Il DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' Simons's confezioni inoltrata presso
la  competente  Direzione  generale  del Ministero del lavoro e delle
politiche   sociali,   come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
11 dicembre  2001,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  2 novembre 2001
stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi, a decorrere dal
12 novembre  2001,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore  settimanali  -  come previsto dal contratto collettivo nazionale
del  settore  tessile  abbigliamento  applicato  -  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
sessantasei unita', su un organico complessivo di sessantasei unita',
comprese tre dipendenti con rapporto di lavoro part-time, delle quali
una  con riduzione da 25 a 12,5 ore medie settimanali, una da 20 a 10
ore medie settimanali e una da 24 a 14 ore medie settimanali;
  Considerato  che  il  predetto  contratto  di solidarieta' e' stato
esteso  anche  ai  lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato,  che alla data di decorrenza del trattamento non avevano
maturato l'anzianita' lavorativa prevista dall'art. 8, comma 3, della
legge  20 maggio  1988, n. 160, ai fini della fruizione del beneficio
in  questione,  nonche'  a  cinque  lavoratori assunti in qualita' di
apprendisti, che sono esclusi dal trattamento CIGS;
  Ritenuto,   pertanto,   di   autorizzare   la   corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale richiesto, con esclusione di
quattro  dipendenti, che al momento della decorrenza del contratto di
solidarieta'  non avevano conseguito l'anzianita' lavorativa prevista
dall'art. 8, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cinque
dipendenti con contratto di apprendistato;
  Considerato che il predetto contratto e' stato, comunque, stipulato
al   fine  di  evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione  o  la
dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche
attraverso un suo piu' razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Simon's  confezioni  S.r.l., con sede in Bozzolo (Mantova), unita' di
Bozzolo (Mantova).
  Per le motivazioni in premessa esplicitate, il predetto trattamento
e'  autorizzato,  limitatamente  a  un  numero  di  lavoratori pari a
cinquantasette unita', a fronte delle sessantasei unita' previste dal
verbale  d'accordo, delle quali cinquantaquattro unita' con riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali  e tre dipendenti con rapporto di lavoro part-time, delle
quali  una  con  riduzione da 25 a 12,5 ore medie settimanali, una da
venti  a  dieci  ore  medie  settimanali  e  una da 24 a 12 ore medie
settimanali.