IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diploma di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista l'istanza della sig.ra Canedo Torres De La Torre Patricia del
Pilar,  nata  a  Ica  (Peru) il 2 dicembre 1957, cittadina peruviana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di
cui ein possesso dal novembre 2000, come attestato dal certificato di
iscrizione   al  Colegio  de  Psicologos  di  Lima  (Peru),  ai  fini
dell'accesso ed l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto  che  e'  in possesso di un titolo di studio accademico
licenciado   en   psicologia  conseguito  presso  l'Universita'  Inca
Garcilaso de La Vega di Lima il 30 marzo 1983;
  Considerato  altrsi' che ha conseguito l'abilitazione professionale
nel novembre 2000 presso lo stesso ordine cui e' iscritta;
  Considerato  che  la  richiedente  ha documentato di avere maturato
ampia esperienza professionale nel settore;
  Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 gennaio
2002;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiesta  abbia  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro dipendente, rinnovato dalla questura di Milano in data 24
luglio 2001, valido fino al 23 luglio 2003;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Canedo  Torres De La Torre Patricia del Pilar, nata a
Ica  (Peru)  il 2 dicembre 1957, cittadina peruviana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 16 maggio 2002
                                          Il direttore generale: Mele