IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
  Visto  il  proprio  decreto  8 maggio  2001 che autorizza l'Azienda
ospedaliera  di Padova ad effettuare attivita' di trapianto di fegato
da  cadavere  a  scopo  terapeutico  presso  il  gruppo operatorio di
cardiochirurgia "Centro Gallucci" dell'azienda ospedaliera di Padova;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  di  Padova  in  data  19 ottobre 2001 intesa ad ottenere
l'autorizzazione  ad effettuare le medesime attivita' presso il nuovo
gruppo operatorio ubicato al secondo piano del blocco dei trattamenti
del Policlinico dell'Azienda ospedaliera di Padova;
  Vista  la  relazione  dell'Istituto  superiore  di sanita', in data
27 marzo   2002,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici  effettuati,
favorevole  alla  utilizzazione  del  blocco  operatorio descritto, a
condizione della scrupolosa osservanza dei protocolli comportamentali
indicati dalla direzione sanitaria;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n.  198 recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione
del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1  giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che  la regione Veneto adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   operazioni   di  trapianto  di  fegato  da  cadavere  a  scopo
terapeutico,  di  cui  al  decreto  ministeriale  8 maggio  2002 sono
trasferite presso il nuovo gruppo operatorio ubicato al secondo piano
del  blocco  operatorio  dei trattamenti del Policlinico dell'Azienda
ospedaliera di Padova.