCAN nelle confezioni
indicate e' modificato come segue:
    0,001  MMOL/ML  1  flacone 50 ml - A.I.C. n. 034007017/E (in base
10), 10FTZ9 (in base 32);
    classe: "H".
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE
richiamata nelle premesse e' di Euro 187,16 pari a L. 362.392 (I.V.A.
inclusa).
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in
Euro 116,00 pari a L. 224.607 (ex factory, I.V.A. esclusa).
    0,001  MMOL/ML  10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 034007029/E (in base
10), 10FTZP (in base 32);
    classe: "H".
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE
richiamata  nelle  premesse  e'  di Euro 1.473,65 pari a L. 2.853.384
(I.V.A. inclusa).
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in
Euro 1.109,00 pari a L. 2.147.323 (ex factory, I.V.A. esclusa).
  Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS.