IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                          per la Lombardia

  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5  Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1";
  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961, n. 498, con-vertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del
contribuente;
  Vista  la  nota  prot.  n.  23751 del 17 aprile 2002, del direttore
dell'ufficio  provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati
la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo
per il giorno 16 aprile 2002;
  Accertato  che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di
Lodi  e'  dipeso  dalla  partecipazione  allo  sciopero indetto dalle
organizzazioni  sindacali  della maggior parte del personale, tale da
non  consentire  all'ufficio  stesso  di  svolgere  i  propri compiti
istituzionali;
  Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data
6  maggio  2002,  prot.  n.  883,  ha  espresso parere favorevole con
conferma della suddetta circostanza;
                              Dispone:
  E'  accertato  il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di
Lodi nel giorno 16 aprile 2002.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Milano, 14 maggio 2002
                                Il direttore compartimentale: Ettorre